CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 42027/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 7 gennaio 2014 dal Tribunale di Parma per i reati di cui agli articoli 648 e 474 cod pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 474 quater cod pen in considerazione della sottovalutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie e del contributo offerto alle indagini ai fini della individuazione dei soggetti che hanno realizzato le condotte criminose precedenti e preparatorie a quelle dell'imputato. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La norma invocata dal ricorrente prevede una riduzione di pena sino a due terzi "nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti". In sostanza, l'attenuante in questione implica che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione. Di conseguenza, in sede applicativa, il giudice è tenuto a compiere un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma citata. 2.1. La Corte territoriale le ha evidenziato la mancanza di "azioni risolutive della condotta o delle azioni criminose in esame". Il documento richiamato dal ricorrente palesa il sequestro, avvenuto presso i soggetti indicati dal ricorrente, di 25 capi riportanti, contraffatto, lo stesso marchio dei beni sequestrati al ricorrente, alcuni capi di abbigliamento e varia documentazione tra la quale alcuni certificati di dubbia autenticità. Tale descrizione, incontestata, dell'apporto fornito, evidenzia unicamente esiti quantitativamente scarsi e non particolarmente rilevanti ai fini del contrasto dell'attività illecita oggetto del ricorso con conseguente palese inapplicabilità della attenuante invocata. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis Roma, 1'8 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] te ([OSCURATO:PERSONA]