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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 16395/2026

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posto da: LANZANO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRItTO Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] Lanzan6, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Foggia il 19 agosto 2024. [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti imponevano di ritenere penalmente rilevante la condotta di [OSCURATO:PERSONA] Lanzan6, che, il 29 dicembre 2023, veniva sottoposto a un controllo di polizia, mentre si trovava a bordo di un'autovettura, nel territorio di Gravina di Catania, in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto emesso dal Tribunale di Catania 11 giugno 2022, con cui gli era stata applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel suo Comune di residenza. [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Lanzan6, gravato da pregiudizi penali, non consentiva il mitigamento del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio alle emergenze del caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato, anche alla luce del suo atteggiamento processuale (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]6 deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: LANZANO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRItTO Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] Lanzan6, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Foggia il 19 agosto 2024. [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti imponevano di ritenere penalmente rilevante la condotta di [OSCURATO:PERSONA] Lanzan6, che, il 29 dicembre 2023, veniva sottoposto a un controllo di polizia, mentre si trovava a bordo di un'autovettura, nel territorio di Gravina di Catania, in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto emesso dal Tribunale di Catania 11 giugno 2022, con cui gli era stata applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel suo Comune di residenza. [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Lanzan6, gravato da pregiudizi penali, non consentiva il mitigamento del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio alle emergenze del caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato, anche alla luce del suo atteggiamento processuale (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]6 deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
Decreto Cassazione n. 16395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris