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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 gennaio 2026

Cassazione n. 18645/2026

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appello di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza depositata in data 5/1/2026, la Corte di appello di Romaha rigettato l’istanza di equa riparazione presentata da D’[OSCURATO:PERSONA] perla dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliarinell’ambito di un procedimento penale nel quale era chiamato a rispondere delreato di cui all’art. 73 e 80 d.P.R. 309/90 (capo A2), per avere, in concorso conaltri, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisito per il successivosmercio un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (nellaspecie 3 kg).Il ricorrente era assolto dal reato a lui ascritto con sentenza della Corted’appello di Roma divenuta irrevocabile il 9/6/2023.La Corte di merito, dopo avere descritto il contesto delinquenziale nel qualesi inscriveva la vicenda, ha ritenuto d’individuare comportamenti gravementecolposi a carico del richiedente, ostativi al riconoscimento dell’indennizzo,illustrati alle pagine 11 e seguenti dell’ordinanza.2.

Avverso il provvedimento di cui sopra ha proposto ricorso per cassazionel’interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico d’impugnazione,contenente diverse doglianze, nel quale deduce: violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. per avere la Corteterritoriale, in assenza di una condotta dolosa o gravemente colposa in capo alrichiedente, respinto la domanda di indennizzo a titolo di riparazione conmotivazione manifestamente illogica.La Corte territoriale non avrebbe individuato reali condotte ostative alriconoscimento del diritto, essendo stati introdotti nel discorso giustificativoelementi totalmente estranei alla emissione del titolo cautelare e, dunque,ininfluenti rispetto alla limitazione della libertà personale patita dal richiedente,con violazione dell'obbligo di fornire un'adeguata e congrua motivazione.Chiamata a scrutinare la domanda d’indennizzo, ha reso un provvedimentocontrario alla disciplina normativa disegnata dall'art. 314 cod. proc. pen. e aiprincipi ermeneutici stabiliti in materia dalla Suprema Corte di legittimità,sviluppando un percorso motivazionale marcatamente illogico, in quanto fondatosu dati del tutto neutri rispetto alla restrizione sofferta dall’istante.Come rappresentato nella domanda di riparazione, il D'[OSCURATO:PERSONA](soprannominato “Pistone”) veniva raggiunto, in data 4/11/2020, da ordinanzadi custodia cautelare in carcere, che aveva riguardato altri 19 originaricoindagati, i quali rispondevano di diverse violazioni della normativa in materiadi stupefacenti.

Nei confronti dell'odierno ricorrente, estraneo alla contestazioneassociativa, si procedeva per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73,comma 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 309/90, per avere ricevuto, in data28/5/2018, tre kg. di cocaina da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlessioMarini, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La provvista posta a fondamento della misura cautelare e della pronuncia dicondanna di primo grado riposava principalmente sul contenuto diun'intercettazione ambientale raccolta all'interno della casa di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] (progr. 12139 -RIT 864/18), nel corso della quale veniva nominato,in un dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tale "Pistone", soprannome diD'[OSCURATO:PERSONA], il quale, fin dall'esordio della vicenda cautelare si protestava estraneoai fatti.Nel corso delle corpose indagini il richiedente non fu attinto da altri elementied i giudizi che condussero alla condanna in primo grado e all’assoluzione inappello furono incentrati unicamente sull’interpretazione del contenuto dellasuddetta conversazione.Il giudice della riparazione, investito della richiesta d’indennizzo, hasostenuto come il richiedente abbia serbato comportamenti imprudenti, cheavrebbero «contribuito ad indurre in errore l'[OSCURATO:PERSONA]».

In realtà, ilprovvedimento tradisce una radicale assenza di condotte ostative, che vienecolmata con ampi riferimenti al contesto criminale nel quale sono maturate leindagini, ad un episodio omicidiario, che aveva suscitato grande clamorenell’opinione pubblica, e a notizie giornalistiche che non hanno alcuna attinenzacon la contestazione elevata a carico del richiedente.Per sostenere il rigetto della richiesta, il giudice della riparazione valorizzal’unico aspetto delle frequentazioni dell’istante con [OSCURATO:PERSONA], di cuiconosceva il notevole spessore criminale, muovendo un rimprovero checoinvolge lo stile di vita del richiedente [“se il D'[OSCURATO:PERSONA] si fosse attenuto aduno stile di vita improntato alla frequentazione di onesti lavoratori, (…) se nonavesse accumulato così numerosi precedenti di polizia, se avesse evitato difrequentare un uomo ben noto per la sua pericolosità come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],braccio destro del defunto PISCITELLI [OSCURATO:PERSONA], anch'egli criminale notissimonella capitale, non gli sarebbero state applicate misure cautelari detentive …”].Il diniego si appunta anche sull’erronea convinzione che la sentenzaassolutoria avesse acclarato la cessione di sostanza stupefacente di qualitàdiversa da quella oggetto dell’imputazione.In realtà, il giudice dell’assoluzione non ha affatto ritenuto provata lacessione di narcotico del tipo hashish - anziché cocaina - in favore di D'[OSCURATO:PERSONA],come lascia intendere il provvedimento gravato.

L’episodio citato nellaordinanza, riguardante la ricezione di hashish da parte di D’[OSCURATO:PERSONA], si riferiscead un fatto non oggetto di contestazione nel giudizio.

La sentenza n. 863/2023,difatti, esclude pacificamente che la cessione di 3 kg di cocaina da parte delrichiedente.

I militari del GICO predisposero un servizio di osservazione econtrollo presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nella data predetta, escludendo lapresenza in loco di D’[OSCURATO:PERSONA] (pag. 34 sentenza assolutoria).

II Giudice dellariparazione, dunque, offre un'interpretazione in malam partem dell'itermotivazionale posto a suffragio della pronuncia assolutoria.Con riferimento allo stile di vita del richiedente, fondato sulla frequentazionedi [OSCURATO:PERSONA], il vizio motivazionale è evidente, mancando in radice ilconfronto con la motivazione espressa dal giudice dell'ordinanza genetica, deltutto indifferente allo stile di vita del D'[OSCURATO:PERSONA], ai suoi precedenti di polizia edalla sua frequentazione con [OSCURATO:PERSONA].3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo, nelle conclusioni rassegnate,la validità delle argomentazioni illustrate dalla Corte territoriale nella ordinanzadi diniego.Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell’Avvocatura di Stato, haconcluso per la inammissibilità del ricorso.

In subordine, ha chiesto che vengarigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia dispese, diritti ed onorari del giudizio.La difesa del richiedente ha depositato una memoria di replica alleconclusione rassegnate dal P.G., insistendo nel richiedere l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.2.

Secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia diriparazione per ingiusta detenzione, deve ritenersi ostativa al riconoscimento deldiritto, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che,pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopicanegligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti onorme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, maprevedibile, ragione di intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria che si sostanzinell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nellamancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez.

U., n.43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del23/10/2008, Rv.242034).A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti siaprocessuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevantetrascuratezza, tenuti anteriormente o successivamente al momento restrittivodella libertà personale, suscettibili di determinare o esplicare un’efficaciasinergica rispetto all’evento detenzione.Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiustadetenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che ladelibazione sia fondata sull’analisi di comportamenti e circostanze checonsentano di stabilire, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se lacondotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato – valutazione checompete al giudice della cognizione - ma solo se essa sia stata il presupposto cheabbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'[OSCURATO:PERSONA] procedente, lafalsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alladetenzione con rapporto di causa ad effetto (così, in motivazione, Sez.

U., n.32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285069; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).Il giudizio volto alla verifica del diritto alla riparazione è del tutto autonomorispetto al giudizio di cognizione; ne consegue che, ai fini dell'accertamento dellacondizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fattiaccertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si siaconcluso con l'assoluzione dell'imputato (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019,Hosni, Rv. 276458).Per altro verso, è noto come l’autonomia esistente tra i due giudizi incontriun unico limite, rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non possaritenere provati fatti che tali non siano stati riconosciuti dal giudice dellacognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato comedimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039:”Ilgiudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispettoal giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e chepossono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stessomateriale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudicedella riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dalgiudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo havalutato dimostrate”).Il comportamento extraprocessuale gravemente colposo, ostativo alriconoscimento dell’indennizzo, può consistere anche nelle frequentazioni consoggetti gravati da specifici precedenti penali, coinvolti in traffici illeciti ocondannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazionefornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essereinterpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità deicollegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazionedi concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565:«In tema di riparazione peringiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nelmedesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, qualecomportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod.proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispettoall'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodiacautelare»; si veda pure Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, Dieni, Rv. 262436, incui si è affermato come la dimostrazione di frequentazioni con soggetti coinvoltiin traffici illeciti possa essere desunta anche da conversazioni intercettate traterze persone).3.

Tutto ciò premesso, occorre rilevare come l’ordinanza impugnata abbiafatto buon governo di tali principi, sebbene vi siano nel corpo motivazionaleriferimenti ultronei a fatti estranei alla vicenda che occupa, richiamati dai giudicidella riparazione per delineare l’allarmante contesto criminale in cui si inseriscela contestazione illo tempore elevata a carico del richiedente.Sono stati individuati e descritti in motivazione i comportamenti serbati dalricorrente suscettibili d’ingenerare nell’autorità procedente l’erronea convinzionedel suo coinvolgimento nell’episodio di cessione contestato.I rapporti di frequentazione con [OSCURATO:PERSONA], pluripregiudicato,ammessi dallo stesso richiedente, non posseggono il valore neutro che la difesagli attribuisce.D’[OSCURATO:PERSONA], era ritenuto tra i principali artefici e protagonisti della vicenda dinarcotraffico oggetto d’indagine.I contatti tra il richiedente ed il [OSCURATO:PERSONA], confermati in interrogatorio daD’[OSCURATO:PERSONA], erano attestati dalle visite effettuate dal richiedente a [OSCURATO:PERSONA] mentrequesti era agli arresti domiciliari, in un periodo coincidente con quello delleindagini; infatti, si legge nella ordinanza, gran parte del materiale probatorioraccolto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di molti altri originari coimputati nel procedimentoche occupa, era costituito dalle intercettazioni ambientali attivate nella casa diprescrizioni a lui imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza specialedi pubblica sicurezza (pag. 4 dell’ordinanza).La circostanza, come evidenziato dai giudici della riparazione, risultacertamente conducente ai fini della individuazione di comportamenti gravementeimprudenti, ricadendo le visite effettuate da D’[OSCURATO:PERSONA] nel periodo temporale incui si svolgevano le indagini ed il [OSCURATO:PERSONA] risultava essere dedito a freneticheRoberto.3.1 Sempre nel domicilio di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo d’interesse, si registra laconversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], colloquiando tra loro,fanno espresso riferimento a “Pistone”, soprannome di D’[OSCURATO:PERSONA].I due mostravano preoccupazioni in ordine alla possibilità che Pistone fossestato osservato o controllato dalle Forze dell’ordine mentre portava “tre pacchi”,termine adoperato nel gergo dei sodali dell’organizzazione anche in altreoccasioni per indicare chili di cocaina (“ma stamattina mica erano le guardie?...dici che erano le guardie?…E poi se erano venuti con Pistone...a parte chemandavano via uno con tre pacchi?”).Il giudice di primo grado aveva ritenuto, sulla base di questa conversazione,che D’[OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] tre chilogrammi di cocaina(corrispondenti ai “tre pacchi” della conversazione) da immettere sul mercato.Nella sentenza assolutoria la Corte d’appello di Roma era addivenuta ad undiverso convincimento, ritenendo, alla stregua del dialogo registrato,indimostrata la fattispecie contestata al richiedente.Nell’illustrare il contenuto della sentenza assolutoria, la Corte d’appello harimarcato come i giudici della cognizione avessero ritenuto comunque acclaratoche fosse intervenuta una cessione da [OSCURATO:PERSONA] a D’[OSCURATO:PERSONA], sebbene dettacessione si riferisse ad altro tipo di sostanza e ad altri quantitativi.

