Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 1979

Cassazione n. 10584/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la comparsa conclusionale e la nota spese depositata in data 16/02/2026 dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa. ritenuto che i tre motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633,639-bis cod. pen. e alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del teste Motta, sono aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di occupazione abusiva (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto che la Corte territoriale ha valutato la versione dei fatti offerta dal teste Motta in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei restanti elementi probatori, che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni testimoniali del Motta (vedi pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.

Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] SGR spa che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la comparsa conclusionale e la nota spese depositata in data 16/02/2026 dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa. ritenuto che i tre motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633,639-bis cod. pen. e alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del teste Motta, sono aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di occupazione abusiva (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto che la Corte territoriale ha valutato la versione dei fatti offerta dal teste Motta in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei restanti elementi probatori, che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni testimoniali del Motta (vedi pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] SGR spa che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così
Sentenza Cassazione n. 10584/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris