CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 04029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4262/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Ministero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 396/2024 depositata i l 05/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Firenze in data 14 marzo 2023, chiedendo di rideterminare la somma dovutale a titolo di compenso per l’attività difensiva espletata in favore del signor [OSCURATO:PERSONA] ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del GIP di Firenze del 10 giugno 2019. Il Tribunale di Firenze, in data 14.03.2023, emetteva decreto di liquidazione riconoscendo alla Andreoli, a titolo di onorari per l’attività professionale svolta, l’importo di € 838,60 oltre oneri accessori. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di rideterminare il compenso avuto riguardo ai parametri medi e il Tribunale di Firenze accoglieva il ricorso liquidando la somma di € 1.700,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, ma compensava le spese di lite, ritenendone sussistenti i giusti motivi in considerazione della contumacia del Ministero della Giustizia. Ricorre per la cassazione della sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando: 1) la violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo il Tribunale tenuto conto della totale soccombenza del Ministero della Giustizia nel giudizio e avendo basato il proprio assunto sulla asserita sussistenza di giusti motivi indicati nella contumacia del Ministero della Giustizia; 2) la violazione e falsa applicazione di norme di legge per non aver il Tribunale motivato in ordine alle ragioni della disposta compensazione a tenore dell'art. 92 c.p.c. Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione alla udienza pubblica. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito della Andreoli, ha depositato memoria ex art. 380 bis nella quale ha reiterato le conclusioni già rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. Il Tribunale di Firenze, nel ritenere che la mancata partecipazione del Ministero al giudizio di opposizione giustificasse la compensazione delle spese, ha disatteso il principio secondo il quale il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, ai difensori nominati d'ufficio e ai c.t.u. introduce una controversia di natura civile nella quale, per la regolazione delle spese, deve farsi applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6-2 22-1-2018 n. 1470 Rv. 647379-01, Cass. Sez. 6-2 4-11- 2013 n. 24672 Rv. 628716 - 01, Cass. Sez. 6-2 12-8-2011 n. 17247 Rv. 618862). Le spese, in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione operante ratione temporis, possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca e assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per altri gravi ed eccezionali motivi (Corte Cost. n. 77/2018). Come già statuito dalla Suprema Corte, nei “gravi ed eccezionali motivi” non può essere ricompresa la mancata partecipazione del Ministero, né alla fase di liquidazione del compenso in quanto l'evenienza caratterizza il procedimento, né alla fase di opposizione; infatti, nella fase di opposizione il Ministero è parte e, ove soccombente, è tenuto a sostenere le spese (Cass. Sez. 2 23-3-2018 n. 7292 non massimata punto 1, Cass. Sez. 6-2 9-2-2021 n. 3051, non massimata punto 3; nel medesimo senso, più di recente, Cass. sez. 2, 19- 11-2025 n. 3048). Invero, la mancata costituzione rappresenta una condotta processualmente neutra, non espressiva né di non opposizione né di adesione alle richieste della controparte che, in quanto tale, non può integrare una delle ipotesi di compensazione (Cass. Sez. 3 19-10-2015 n. 21083 Rv. 637492-01, Cass. Sez. 6-2 17-1-2023 n. 1243, non massimata punto 2, Cass. Sez. 2 27-3-2024 n. 8273, non massimata punto 6). Resta assorbito l’ulteriore motivo. L'ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e, poiché la liquidazione delle spese della fase di opposizione richiede l'accertamento e la valutazione dell'attività difensiva svolta nella fase medesima dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], si rinvia al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato; il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camer