CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17066/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sede distaccata di CATANIA n. 1608/2022 depositata il 24/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente ha proposto ricorso contro una cartella dipagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per presunti creditirelativi all’anno d’imposta 2008, dell’importo di € 203,83, notificata ilNumero registro generale 23823/2022Numero sezionale 4654/2026Numero di raccolta generale 17066/2026Data pubblicazione 31/05/20267 gennaio 2014. Nel ricorso venivano eccepite l’omessa notifica degliprescrizione.2. La CTP di Catania, con sentenza n. 8538/19 del 27 settembre2019, ha accolto il ricorso rilevando la prescrizione del credito, macompensando integralmente le spese di lite.3. Il contribuente ha indi impugnato la sentenza limitatamente alcapo relativo alla compensazione delle spese.4. Con sentenza n. 1608/22 del 24 febbraio 2022, la CTR haaccolto l’appello, ma ha disposto nuovamente la compensazione dellespese per il secondo grado di giudizio.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.6. L’intimata Agenzia delle Entrate non ha depositatocontroricorso.7. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di leggeex art. 360 c. I c.p.c., n. 3 in relazione all’applicazione dell’art. 15 d.lgs.546/1992 e dell’art. 92 c.p.c. dell’art. 24 Cost. e dell’art. 111 Cost., inquanto la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’appelloma ha compensato le spese del grado stante la contumacia dellaresistente. Ciò implica anche l’effetto che, in ragione dell’esiguo valoredella lite, si determina la soccombenza sostanziale del contribuente,pur vittorioso, dal momento che il valore delle spese di lite del secondogrado di giudizio è quantomeno equivalente al valore delle spese di liteliquidate e relative al primo grado di giudizio.2. Il motivo è fondato e va accolto.3. Nel caso di specie la mancata difesa in sede di appello, inragione della mancata costituzione, non ha tenuto esente il ricorrente2 di 3Numero registro generale 23823/2022Numero sezionale 4654/2026Numero di raccolta generale 17066/2026Data pubblicazione 31/05/2026dalle spese di lite, il quale ha dovuto affrontare il giudizio per rimediareall’errore – riconosciuto come tale dal giudice del gravame - della cortedi prime cure, che aveva compensato erroneamente le spese.In più occasioni la Corte ha difatti statuito che, nel processotributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi1 e 2, cit., come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n.156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi edeccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogicheo erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge,denunciabile in sede di legittimità (v. ex plurimis, e da ultimo, Cass.,15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312).La mancata costituzione della parte appellata non giustificava lacompensazione delle spese sostenute dalla parte appellante che si èvista accogliere il gravame.3.1. Il motivo è indi fondato e il ricorso va conseguentementeaccolto.4. In conclusione, il ricorso va accolto in ragione del mal governodel potere di compensare le spese, e la sentenza impugnata va cassata,con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO3 di 3