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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 27250/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27721/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA C. BECCARIA, N. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; Ric. 2018n. 27721sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi NAPOLI n. 890/2018 depositata il 22/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , CarolinaRusso, [OSCURATO:PERSONA], CiroCatello, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio l’INPDAPper il riconoscimento integrale del rimborso di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 23 febbraio 2004 n . 41 convertito dalla legge n. 104 del 23 aprile 2004 e del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 20 aprile 2005 in relazione al maggior prezzo indebitamente corrisposto al momento dell’acquisto ex d.lgs. n. 104 del 1996 delle unità immobiliare e relative pertinenze ubicato in Napoli, centro direzionale, is.

C// ([OSCURATO:PERSONA]), is.

C/6 [OSCURATO:PERSONA] ed is C7).

Il sistema di calcolo effettuato dall’ente gestore, infatti, comportava un abbattimento unilateralmente determinato all’atto dell’erogazione e non previsto dalla norma di riferimento sopra richiamata.

2. Il Tribunale, ritenendo preliminarm ente infondata l’eccezione dell’Inpdap, circa la presunta intervenuta transazione tra le parti sui medesimi fatti oggetto di controversia, accoglieva la domanda di rimborso del maggior prezzo pagato per l’intero importo derivante dal ricalcolo eseguito secondo la l.n. 104 del 2004 sopravvenuta e regolanteanche le vendite già eseguite, non Ric. 2018n. 27721sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 tenendo conto della compensazione o detrazione erroneamente operata dall’Istituto.

3. L’ [OSCURATO:PERSONA] (succeduto ex lege nei rapporti facenti capo all’Inpdap) interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, deducendo l'erronea applicazione del coefficiente di abbattimento del 24,05% sul valore di stima degli immobili, già ridotto dell'8%, e non sul prezzo finale ("di rogito").

A fondamento del gravame, si deduceva l'identità di ratio del d. l. n. 41 del 2004 che aveva recepito a livello nazionale quelle stesse istanze che, a livello locale, avevano determinato il contenuto dell'accordo del 7 maggio 2003.

4. G li appellati si costituivano nel giudizio di appello e proponevano appello incidentale.

5. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello principale e in riforma del la sentenza impugnata rigettava la domanda originariamente propostadagli attori.

Secondo la Corte d’Appello l’effettivo contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge n.41 del 2004 imponeva la non cumulabilità tra la riduzione accordata con i verbali sindacali del 2003 in relazione a quanto previsto dalla norma citat a data l’identità di ratio tra l e due riduzioni del prezzo di acquisto.Il decreto-legge n. 41 del 2004 per la determinazione del prezzo base cui applicare i coefficienti di abbattimento rimandava ai criteri previsti dal decreto-leggen. 351 del 2001 anche con riferimento alle vendite già effettuate, sicché anche per tali vendite il prezzo base per praticare l'abbattimento non era quello oggetto della vendita effettivamente posta in essere, ma quello normativamente tipizzato nell'ambito della disciplina generale dell'originario d.l. n. 351 del 2001.

In altri termini Ric. 2018n. 27721sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 rivolgendosi il provvedimento del 2004 allaregolamentazione in via generale per l'intero territorio nazionale delle vendite dei beni cartolarizzati,considerando sempre in via generale anche quei beni che erano stati oggetto di una valutazione maggiorata tardiva, del tutto logicamente il riferimen to non poteva che essere ai criteri normativi già previsti per la determinazione del prezzo base cui applicare lo sconto.

Prezzo base che doveva presupporsi fosse stato già applicato anche alle vendite già compiute, senza che potesse presumersi che il legislatore avesse preso in considerazione eventuali accordi stipulati in relazione a specifiche realtà locali.

In tal senso la Corte d'appello richiamava precedenti suedecisioni che avevano interpretato la disciplinanel senso indicato.

La Corte d’appello riteneva non potersi accoglierela tesi degli appellanti secondo cui la riduzione di cui all’accordo sindacale comprendeva anche il minor valore derivante dal cattivo stato di manutenzione degli immobili, infatti , il protocollo d’intesa del 7 maggio 2003 evidenziava le ragioni dell’accordo individuate nella disparità di trattamento a seguito dell’effettuazione della perizia di stima soltanto nel secondo semestre del 2002.

Inoltre, l’istituto aveva riconosciuto la fondatezza delle osservazioni in merito alla necessità di ricondurre ad equità la posizione dei conduttori.