A sostegnodell’assunto è riportato il seguente passaggio della motivazione della sentenza diappello:”... omissis ...

PISTONE è soggetto, infatti, coinvolto nei traffici dihashish del [OSCURATO:PERSONA] (è in atti anche l'informativa relativa all'associazione deletto, come un chilo).

Tuttavia, tempi, soggetti, tipologia e quantità dellostupefacente sono diversi da quelli di cui al fatto imputato, cosicchél'intercettazione non può costituire prova a carico nell'episodio del 28 maggiocontestato, ovvero della cessione di tre chili di cocaina da FITTIRILLO Roberto ".Sebbene la conversazione intercettata non sia stata ritenuta idonea persostenere la responsabilità di D’[OSCURATO:PERSONA] con specifico riferimento alla ricezione ditre chili di cocaina, il giudice della cognizione ha accertato la esistenza di unacessione riguardante altra sostanza, circostanza che non rimane indifferenterispetto al giudizio da compiersi in sede di riparazione.

La condotta gravementecolposa o dolosa, sulla base degli insegnamenti di questa Corte, per essereostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea –secondo un criterio di ragionevolezza - ad indurre in errore l'autorità giudiziariain ordine alla esistenza di gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato cheha fondato il vincolo cautelare (id est, nel caso che occupa, l’acquisizione daparte del richiedente di sostanza stupefacente).

L’accertamento contenuto nellasentenza assolutoria, riguardante l’acquisizione di altro tipo di sostanza da partedel richiedente, è idoneo a fondare il diniego dell’indennizzo, essendosi verificato– come ritenuto dal giudice della riparazione - un comportamento suscettibile diesplicare una sicura efficacia sinergica rispetto all’evento detenzione.3.2.

All’argomentazione che fa discendere anche da questo comportamento,e non solo dalle frequentazioni ambigue intrattenute da D’inverno, il diniego deldiritto alla riparazione, la difesa oppone che la Corte territoriale sarebbe incorsain un travisamento del contenuto della sentenza.

Il rilievo, tuttavia, si appalesaaspecifico, non essendo allegata al ricorso la sentenza assolutoria, checonsentirebbe di apprezzare la fondatezza della censura.4.

La motivazione offerta dai giudici della riparazione non soffre, dunque, deivizi lamentati dalla difesa: il fatto che D’[OSCURATO:PERSONA] abbia fatto visita a [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo in cui questi era agli arresti domiciliari; la coincidenza temporale diqueste visite con il traffico di stupefacenti gestito da [OSCURATO:PERSONA] e l’accertamentocontenuto nella sentenza assolutoria, in cui si afferma che vi fu comunque unacessione di stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] a D’[OSCURATO:PERSONA], sono circostanze ostative alriconoscimento dell’indennizzo, perché idonee a sollecitare l’interventodell’autorità a tutela della collettività.Gli elementi citati nella ordinanza – avversati in modo non idoneo dalladifesa – non hanno trovato smentita nella sentenza liberatoria.

Infatti, nel casoal vaglio, il giudice della cognizione, pur avendo assolto D’[OSCURATO:PERSONA] per nonessere stata raggiunta la prova riguardante l’episodio dell’acquisizione di unapartita di tre chilogrammi di cocaina, ha confermato non solo l'intima vicinanzadel richiedente al contesto criminale nel quale si svolgevano gli illeciti traffici, maanche la ricezione da parte del ricorrente di altro tipo di sostanza stupefacenteproveniente da [OSCURATO:PERSONA], circostanza incidente causalmente sull’eventodetenzione.5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del Ministeroresistente, non avendo la memoria conclusiva depositata apportato alcuncontributo utile ai fini della decisione (cfr. Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G.,Rv. 287952 – 02).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.nulla per le spese al Ministero resistente.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAROSARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza depositata in data 5/1/2026, la Corte di appello di Romaha rigettato l’istanza di equa riparazione presentata da D’[OSCURATO:PERSONA] perla dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliarinell’ambito di un procedimento penale nel quale era chiamato a rispondere delreato di cui all’art. 73 e 80 d.P.R. 309/90 (capo A2), per avere, in concorso conaltri, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisito per il successivosmercio un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (nellaspecie 3 kg).Il ricorrente era assolto dal reato a lui ascritto con sentenza della Corted’appello di Roma divenuta irrevocabile il 9/6/2023.La Corte di merito, dopo avere descritto il contesto delinquenziale nel qualesi inscriveva la vicenda, ha ritenuto d’individuare comportamenti gravementecolposi a carico del richiedente, ostativi al riconoscimento dell’indennizzo,illustrati alle pagine 11 e seguenti dell’ordinanza.2. Avverso il provvedimento di cui sopra ha proposto ricorso per cassazionel’interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico d’impugnazione,contenente diverse doglianze, nel quale deduce: violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. per avere la Corteterritoriale, in assenza di una condotta dolosa o gravemente colposa in capo alrichiedente, respinto la domanda di indennizzo a titolo di riparazione conmotivazione manifestamente illogica.La Corte territoriale non avrebbe individuato reali condotte ostative alriconoscimento del diritto, essendo stati introdotti nel discorso giustificativoelementi totalmente estranei alla emissione del titolo cautelare e, dunque,ininfluenti rispetto alla limitazione della libertà personale patita dal richiedente,con violazione dell'obbligo di fornire un'adeguata e congrua motivazione.Chiamata a scrutinare la domanda d’indennizzo, ha reso un provvedimentocontrario alla disciplina normativa disegnata dall'art. 314 cod. proc. pen. e aiprincipi ermeneutici stabiliti in materia dalla Suprema Corte di legittimità,sviluppando un percorso motivazionale marcatamente illogico, in quanto fondatosu dati del tutto neutri rispetto alla restrizione sofferta dall’istante.Come rappresentato nella domanda di riparazione, il D'[OSCURATO:PERSONA](soprannominato “Pistone”) veniva raggiunto, in data 4/11/2020, da ordinanzadi custodia cautelare in carcere, che aveva riguardato altri 19 originaricoindagati, i quali rispondevano di diverse violazioni della normativa in materiadi stupefacenti. Nei confronti dell'odierno ricorrente, estraneo alla contestazioneassociativa, si procedeva per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73,comma 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 309/90, per avere ricevuto, in data28/5/2018, tre kg. di cocaina da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlessioMarini, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La provvista posta a fondamento della misura cautelare e della pronuncia dicondanna di primo grado riposava principalmente sul contenuto diun'intercettazione ambientale raccolta all'interno della casa di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] (progr. 12139 -RIT 864/18), nel corso della quale veniva nominato,in un dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tale "Pistone", soprannome diD'[OSCURATO:PERSONA], il quale, fin dall'esordio della vicenda cautelare si protestava estraneoai fatti.Nel corso delle corpose indagini il richiedente non fu attinto da altri elementied i giudizi che condussero alla condanna in primo grado e all’assoluzione inappello furono incentrati unicamente sull’interpretazione del contenuto dellasuddetta conversazione.Il giudice della riparazione, investito della richiesta d’indennizzo, hasostenuto come il richiedente abbia serbato comportamenti imprudenti, cheavrebbero «contribuito ad indurre in errore l'[OSCURATO:PERSONA]». In realtà, ilprovvedimento tradisce una radicale assenza di condotte ostative, che vienecolmata con ampi riferimenti al contesto criminale nel quale sono maturate leindagini, ad un episodio omicidiario, che aveva suscitato grande clamorenell’opinione pubblica, e a notizie giornalistiche che non hanno alcuna attinenzacon la contestazione elevata a carico del richiedente.Per sostenere il rigetto della richiesta, il giudice della riparazione valorizzal’unico aspetto delle frequentazioni dell’istante con [OSCURATO:PERSONA], di cuiconosceva il notevole spessore criminale, muovendo un rimprovero checoinvolge lo stile di vita del richiedente [“se il D'[OSCURATO:PERSONA] si fosse attenuto aduno stile di vita improntato alla frequentazione di onesti lavoratori, (…) se nonavesse accumulato così numerosi precedenti di polizia, se avesse evitato difrequentare un uomo ben noto per la sua pericolosità come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],braccio destro del defunto PISCITELLI [OSCURATO:PERSONA], anch'egli criminale notissimonella capitale, non gli sarebbero state applicate misure cautelari detentive …”].Il diniego si appunta anche sull’erronea convinzione che la sentenzaassolutoria avesse acclarato la cessione di sostanza stupefacente di qualitàdiversa da quella oggetto dell’imputazione.In realtà, il giudice dell’assoluzione non ha affatto ritenuto provata lacessione di narcotico del tipo hashish - anziché cocaina - in favore di D'[OSCURATO:PERSONA],come lascia intendere il provvedimento gravato. L’episodio citato nellaordinanza, riguardante la ricezione di hashish da parte di D’[OSCURATO:PERSONA], si riferiscead un fatto non oggetto di contestazione nel giudizio. La sentenza n. 863/2023,difatti, esclude pacificamente che la cessione di 3 kg di cocaina da parte delrichiedente. I militari del GICO predisposero un servizio di osservazione econtrollo presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nella data predetta, escludendo lapresenza in loco di D’[OSCURATO:PERSONA] (pag. 34 sentenza assolutoria). II Giudice dellariparazione, dunque, offre un'interpretazione in malam partem dell'itermotivazionale posto a suffragio della pronuncia assolutoria.Con riferimento allo stile di vita del richiedente, fondato sulla frequentazionedi [OSCURATO:PERSONA], il vizio motivazionale è evidente, mancando in radice ilconfronto con la motivazione espressa dal giudice dell'ordinanza genetica, deltutto indifferente allo stile di vita del D'[OSCURATO:PERSONA], ai suoi precedenti di polizia edalla sua frequentazione con [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo, nelle conclusioni rassegnate,la validità delle argomentazioni illustrate dalla Corte territoriale nella ordinanzadi diniego.Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell’Avvocatura di Stato, haconcluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che vengarigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia dispese, diritti ed onorari del giudizio.La difesa del richiedente ha depositato una memoria di replica alleconclusione rassegnate dal P.G., insistendo nel richiedere l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.2. Secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia diriparazione per ingiusta detenzione, deve ritenersi ostativa al riconoscimento deldiritto, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che,pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopicanegligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti onorme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, maprevedibile, ragione di intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria che si sostanzinell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nellamancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n.43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del23/10/2008, Rv.242034).A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti siaprocessuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevantetrascuratezza, tenuti anteriormente o successivamente al momento restrittivodella libertà personale, suscettibili di determinare o esplicare un’efficaciasinergica rispetto all’evento detenzione.Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiustadetenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che ladelibazione sia fondata sull’analisi di comportamenti e circostanze checonsentano di stabilire, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se lacondotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato – valutazione checompete al giudice della cognizione - ma solo se essa sia stata il presupposto cheabbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'[OSCURATO:PERSONA] procedente, lafalsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alladetenzione con rapporto di causa ad effetto (così, in motivazione, Sez. U., n.32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285069; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).Il giudizio volto alla verifica del diritto alla riparazione è del tutto autonomorispetto al giudizio di cognizione; ne consegue che, ai fini dell'accertamento dellacondizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fattiaccertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si siaconcluso con l'assoluzione dell'imputato (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019,Hosni, Rv. 276458).Per altro verso, è noto come l’autonomia esistente tra i due giudizi incontriun unico limite, rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non possaritenere provati fatti che tali non siano stati riconosciuti dal giudice dellacognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato comedimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039:”Ilgiudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispettoal giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e chepossono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stessomateriale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudicedella riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dalgiudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo havalutato dimostrate”).Il comportamento extraprocessuale gravemente colposo, ostativo alriconoscimento dell’indennizzo, può consistere anche nelle frequentazioni consoggetti gravati da specifici precedenti penali, coinvolti in traffici illeciti ocondannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazionefornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essereinterpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità deicollegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazionedi concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565:«In tema di riparazione peringiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nelmedesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, qualecomportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod.proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispettoall'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodiacautelare»; si veda pure Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, Dieni, Rv. 262436, incui si è affermato come la dimostrazione di frequentazioni con soggetti coinvoltiin traffici illeciti possa essere desunta anche da conversazioni intercettate traterze persone).3. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come l’ordinanza impugnata abbiafatto buon governo di tali principi, sebbene vi siano nel corpo motivazionaleriferimenti ultronei a fatti estranei alla vicenda che occupa, richiamati dai giudicidella riparazione per delineare l’allarmante contesto criminale in cui si inseriscela contestazione illo tempore elevata a carico del richiedente.Sono stati individuati e descritti in motivazione i comportamenti serbati dalricorrente suscettibili d’ingenerare nell’autorità procedente l’erronea convinzionedel suo coinvolgimento nell’episodio di cessione contestato.I rapporti di frequentazione con [OSCURATO:PERSONA], pluripregiudicato,ammessi dallo stesso richiedente, non posseggono il valore neutro che la difesagli attribuisce.D’[OSCURATO:PERSONA], era ritenuto tra i principali artefici e protagonisti della vicenda dinarcotraffico oggetto d’indagine.I contatti tra il richiedente ed il [OSCURATO:PERSONA], confermati in interrogatorio daD’[OSCURATO:PERSONA], erano attestati dalle visite effettuate dal richiedente a [OSCURATO:PERSONA] mentrequesti era agli arresti domiciliari, in un periodo coincidente con quello delleindagini; infatti, si legge nella ordinanza, gran parte del materiale probatorioraccolto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di molti altri originari coimputati nel procedimentoche occupa, era costituito dalle intercettazioni ambientali attivate nella casa diprescrizioni a lui imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza specialedi pubblica sicurezza (pag. 4 dell’ordinanza).La circostanza, come evidenziato dai giudici della riparazione, risultacertamente conducente ai fini della individuazione di comportamenti gravementeimprudenti, ricadendo le visite effettuate da D’[OSCURATO:PERSONA] nel periodo temporale incui si svolgevano le indagini ed il [OSCURATO:PERSONA] risultava essere dedito a freneticheRoberto.3.1 Sempre nel domicilio di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo d’interesse, si registra laconversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], colloquiando tra loro,fanno espresso riferimento a “Pistone”, soprannome di D’[OSCURATO:PERSONA].I due mostravano preoccupazioni in ordine alla possibilità che Pistone fossestato osservato o controllato dalle Forze dell’ordine mentre portava “tre pacchi”,termine adoperato nel gergo dei sodali dell’organizzazione anche in altreoccasioni per indicare chili di cocaina (“ma stamattina mica erano le guardie?...dici che erano le guardie?