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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 47598/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello dì Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per le fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d.

«cod. strada»).

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (sostenuto da memoria) con il quale si deducono vizi motivazionali oltre che la violazione della regola di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

3. La Corte territoriale, in ipotesi di «doppia conforme» e con motivazione esente dalle dedotte censure, ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato per le fattispecie 02:w5zza di cui all'art. 189, commì 6 e 7, cod. strada esplicitamente considerando anche le deduzioni difensive circa la prospettata incongruenza delle dichiarazioni rese dai testimoni.

Il giudice di merito ha sostanzialmente chiarito che, nonostante la diversità del dichiarato in merito a circostanze marginali inerenti alla sfumatura del colore della vettura che ha provocato l'incidente (condotta dal soggetto poi allontanatosi dai luoghi), l'accertamento della dinamica del sinistro, dalla quale è stata argomentata anche la sussistenza dell'elemento soggettivo delle fattispecie, e l'individuazione del reo sono stati il portato della valutazione incrociata delle deposizioni rese in dibattimento da soggetti valutati come attendibili e dal sicuro dato emergente dal numero di targa del veicolo coinvolto.

4. Orbene, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, oltre ad essere meramente ripetitivo dei motivi fondanti l'appello (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), è stato proposto per motivo diverso da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione).

A fronte della ricostruzione di cui innanzi, argomentata in termini congrui, coerenti e non manifestamente illogici, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria ricostruzione alternativa, in particolare in termini di non identificazione tra reo e imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

La censura, comunque prospettata in termini meramente ipotetici nonché fondata su una parcellizzazione dell'apparato motivazionale sotteso alla decisione impugnata, dimentica peraltro che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108- 01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01).

In sede dì legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).

5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello dì Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per le fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»). Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (sostenuto da memoria) con il quale si deducono vizi motivazionali oltre che la violazione della regola di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. La Corte territoriale, in ipotesi di «doppia conforme» e con motivazione esente dalle dedotte censure, ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato per le fattispecie 02:w5zza di cui all'art. 189, commì 6 e 7, cod. strada esplicitamente considerando anche le deduzioni difensive circa la prospettata incongruenza delle dichiarazioni rese dai testimoni. Il giudice di merito ha sostanzialmente chiarito che, nonostante la diversità del dichiarato in merito a circostanze marginali inerenti alla sfumatura del colore della vettura che ha provocato l'incidente (condotta dal soggetto poi allontanatosi dai luoghi), l'accertamento della dinamica del sinistro, dalla quale è stata argomentata anche la sussistenza dell'elemento soggettivo delle fattispecie, e l'individuazione del reo sono stati il portato della valutazione incrociata delle deposizioni rese in dibattimento da soggetti valutati come attendibili e dal sicuro dato emergente dal numero di targa del veicolo coinvolto. 4. Orbene, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, oltre ad essere meramente ripetitivo dei motivi fondanti l'appello (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), è stato proposto per motivo diverso da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). A fronte della ricostruzione di cui innanzi, argomentata in termini congrui, coerenti e non manifestamente illogici, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria ricostruzione alternativa, in particolare in termini di non identificazione tra reo e imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. La censura, comunque prospettata in termini meramente ipotetici nonché fondata su una parcellizzazione dell'apparato motivazionale sotteso alla decisione impugnata, dimentica peraltro che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108- 01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede dì legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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