Il riferimento alle condizioni di fattodegli immobili riguardava un dato già acquisito relativo alle correzioni apportate dall’agenzia del territorio in merito alla necessità di rendere omogenei i valori medi di stima delle diverse torri, correzioni già entrate a far parte del già menzionato prezzo di stima cui applicare la riduzione dell’otto percento.

Non si poteva, quindi , ricondurre a problema tiche di ordine manutentivola riduzione di cui ai protocolli di intesa.

Ric. 2018n. 27721sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 Al contrario,il riferimento alle condizioni di fatto degli immobili atteneva alle correzioni apportate dall'agenzia del territorio ai valori di stima delle diverse torri per la necessità di renderli omogenei.

In conclusione,non poteva trovare giustificazione un'ulteriore riduzione accordata per le medesime finalità perseguite dall'intervento normativo del 2004.

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarolinaRusso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

7. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso

8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazionee falsa applicazione degli artt.1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n.41 del 2004 e del decreto interministeriale 20 aprile 2005.

Errata valutazione dell’accordo sindacale e del protocollo d’intesa 7 maggio 2003.

Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

La censura attiene alla sostanziale disapplicazione del precetto normativo di cui al d.l. n . 41 del 2004 che prevede il rimborso integrale del maggior prezzo versato dagli opzionali al momento della stipula del contratto con ulteriore rinvio tecnico ai decreti ministeriali attuativi regolanti le modalità in concreto dell'erogazione del rimborso.

L’ente non poteva arbitrariamente defalcare, detraendo, una somma corrispondente alla precedente riduzione del cosiddetto sconto sindacale accordato prima della stipula.

La legge prevedeva il diritto al rimborso aritmeticamente Ric. 2018n. 27721sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 quantificata senza che potessero essere valutati fatti, elementi, accordi relativi a situazioni locali e peculiari,valendo la norma erga omnes senza alcuna distinzione , anzi il riferimento espresso alle vendite già eseguite ed a quelle da eseguirsi regolava anche i rapporti patrimoniali pregressi.

Non poteva quindi l'istituto eseguire un rimborso parziale. 1.1 Il primo motivodi ricorso è fondato.

Con detto motivo, si lamenta l'interpretazione fornita dalla Corted'appello, nella fattispecie in esame, del disposto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2004, secondo cui "il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal se condo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto - legge 25 settembre. 2001, n. 351 convertitocon modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e successivemodificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cuial comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001......

Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili".

La medesima questione è stata gi à ogget t o di plurime pronunce di questa Corte.

Il collegio ritiene di aderire all’ultimo orientamento espresso dalla prima sezione di questa Corte con ordinanza n. 26801 del 2022 in una fattispecie analoga e sempre relativa ad immobili di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] e siti nel [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

In tale occasione si è offerta una diversa interpretazione dell’art. 1, del d.l. n. 41 del 2004 c onvertito in Ric. 2018n. 27721sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 legge, con modificazioni, dall'art.1, L. 23 aprile 2004, n. 104rispetto a quella adottata dalla Corte d'Appello con la sentenza impugnata in questa sede.

Deve premettersiche n ella fattispecie concreta è pacifico che l'INPDAP (oggi [OSCURATO:PERSONA]) dov esse corrispondere agli odierni ricorrenti il rimborso, comecontemplato dalla disciplina sopra riportata, sulla base del coefficiente di abbattimento come determinato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del suddetto d.l. n. 41 del 2004.

La questione controversa concerne il fatto se l'ente proprietario nell'effettuare il rimborso d ebba considerare la riduzione dell'8 % praticata sulla base del suddetto accordo ovvero calcolare il suddetto abbattimento sul prezzo originariamente determinato, senza cioècomputare la decurtazione di cui supra.

In altri termini la controversia verte sul fatto se la sopravvenuta riduzione del prezzo intervenuta per via legislativa ex d.l. n. 41 del 2004 convertito con modificazioni in l. n. 104 del 2004 costituisca una duplicazione della riduzione già intervenuta tra le parti in virtù del citato accordo del maggio 2003.

Nell’ambito della Corte d'Appello di Napoli si sono contrapposti due diversi orientamenti in ordine alla interpretazione da dare al rapporto tra la norma citata e l’accordo sindacale.

Come si è detto, il Collegio ritiene corretta l’interpretazione basata sulla seguente motivazioneriportata nel precedente sopra citato:"la ratio chiaramente evincibile dal data letterale, consente di affermare che l'intento del legislatore sia stato quello di evitare che l'anomalo aumento del valore del mercato immobiliare, verificatosi nell'anno 2001, andasse a detrimento di quegli acquirenti che, solo per cause imputabili all'ente proprietario, per il Ric. 2018n. 27721sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 ritardo nell'espletamento della procedura di vendita, avendo dovuto subirne gli effetti, con evidente disparità di trattamento rispetto a quelli, che avevano ottenuto l'acquisto entro tempi più rapidi e, comunque, prima dell'anomalo aumento dei prezzi.

E tale norma risulta essere intervenuta dopo che, a livello locale, le rappresentanze sindacali degli inquilini o conduttori di immobili appartenenti ad enti pubblici avevano condotto trattative ed ottenuto accordi, che tenessero conto delle "peculiarità locali" della vendita, sicché laddove il legislatore avesse voluto eliderne gli effetti e le condizioni a livello locale rideterminate, ben avrebbero potuto e dovuto farne espressa menzione nella legge, successiva a tutte le rimostranze ed agli accordi che, pur determinatisi a livello locale, avevano indotto all'adozione della Legge in commento a livello nazionale.

Ancora mette conto considerare che l'accordo locale adottato in data 17.12.02 fra la dirigenza dell'ente appellante e le 00.SS. degli inquilini sfociato nel protocollo d'intesa del 07.05.03, come evincibile dal suo tenore, è stato determinato dalle pressanti esigenze degli inquilini e loro rappresentanze sindacali che lamentavano la disparità di trattamento subita per l'effettuazione della stima degli immobili del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli soltanto nel secondo semestre 2002, nonostante l'inserimento nella procedura di dismissione SCIA I (ovvero in epoca ben precedente); ma, soprattutto, è dato leggere, che la riduzione dell'8% del prezzo del prezzo di stima degli immobili oggetto di dismissione veniva determinata "a seguito delle correzioni apportate dall'Agenzia del Territorio in merito alla necessità di rendere omogenei i valori medi di stima delle diverse Torri, determinati sulla base delle condizioni di fatto in cui versano Ric. 2018n. 27721sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 gli immobili e alla luce della nota n. 101 Ris. 102 del 16.12.2002 dell'Agenzia del Territorio.

Si è evidenziato, infatti, che l'accordo locale e la normativa legislativa si pongono su piani distinti, essendo la prima destinata ad incidere sulla determinazione del prezzo, anche in considerazione delle condizioni manutentive, mentre la seconda, operando a livello nazionale e generale, ha lo scopo di ricondurre ad equità una situazione di disparità, determinatasi per ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione del procedimento di stima.

Risulta erronea, pertanto, l’interpretazione dell'art. 1, commi 1°, 2° e 3° del d.l.23 febbraio 2004 n. 41, della Corte di Appello di Napoli nella sentenza impugnata.

In conclusione, relativamente alla censura avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 1 del d.l. n.41 del 2 004, i l ricorso merita di essere accolto in applicazione del seguente principio di diritto così massimato: In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare agli acquirenti che ne facciano richiesta, il coefficiente di abbattimento ex art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 (per il Comune di Napoli pari al 24,05%) deve ritenersi applicabile all'importo effettivamente versato, già comprensivo della riduzione dei valori di stima nella misura dell'8%, concordata dall'ente con i sindacati degli inquilini, trattandosi di benefici che operano su piani distinti, in quanto la norma nazionale opera a livello generale ed ha lo scopo di ricondurre ad equità situazioni di disparità dovute ai ritardi della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento di stima, mentre l'accordo locale è destinato ad incidere sul prezzo Ric. 2018n. 27721sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 anche in ragione delle condizioni manutentive dell'immobile. (Sez. 1, Ord.n. 26801 del 2022). 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e alla inesistente transazione e l'omessa pronuncia sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di appello incidentale non esaminato.

Secondo il ricorrente l'appello incidentale di Vincenzo R usso non poteva dirsi assorbito essendo la sua pretesa derivante da un errore di omonimia che ha determinato l'erronea statuizione circa l'esistenza di una transazionemai sottoscritta dal ricorrente. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è assorbito.Infatti, l’appello incidentale del Russo è stato dichiarato assorbito e, dunque , non esaminato, mentre in sede di rinvio la Corte d'Appello dovrà nuovamente valutarlo.

7. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27721/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA C. BECCARIA, N. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; Ric. 2018n. 27721sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi NAPOLI n. 890/2018 depositata il 22/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , CarolinaRusso, [OSCURATO:PERSONA], CiroCatello, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio l’INPDAPper il riconoscimento integrale del rimborso di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 23 febbraio 2004 n . 41 convertito dalla legge n. 104 del 23 aprile 2004 e del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 20 aprile 2005 in relazione al maggior prezzo indebitamente corrisposto al momento dell’acquisto ex d.lgs. n. 104 del 1996 delle unità immobiliare e relative pertinenze ubicato in Napoli, centro direzionale, is. C// ([OSCURATO:PERSONA]), is. C/6 [OSCURATO:PERSONA] ed is C7). Il sistema di calcolo effettuato dall’ente gestore, infatti, comportava un abbattimento unilateralmente determinato all’atto dell’erogazione e non previsto dalla norma di riferimento sopra richiamata. 2. Il Tribunale, ritenendo preliminarm ente infondata l’eccezione dell’Inpdap, circa la presunta intervenuta transazione tra le parti sui medesimi fatti oggetto di controversia, accoglieva la domanda di rimborso del maggior prezzo pagato per l’intero importo derivante dal ricalcolo eseguito secondo la l.n. 104 del 2004 sopravvenuta e regolanteanche le vendite già eseguite, non Ric. 2018n. 27721sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 tenendo conto della compensazione o detrazione erroneamente operata dall’Istituto. 3. L’ [OSCURATO:PERSONA] (succeduto ex lege nei rapporti facenti capo all’Inpdap) interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, deducendo l'erronea applicazione del coefficiente di abbattimento del 24,05% sul valore di stima degli immobili, già ridotto dell'8%, e non sul prezzo finale ("di rogito"). A fondamento del gravame, si deduceva l'identità di ratio del d. l. n. 41 del 2004 che aveva recepito a livello nazionale quelle stesse istanze che, a livello locale, avevano determinato il contenuto dell'accordo del 7 maggio 2003. 4. G li appellati si costituivano nel giudizio di appello e proponevano appello incidentale. 5. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello principale e in riforma del la sentenza impugnata rigettava la domanda originariamente propostadagli attori. Secondo la Corte d’Appello l’effettivo contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge n.41 del 2004 imponeva la non cumulabilità tra la riduzione accordata con i verbali sindacali del 2003 in relazione a quanto previsto dalla norma citat a data l’identità di ratio tra l e due riduzioni del prezzo di acquisto.Il decreto-legge n. 41 del 2004 per la determinazione del prezzo base cui applicare i coefficienti di abbattimento rimandava ai criteri previsti dal decreto-leggen. 351 del 2001 anche con riferimento alle vendite già effettuate, sicché anche per tali vendite il prezzo base per praticare l'abbattimento non era quello oggetto della vendita effettivamente posta in essere, ma quello normativamente tipizzato nell'ambito della disciplina generale dell'originario d.l. n. 351 del 2001. In altri termini Ric. 2018n. 27721sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 rivolgendosi il provvedimento del 2004 allaregolamentazione in via generale per l'intero territorio nazionale delle vendite dei beni cartolarizzati,considerando sempre in via generale anche quei beni che erano stati oggetto di una valutazione maggiorata tardiva, del tutto logicamente il riferimen to non poteva che essere ai criteri normativi già previsti per la determinazione del prezzo base cui applicare lo sconto. Prezzo base che doveva presupporsi fosse stato già applicato anche alle vendite già compiute, senza che potesse presumersi che il legislatore avesse preso in considerazione eventuali accordi stipulati in relazione a specifiche realtà locali. In tal senso la Corte d'appello richiamava precedenti suedecisioni che avevano interpretato la disciplinanel senso indicato. La Corte d’appello riteneva non potersi accoglierela tesi degli appellanti secondo cui la riduzione di cui all’accordo sindacale comprendeva anche il minor valore derivante dal cattivo stato di manutenzione degli immobili, infatti , il protocollo d’intesa del 7 maggio 2003 evidenziava le ragioni dell’accordo individuate nella disparità di trattamento a seguito dell’effettuazione della perizia di stima soltanto nel secondo semestre del 2002. Inoltre, l’istituto aveva riconosciuto la fondatezza delle osservazioni in merito alla necessità di ricondurre ad equità la posizione dei conduttori. Il riferimento alle condizioni di fattodegli immobili riguardava un dato già acquisito relativo alle correzioni apportate dall’agenzia del territorio in merito alla necessità di rendere omogenei i valori medi di stima delle diverse torri, correzioni già entrate a far parte del già menzionato prezzo di stima cui applicare la riduzione dell’otto percento. Non si poteva, quindi , ricondurre a problema tiche di ordine manutentivola riduzione di cui ai protocolli di intesa. Ric. 2018n. 27721sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 Al contrario,il riferimento alle condizioni di fatto degli immobili atteneva alle correzioni apportate dall'agenzia del territorio ai valori di stima delle diverse torri per la necessità di renderli omogenei. In conclusione,non poteva trovare giustificazione un'ulteriore riduzione accordata per le medesime finalità perseguite dall'intervento normativo del 2004. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarolinaRusso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 7. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso 8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazionee falsa applicazione degli artt.1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n.41 del 2004 e del decreto interministeriale 20 aprile 2005. Errata valutazione dell’accordo sindacale e del protocollo d’intesa 7 maggio 2003. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. La censura attiene alla sostanziale disapplicazione del precetto normativo di cui al d.l. n . 41 del 2004 che prevede il rimborso integrale del maggior prezzo versato dagli opzionali al momento della stipula del contratto con ulteriore rinvio tecnico ai decreti ministeriali attuativi regolanti le modalità in concreto dell'erogazione del rimborso. L’ente non poteva arbitrariamente defalcare, detraendo, una somma corrispondente alla precedente riduzione del cosiddetto sconto sindacale accordato prima della stipula. La legge prevedeva il diritto al rimborso aritmeticamente Ric. 2018n. 27721sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 quantificata senza che potessero essere valutati fatti, elementi, accordi relativi a situazioni locali e peculiari,valendo la norma erga omnes senza alcuna distinzione , anzi il riferimento espresso alle vendite già eseguite ed a quelle da eseguirsi regolava anche i rapporti patrimoniali pregressi. Non poteva quindi l'istituto eseguire un rimborso parziale. 1.1 Il primo motivodi ricorso è fondato. Con detto motivo, si lamenta l'interpretazione fornita dalla Corted'appello, nella fattispecie in esame, del disposto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2004, secondo cui "il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal se condo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto - legge 25 settembre. 2001, n. 351 convertitocon modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e successivemodificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cuial comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001...... Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili". La medesima questione è stata gi à ogget t o di plurime pronunce di questa Corte. Il collegio ritiene di aderire all’ultimo orientamento espresso dalla prima sezione di questa Corte con ordinanza n. 26801 del 2022 in una fattispecie analoga e sempre relativa ad immobili di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] e siti nel [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. In tale occasione si è offerta una diversa interpretazione dell’art. 1, del d.l. n. 41 del 2004 c onvertito in Ric. 2018n. 27721sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 legge, con modificazioni, dall'art.1, L. 23 aprile 2004, n. 104rispetto a quella adottata dalla Corte d'Appello con la sentenza impugnata in questa sede. Deve premettersiche n ella fattispecie concreta è pacifico che l'INPDAP (oggi [OSCURATO:PERSONA]) dov esse corrispondere agli odierni ricorrenti il rimborso, comecontemplato dalla disciplina sopra riportata, sulla base del coefficiente di abbattimento come determinato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del suddetto d.l. n. 41 del 2004. La questione controversa concerne il fatto se l'ente proprietario nell'effettuare il rimborso d ebba considerare la riduzione dell'8 % praticata sulla base del suddetto accordo ovvero calcolare il suddetto abbattimento sul prezzo originariamente determinato, senza cioècomputare la decurtazione di cui supra. In altri termini la controversia verte sul fatto se la sopravvenuta riduzione del prezzo intervenuta per via legislativa ex d.l. n. 41 del 2004 convertito con modificazioni in l. n. 104 del 2004 costituisca una duplicazione della riduzione già intervenuta tra le parti in virtù del citato accordo del maggio 2003. Nell’ambito della Corte d'Appello di Napoli si sono contrapposti due diversi orientamenti in ordine alla interpretazione da dare al rapporto tra la norma citata e l’accordo sindacale. Come si è detto, il Collegio ritiene corretta l’interpretazione basata sulla seguente motivazioneriportata nel precedente sopra citato:"la ratio chiaramente evincibile dal