…E poi se erano venuti con Pistone...a parte chemandavano via uno con tre pacchi?”).Il giudice di primo grado aveva ritenuto, sulla base di questa conversazione,che D’[OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] tre chilogrammi di cocaina(corrispondenti ai “tre pacchi” della conversazione) da immettere sul mercato.Nella sentenza assolutoria la Corte d’appello di Roma era addivenuta ad undiverso convincimento, ritenendo, alla stregua del dialogo registrato,indimostrata la fattispecie contestata al richiedente.Nell’illustrare il contenuto della sentenza assolutoria, la Corte d’appello harimarcato come i giudici della cognizione avessero ritenuto comunque acclaratoche fosse intervenuta una cessione da [OSCURATO:PERSONA] a D’[OSCURATO:PERSONA], sebbene dettacessione si riferisse ad altro tipo di sostanza e ad altri quantitativi. A sostegnodell’assunto è riportato il seguente passaggio della motivazione della sentenza diappello:”... omissis ... PISTONE è soggetto, infatti, coinvolto nei traffici dihashish del [OSCURATO:PERSONA] (è in atti anche l'informativa relativa all'associazione deletto, come un chilo). Tuttavia, tempi, soggetti, tipologia e quantità dellostupefacente sono diversi da quelli di cui al fatto imputato, cosicchél'intercettazione non può costituire prova a carico nell'episodio del 28 maggiocontestato, ovvero della cessione di tre chili di cocaina da FITTIRILLO Roberto ".Sebbene la conversazione intercettata non sia stata ritenuta idonea persostenere la responsabilità di D’[OSCURATO:PERSONA] con specifico riferimento alla ricezione ditre chili di cocaina, il giudice della cognizione ha accertato la esistenza di unacessione riguardante altra sostanza, circostanza che non rimane indifferenterispetto al giudizio da compiersi in sede di riparazione. La condotta gravementecolposa o dolosa, sulla base degli insegnamenti di questa Corte, per essereostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea –secondo un criterio di ragionevolezza - ad indurre in errore l'autorità giudiziariain ordine alla esistenza di gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato cheha fondato il vincolo cautelare (id est, nel caso che occupa, l’acquisizione daparte del richiedente di sostanza stupefacente). L’accertamento contenuto nellasentenza assolutoria, riguardante l’acquisizione di altro tipo di sostanza da partedel richiedente, è idoneo a fondare il diniego dell’indennizzo, essendosi verificato– come ritenuto dal giudice della riparazione - un comportamento suscettibile diesplicare una sicura efficacia sinergica rispetto all’evento detenzione.3.2. All’argomentazione che fa discendere anche da questo comportamento,e non solo dalle frequentazioni ambigue intrattenute da D’inverno, il diniego deldiritto alla riparazione, la difesa oppone che la Corte territoriale sarebbe incorsain un travisamento del contenuto della sentenza. Il rilievo, tuttavia, si appalesaaspecifico, non essendo allegata al ricorso la sentenza assolutoria, checonsentirebbe di apprezzare la fondatezza della censura.4. La motivazione offerta dai giudici della riparazione non soffre, dunque, deivizi lamentati dalla difesa: il fatto che D’[OSCURATO:PERSONA] abbia fatto visita a [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo in cui questi era agli arresti domiciliari; la coincidenza temporale diqueste visite con il traffico di stupefacenti gestito da [OSCURATO:PERSONA] e l’accertamentocontenuto nella sentenza assolutoria, in cui si afferma che vi fu comunque unacessione di stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] a D’[OSCURATO:PERSONA], sono circostanze ostative alriconoscimento dell’indennizzo, perché idonee a sollecitare l’interventodell’autorità a tutela della collettività.Gli elementi citati nella ordinanza – avversati in modo non idoneo dalladifesa – non hanno trovato smentita nella sentenza liberatoria. Infatti, nel casoal vaglio, il giudice della cognizione, pur avendo assolto D’[OSCURATO:PERSONA] per nonessere stata raggiunta la prova riguardante l’episodio dell’acquisizione di unapartita di tre chilogrammi di cocaina, ha confermato non solo l'intima vicinanzadel richiedente al contesto criminale nel quale si svolgevano gli illeciti traffici, maanche la ricezione da parte del ricorrente di altro tipo di sostanza stupefacenteproveniente da [OSCURATO:PERSONA], circostanza incidente causalmente sull’eventodetenzione.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del Ministeroresistente, non avendo la memoria conclusiva depositata apportato alcuncontributo utile ai fini della decisione (cfr. Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G.,Rv. 287952 – 02). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.nulla per le spese al Ministero resistente.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAROSARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18645/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris