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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 1988

Cassazione n. 40957/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1988 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro del 10 aprile 2018, riqualificato il fatto di cui al capo C) nei termini del delitto di cui all'art. 582 cod.pen., ha rideterminato la pena complessivamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui ai capi A), B) e C) commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi parti civili, con conferma nel resto.

2. Sono pervenute memorie difensive nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (in data 23 settembre 2021) e delle parti civili Zazzeroni e Murraci, le quali hanno presentato anche conclusioni e nota-spese.

3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché affidato a due motivi (I°, vizio di motivazione, da travisamento delle prove per errore revocatorio e da violazione dei criteri di valutazione delle prove dichiarative; II° vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena, ingiustificatamente irrogata in misura eccessiva) assolutamente generici, in quanto, per il loro essere meramente riproduttivi di analoghi motivi di gravame (dal primo al quinto), si risolvono nella mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese anche in diritto: in tale guisa risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) e si appalesano, del pari, manifestamente infondate (cfr. pagg. 7-9 e 11 sentenza impugnata).

3.1. Il primo motivo è, oltretutto, declinato in spregio al principio di diritto secondo cui l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabíle in Cassazione, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu °culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); completezza e plausibilità che certamente connotano la motivazione che correda la decisione impugnata.

Premesso, inoltre che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623), va rilevato che tutte le censure cui esso è affidato finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase dì impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati» (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato specifici ed inopinabili travisamenti delle prove, in particolare di quelle dichiarative (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087).

Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

3.2. Il secondo motivo è, infine, oltre che aspecifico, per le ragioni illustrate in premessa, anche non consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, è espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarío, Rv. 259142) e il relativo esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725), come accaduto nel caso al vaglio, in cui sono stati illustrati gli indici di gravità del fatto e di peculiare capacità a delinquere dell'imputato, già gravato da precedenti penali.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili liquidate in Euro 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in Euro 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.

Così deciso 111 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1988 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro del 10 aprile 2018, riqualificato il fatto di cui al capo C) nei termini del delitto di cui all'art. 582 cod.pen., ha rideterminato la pena complessivamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui ai capi A), B) e C) commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi parti civili, con conferma nel resto. 2. Sono pervenute memorie difensive nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (in data 23 settembre 2021) e delle parti civili Zazzeroni e Murraci, le quali hanno presentato anche conclusioni e nota-spese. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché affidato a due motivi (I°, vizio di motivazione, da travisamento delle prove per errore revocatorio e da violazione dei criteri di valutazione delle prove dichiarative; II° vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena, ingiustificatamente irrogata in misura eccessiva) assolutamente generici, in quanto, per il loro essere meramente riproduttivi di analoghi motivi di gravame (dal primo al quinto), si risolvono nella mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese anche in diritto: in tale guisa risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) e si appalesano, del pari, manifestamente infondate (cfr. pagg. 7-9 e 11 sentenza impugnata). 3.1. Il primo motivo è, oltretutto, declinato in spregio al principio di diritto secondo cui l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabíle in Cassazione, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu °culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); completezza e plausibilità che certamente connotano la motivazione che correda la decisione impugnata. Premesso, inoltre che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623), va rilevato che tutte le censure cui esso è affidato finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase dì impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato specifici ed inopinabili travisamenti delle prove, in particolare di quelle dichiarative (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087). Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). 3.2. Il secondo motivo è, infine, oltre che aspecifico, per le ragioni illustrate in premessa, anche non consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, è espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarío, Rv. 259142) e il relativo esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725), come accaduto nel caso al vaglio, in cui sono stati illustrati gli indici di gravità del fatto e di peculiare capacità a delinquere dell'imputato, già gravato da precedenti penali. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili liquidate in Euro 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in Euro 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso 111 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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