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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03932/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30294/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] C. BATTISTI, 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. BATTISTI, 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 889/2021 depositata il 20/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Bologna, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Piacenza; che il Tribunale aveva rigettato la domanda del Dametti, rispetto alla declaratoria di inefficacia per simulazione assoluta di una serie di contratti di cessione di quote sociali e di immobili a favore di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA].; che i giudici di secondo grado affermavano che, pur essendo erroneo il rigetto della domanda attorea sul solo rilievo della mancanza di controdichiarazione, ciononostante i capitoli di prova per testi invocati dall’attore avrebbero riguardato circostanze irrilevanti o già dimostrate per documenti, oppure sarebbero stati formulati in modo inconcludente o in maniera da demandare al teste una valutazione, mentre i documenti versati in atti, considerati unitamente a quelli prodotti dalle convenute, non avrebbero offerto un quadro indiziario connotato da sufficiente gravità, precisione e concordanza; che si sono ritualmente costituiti [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]., per svolgere controricorso con ricorso incidentale condizionato; che i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Considerato: che il ricorso principale è affidato a due motivi; che, col primo, il ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e con carattere decisivo ai fini della risoluzione della controversia in relazione ai docc. 14, 15, 16, 17, 37 del fascicolo cautelare del ricorrente prodotto sub. doc. n. 2) in allegato al fascicolo di primo grado e doc. n. 3) fascicolo di secondo grado; che, col secondo, il Dametti denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità insanabile della sentenza impugnata per violazione dei principi del giusto processo e del diritto alla prova, ovvero per difetto assoluto di motivazione su di un punto decisivo della controversia relativamente alla omessa ammissione della prova testimoniale richiesta dal ricorrente fin dal primo grado di giudizio e reiterata nel giudizio d’appello; che il primo motivo è inammissibile; che la censura pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibil ità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che, in ogni caso, la conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera dell’appello integra l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che il secondo motivo è altrettanto inammissibile; che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che i due motivi attaccano in definitiva la valutazione delle prove, siccome effettuata dalla Corte d’appello; che il ricorso incidentale condizionato resta ovviamente assorbito; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30294/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] C. BATTISTI, 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. BATTISTI, 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 889/2021 depositata il 20/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Bologna, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Piacenza; che il Tribunale aveva rigettato la domanda del Dametti, rispetto alla declaratoria di inefficacia per simulazione assoluta di una serie di contratti di cessione di quote sociali e di immobili a favore di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA].; che i giudici di secondo grado affermavano che, pur essendo erroneo il rigetto della domanda attorea sul solo rilievo della mancanza di controdichiarazione, ciononostante i capitoli di prova per testi invocati dall’attore avrebbero riguardato circostanze irrilevanti o già dimostrate per documenti, oppure sarebbero stati formulati in modo inconcludente o in maniera da demandare al teste una valutazione, mentre i documenti versati in atti, considerati unitamente a quelli prodotti dalle convenute, non avrebbero offerto un quadro indiziario connotato da sufficiente gravità, precisione e concordanza; che si sono ritualmente costituiti [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]., per svolgere controricorso con ricorso incidentale condizionato; che i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. Considerato: che il ricorso principale è affidato a due motivi; che, col primo, il ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e con carattere decisivo ai fini della risoluzione della controversia in relazione ai docc. 14, 15, 16, 17, 37 del fascicolo cautelare del ricorrente prodotto sub. doc. n. 2) in allegato al fascicolo di primo grado e doc. n. 3) fascicolo di secondo grado; che, col secondo, il Dametti denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità insanabile della sentenza impugnata per violazione dei principi del giusto processo e del diritto alla prova, ovvero per difetto assoluto di motivazione su di un punto decisivo della controversia relativamente alla omessa ammissione della prova testimoniale richiesta dal ricorrente fin dal primo grado di giudizio e reiterata nel giudizio d’appello; che il primo motivo è inammissibile; che la censura pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibil ità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che, in ogni caso, la conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera dell’appello integra l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che il secondo motivo è altrettanto inammissibile; che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che i due motivi attaccano in definitiva la valutazione delle prove, siccome effettuata dalla Corte d’appello; che il ricorso incidentale condizionato resta ovviamente assorbito; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
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