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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1998

Cassazione n. 06375/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/01/1998 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato, in premessa ed in linea generale, che i motivi sono privi di valenza di critica di legittimità, riducendosi al riesame del merito, e pretendendo da questa Corte una operazione concettuale (la rivalutazione del materiale probatorio) che non le è consentita; così, ad esempio, la critica della "coerenza strutturale della motivazione", qualunque cosa l'espressione voglia significare, non è un parametro di legittimità; osservato, in ogni caso, che: (i) la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto, ora, dei motivi di ricorso, evidenziando in particolare che (pg. 9) le lesioni sub1te dalla persona offesa erano modeste e non necessitavano di accertamento ospedaliero (primo motivo di ricorso); (ii) il secondo motivo è 'fattuale', diretto ad un terzo grado di giudizio sul merito, perciò non consentito; tanto più che la motivazione di diffonde in una articolata spiegazione delle ragioni di credibilità della persona offesa, ravvisando nella barriera linguistica e nella modestia delle discrepanze le ragioni per superare alcune incongruenze o divergenze tra le versioni, inidonee in ogni caso a sradicare la valenza della piattaforma probatoria; (iii) il terzo motivo (sulla responsabilità per il reato di resistenza a p.u.) è aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione di appello, che parla espressamente di strattoni e spinte (pg. 15) espressioni di un uso della forza che integra sicuramente la violenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/01/1998 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato, in premessa ed in linea generale, che i motivi sono privi di valenza di critica di legittimità, riducendosi al riesame del merito, e pretendendo da questa Corte una operazione concettuale (la rivalutazione del materiale probatorio) che non le è consentita; così, ad esempio, la critica della "coerenza strutturale della motivazione", qualunque cosa l'espressione voglia significare, non è un parametro di legittimità; osservato, in ogni caso, che: (i) la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto, ora, dei motivi di ricorso, evidenziando in particolare che (pg. 9) le lesioni sub1te dalla persona offesa erano modeste e non necessitavano di accertamento ospedaliero (primo motivo di ricorso); (ii) il secondo motivo è 'fattuale', diretto ad un terzo grado di giudizio sul merito, perciò non consentito; tanto più che la motivazione di diffonde in una articolata spiegazione delle ragioni di credibilità della persona offesa, ravvisando nella barriera linguistica e nella modestia delle discrepanze le ragioni per superare alcune incongruenze o divergenze tra le versioni, inidonee in ogni caso a sradicare la valenza della piattaforma probatoria; (iii) il terzo motivo (sulla responsabilità per il reato di resistenza a p.u.) è aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione di appello, che parla espressamente di strattoni e spinte (pg. 15) espressioni di un uso della forza che integra sicuramente la violenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 d
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