CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 22 giugno 2021 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato, condannandolo, applicate le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha applicato la circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis cod. pen. e ha ridotto la pena; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono inammissibili, perché estremamente generici; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11