data letterale, consente di affermare che l'intento del legislatore sia stato quello di evitare che l'anomalo aumento del valore del mercato immobiliare, verificatosi nell'anno 2001, andasse a detrimento di quegli acquirenti che, solo per cause imputabili all'ente proprietario, per il Ric. 2018n. 27721sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 ritardo nell'espletamento della procedura di vendita, avendo dovuto subirne gli effetti, con evidente disparità di trattamento rispetto a quelli, che avevano ottenuto l'acquisto entro tempi più rapidi e, comunque, prima dell'anomalo aumento dei prezzi. E tale norma risulta essere intervenuta dopo che, a livello locale, le rappresentanze sindacali degli inquilini o conduttori di immobili appartenenti ad enti pubblici avevano condotto trattative ed ottenuto accordi, che tenessero conto delle "peculiarità locali" della vendita, sicché laddove il legislatore avesse voluto eliderne gli effetti e le condizioni a livello locale rideterminate, ben avrebbero potuto e dovuto farne espressa menzione nella legge, successiva a tutte le rimostranze ed agli accordi che, pur determinatisi a livello locale, avevano indotto all'adozione della Legge in commento a livello nazionale. Ancora mette conto considerare che l'accordo locale adottato in data 17.12.02 fra la dirigenza dell'ente appellante e le 00.SS. degli inquilini sfociato nel protocollo d'intesa del 07.05.03, come evincibile dal suo tenore, è stato determinato dalle pressanti esigenze degli inquilini e loro rappresentanze sindacali che lamentavano la disparità di trattamento subita per l'effettuazione della stima degli immobili del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli soltanto nel secondo semestre 2002, nonostante l'inserimento nella procedura di dismissione SCIA I (ovvero in epoca ben precedente); ma, soprattutto, è dato leggere, che la riduzione dell'8% del prezzo del prezzo di stima degli immobili oggetto di dismissione veniva determinata "a seguito delle correzioni apportate dall'Agenzia del Territorio in merito alla necessità di rendere omogenei i valori medi di stima delle diverse Torri, determinati sulla base delle condizioni di fatto in cui versano Ric. 2018n. 27721sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 gli immobili e alla luce della nota n. 101 Ris. 102 del 16.12.2002 dell'Agenzia del Territorio. Si è evidenziato, infatti, che l'accordo locale e la normativa legislativa si pongono su piani distinti, essendo la prima destinata ad incidere sulla determinazione del prezzo, anche in considerazione delle condizioni manutentive, mentre la seconda, operando a livello nazionale e generale, ha lo scopo di ricondurre ad equità una situazione di disparità, determinatasi per ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione del procedimento di stima. Risulta erronea, pertanto, l’interpretazione dell'art. 1, commi 1°, 2° e 3° del d.l.23 febbraio 2004 n. 41, della Corte di Appello di Napoli nella sentenza impugnata. In conclusione, relativamente alla censura avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 1 del d.l. n.41 del 2 004, i l ricorso merita di essere accolto in applicazione del seguente principio di diritto così massimato: In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare agli acquirenti che ne facciano richiesta, il coefficiente di abbattimento ex art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 (per il Comune di Napoli pari al 24,05%) deve ritenersi applicabile all'importo effettivamente versato, già comprensivo della riduzione dei valori di stima nella misura dell'8%, concordata dall'ente con i sindacati degli inquilini, trattandosi di benefici che operano su piani distinti, in quanto la norma nazionale opera a livello generale ed ha lo scopo di ricondurre ad equità situazioni di disparità dovute ai ritardi della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento di stima, mentre l'accordo locale è destinato ad incidere sul prezzo Ric. 2018n. 27721sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 anche in ragione delle condizioni manutentive dell'immobile. (Sez. 1, Ord.n. 26801 del 2022). 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e alla inesistente transazione e l'omessa pronuncia sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di appello incidentale non esaminato. Secondo il ricorrente l'appello incidentale di Vincenzo R usso non poteva dirsi assorbito essendo la sua pretesa derivante da un errore di omonimia che ha determinato l'erronea statuizione circa l'esistenza di una transazionemai sottoscritta dal ricorrente. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è assorbito.Infatti, l’appello incidentale del Russo è stato dichiarato assorbito e, dunque , non esaminato, mentre in sede di rinvio la Corte d'Appello dovrà nuovamente valutarlo. 7. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia all
Decreto Cassazione n. 27250/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris