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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30764/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 101-8613/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito a pag. 9 e 10 dell'impugnata sentenza con motivazione congrua e priva di illogicità hanno puntualmente indicato, con riferimento alla pacifica e incontestata provenienza illecita del materiale e a fronte dell'omessa verifica della provenienza dello stesso da parte dell'imputato (nonostante gli evidenti segnali di provenienza illecita del materiale), gli elementi in forza dei quali deve ritenersi sussistente il delitto di ricettazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b) e comma 2, in relazione all'art'188-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 101-8613/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito a pag. 9 e 10 dell'impugnata sentenza con motivazione congrua e priva di illogicità hanno puntualmente indicato, con riferimento alla pacifica e incontestata provenienza illecita del materiale e a fronte dell'omessa verifica della provenienza dello stesso da parte dell'imputato (nonostante gli evidenti segnali di provenienza illecita del materiale), gli elementi in forza dei quali deve ritenersi sussistente il delitto di ricettazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b) e comma 2, in relazione all'art'188-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.
Sentenza Cassazione n. 30764/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris