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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 1996

Cassazione n. 15413/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1996 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; N Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/19901, aggravato dall'ingente quantità.

L'esponente lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va infatti rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).La Corte di appello, in conformità all'indirizzo sopra indicato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, non potendosi considerare tale la circostanza che la Micheli fosse madre di un figlio in tenera età, elemento che, con valutazione non illogica, la Corte ha considerato di valenza certamente neutra ai fini della valutazione della meritevolezza del beneficio.

Quanto alla dosimetria della pena, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie, rilevandosi che la pena finale inflitta è pari ad anni 4 di reclusione, inferiore al medio edittale poiché si tratta di ipotesi aggravata ex art. 80, comma 2, DPR 309/1990, la sentenza impugnata sottolinea l'allarmante gravità del fatto, rilevabile dalla imponente quantità dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità della Micheli ( 44 kg di hashish e 6,798 di marijuana, nonché la consistente somma di danaro in contanti (58.580,00 euro), a conferma degli evidenti e qualificati contatti con ambienti del narcotraffico di notevole caratura criminale, tali da rivelare una inclinazione criminale radicata e risalente.

Si tratta di affermazioni congrue, logiche e conformi ai principi che sfuggono al sindacato di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1996 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; N Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/19901, aggravato dall'ingente quantità. L'esponente lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Va infatti rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).La Corte di appello, in conformità all'indirizzo sopra indicato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, non potendosi considerare tale la circostanza che la Micheli fosse madre di un figlio in tenera età, elemento che, con valutazione non illogica, la Corte ha considerato di valenza certamente neutra ai fini della valutazione della meritevolezza del beneficio. Quanto alla dosimetria della pena, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie, rilevandosi che la pena finale inflitta è pari ad anni 4 di reclusione, inferiore al medio edittale poiché si tratta di ipotesi aggravata ex art. 80, comma 2, DPR 309/1990, la sentenza impugnata sottolinea l'allarmante gravità del fatto, rilevabile dalla imponente quantità dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità della Micheli ( 44 kg di hashish e 6,798 di marijuana, nonché la consistente somma di danaro in contanti (58.580,00 euro), a conferma degli evidenti e qualificati contatti con ambienti del narcotraffico di notevole caratura criminale, tali da rivelare una inclinazione criminale radicata e risalente. Si tratta di affermazioni congrue, logiche e conformi ai principi che sfuggono al sindacato di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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