CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 16779/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIcietcrzfwtswatte-IYart; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, d. P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., deducendo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena, peraltro concordata dalle parti, e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]