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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01569/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Agrigento avverso la sentenza del 3/04/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha assolto, con il rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza a pubblico ufficiale per mancata individuazione dell'imputato quale conducente del motociclo con il quale non si era fermato all'alt dei carabinieri.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso diretto per cassazione, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p),

I. n. 114 del 2024, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, che ne ha chiesto l'annullamento - per violazione di legge e vizio di motivazione- sull'assunto che il primo giudice avesse erroneamente escluso che vi fossero elementi certi di individuazione dell'imputato, senza esaminare la comunicazione di notizia di reato della Stazione dei carabinieri di Ravanusa in cui questo dato risultava in modo incontestabile.

3. Il procedimento è stato trattato in forma scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2.11 Tribunale, menzionando l'annotazione di polizia giudiziaria del 3 novembre 2022, ha ritenuto che il conducente di una motocicletta Honda di grossa cilindrata, con targa BD04346 intestata a [OSCURATO:PERSONA], marciando ad altissima velocità, non si fosse fermato all'alt dei carabinieri e avesse tentato di investire un operante, così da configurarsi il delitto contestato, ma concludendo per l'assoluzione dell'imputato per sua mancata individuazione quale conducente del citato motociclo, aggiungendo solo che dal successivo sopralluogo all'indirizzo di residenza dell'intestatario del veicolo, egli non fosse stato trovato.

La scarna motivazione non fa alcun riferimento ad ulteriori atti, anche previa valutazione circa la loro utilizzabilità, indicati nell'impugnazione del Procuratore generale di Palermo (comunicazione notizia di reato della Stazione dei carabinieri di Ravanusa) e acquisiti con il consenso delle parti, dai quali risultavano gli accertamenti di polizia giudiziaria che avevano consentito l'individuazione del soggetto alla guida del motociclo al momento del fatto descritto in imputazione.

3. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento in diversa persona fisica.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento, in divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Agrigento avverso la sentenza del 3/04/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha assolto, con il rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza a pubblico ufficiale per mancata individuazione dell'imputato quale conducente del motociclo con il quale non si era fermato all'alt dei carabinieri. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso diretto per cassazione, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), I. n. 114 del 2024, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, che ne ha chiesto l'annullamento - per violazione di legge e vizio di motivazione- sull'assunto che il primo giudice avesse erroneamente escluso che vi fossero elementi certi di individuazione dell'imputato, senza esaminare la comunicazione di notizia di reato della Stazione dei carabinieri di Ravanusa in cui questo dato risultava in modo incontestabile. 3. Il procedimento è stato trattato in forma scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2.11 Tribunale, menzionando l'annotazione di polizia giudiziaria del 3 novembre 2022, ha ritenuto che il conducente di una motocicletta Honda di grossa cilindrata, con targa BD04346 intestata a [OSCURATO:PERSONA], marciando ad altissima velocità, non si fosse fermato all'alt dei carabinieri e avesse tentato di investire un operante, così da configurarsi il delitto contestato, ma concludendo per l'assoluzione dell'imputato per sua mancata individuazione quale conducente del citato motociclo, aggiungendo solo che dal successivo sopralluogo all'indirizzo di residenza dell'intestatario del veicolo, egli non fosse stato trovato. La scarna motivazione non fa alcun riferimento ad ulteriori atti, anche previa valutazione circa la loro utilizzabilità, indicati nell'impugnazione del Procuratore generale di Palermo (comunicazione notizia di reato della Stazione dei carabinieri di Ravanusa) e acquisiti con il consenso delle parti, dai quali risultavano gli accertamenti di polizia giudiziaria che avevano consentito l'individuazione del soggetto alla guida del motociclo al momento del fatto descritto in imputazione. 3. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento in diversa persona fisica. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento, in divers
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