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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09732/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1515/2020 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 35B24 F839 E), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74P41 F839 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78T28 L736 Q), domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 103,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4671/18/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 29 maggio 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 dicembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, invirtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1.con l’avviso di accertamento n.

BN0015156/2017 l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Benevento - Territorio - rettificava la rendita catastale proposta dalla società, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con modello docfa in relazione all’unità immobiliare ([OSCURATO:PERSONA]) ubicata nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in catasto al folio 10, p.lla n. 303) - costituita da torre, navicella e rotore -accertando una rendita di 1.170,00 € (maggiore di quella proposta dalla contribuente pari a 356,00 €), includendo nel computo della stessa il valore del palo di sostegno degli aerogeneratori;

2. la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello proposto dalla suindicata società contro la sentenza n. 403/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, richiamando la previsione dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in combinato disposto con l’art. 4 del R.D.L. n. 652/1939 e con l’art. 2 del D.M. del 2 gennaio 1998, per ritenere, alla luce della relazione tecnica di parte prodotta dalla contribuente che: - « la torre di sostegno di un aerogeneratore non può essere utilizzata come struttura autonoma ed è progettata per lo specifico uso e sito.

Essa è integrata nell’impianto di produzione come componente essenziale e svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento per consentire alle pale di opporvi la massima resistenza al fine di generare energia elettrica». - «Tale fu nzione è da considerare prevalente rispetto all’utilità statica di sostegno, atteso che anche dalla dimensione della torre e dalla sua forma dipende la produttività dell’impianto»; - «In conclusione è possibile individuare un vincolo di funzionalità tra torre, rotore e navicella, tale da costituire un unico impianto realizzato per lo specifico processo produttivo» (così la sentenza impugnata);

3. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 28 dicembre 2019, formulando un unico motivo d’impugnazione;

4. E2i [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. notificava alla ricorrente, in data 6 febbraio 2020, controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] : 1.con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., premettendo che detta norma impone «di considerare, ai fini della determinazione della rendita catastale, il valore del suolo e delle costruzioni nonché quello degli impianti che non siano funzionali ad uno specifico processo produttivo ma abbiano un’utilità ed un valore apprezzabili in generale» (v.pagina n. 4 del ricorso) ed assumendo che la Commissione aveva dato seguito alle non condivisibili valutazioni espresse del consulente tecnico di parte, il quale aveva ritenuto la torre come «parte inscindibile dell’unicum impiantistico» (v. pagina n. 4 del ricorso);

1.1. di contro, l’Agenzia ha sostenuto che «le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, le cosiddette torri o pali eolici, presentano caratteristiche tipologiche e costruttive nelle quali è possibile riscontrare i caratteri della stabilità, solidità e consistenza volumetrica nonché della immobilizzazione al suolo propri della definizione civilistica di cui all’art. 812 c.c.», costituendo «strutture complesse stabilmente ancorate al suolo», aventi un ruolo strumentale e funzione di sostegno, « ma non strettamente funzionale alla produzione di energia … » (v. pagine nn. 4 e 5 del ricorso), precisando che «il legislatore ha legato il concetto di funzionalità allo specifico processo produttivo solo agli impianti, escludendo da tale specificazione le costruzioni che restano dunque oggetto della valorizzazione ai fini del calcolo della rendita» (v. pagina n. 6 del ricorso);

1.2. la ricorrente ha, infine, rappresentato che l’Ufficio ha tenuto conto dell’intervento normativo di cui al menzionato art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottraendo dal computo il valore da attribuire all’impiantistica, come precisato dalla circolare 2/E del 1° febbraio 2016, così decurtando il valore della rendita catastale nella misura dell’80% rispetto a quello presente in [OSCURATO:PERSONA], con evidente beneficio per la contribuente, richiamando sul punto varie pronunce di merito che avevano confermato l’interpretazione normativa offerta dall’Agenzia; 2.il ricorso non può essere accolto;

2.1. la medesima questione, sorta tra le stesse parti, è stata decisa con le ordinanze nn. 27040/2022, 4853/2022, 4841/2022, 3022/2022, 2544/2022, 2543/2022, 2541/2022, 2532/2022, 37428/2021 di questa Corte, la quale sul tema in rassegna ha avuto modo, altresì, di pronunciarsi, di recente, svariate volte (cfr. Cass. nn. 8534/2022, 8524/2022, 7412/2022, 3108/2022, 2381/2022, 3109/2022, 7923/2022, 2386/2022, 2885/2022, 2382/2022, 6658/2021, 6569/2021, 6568/2021, 6567/2021, 6566/2021, 6290/2021, 6289/2021, 5692/2021, 5691/2021, 5690/2021, 5689/2021, 3422/2021, 3421/2021, 2510/2021, 2509/2021), così consolidando un orientamento favorevole alle contribuenti alla luce del mutato quadro normativo di riferimento introdotto dall’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

2.2. non vi è motivo di ripercorrere, funditus, le ragioni poste a fondamento delle suindicate decisioni, ben note alle parti, essendo sufficiente richiamare, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., i relativi contenuti, avendo cura in tale sede solo di ribadire, in estrema, quanto doverosa sintesi ed anche sul tracciato di altre svariate pronunce rese sul tema in esame (cfr., ancora, senza pretesa di completezza, Cass.nn. 20726/2020, 20727/2020, 20728/2020, 21286/2020, n. 21287/2020, 21288/2020, 21460/2020, 21461/2020, 21462/2020, 19763/2022, 3919/2022, 6687/2022, 6719/2022, 6830/2022, 25784/2021, 27787, 25789, 25790 del 2021, nonché Cass. nn. 7343/2021, 2114/2021, 380/2022), quanto segue: - l'art. 1, comma 21, della legg e 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»; - il legislatore del 2015, attraverso una tecnica legislativa cd.

“per esclusione”, ha descritto nella prima parte della disposizione normativa le caratteristiche del bene immobile o di parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi) che ne accresce l'utilità ed il valore e poi, nell'ultima parte, ha escluso da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), così sottraendolo al regime fiscale, il tutto prescindendo dalla circostanza che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo richiesto, per l'esclusione dalla stima, il loro impiego nel processo produttivo, in quanto ad esso funzionale; - è divenuto, quindi, irrilevante la consistenza fisica della costruzione, perché ciò che ora conta è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo; - tale conc lusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla disposizione in esame, la quale sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede ed al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale; - ai fini della determinazione della rendita, non si deve, dunque, tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato; - la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico, il quale, in mancanza della torre, non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica), così risultando superato l'indirizzo assunto dall'amministrazione finanziaria in ordine all'applicazione della c.d. normativa imbullonati al settore eolico (v. le circolari n. 2/E del 1° febbraio 2016 e n. 27/E di giugno 2016);

2.3. allaluce di tali principi, va dato conto che nella specie la proposta di variazione della rendita è pacificamente successiva alla menzionata disciplina dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la conseguenza che la torre di sostegno e/o palo eolico va esclusa dal computo della rendita catastale;

3. risulta, quindi, corretta la valutazione del Giudice regionale, insindacabile in punto di fatto e sviluppata in linea coerente con i principi sopra esposti, il che giustifica il rigetto del ricorso;

4. le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sul tema sopra esaminato;

5. non vi poi è motivo di procedere all’attestazione prevista dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1515/2020 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 35B24 F839 E), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74P41 F839 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78T28 L736 Q), domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 103,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4671/18/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 29 maggio 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 dicembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, invirtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1.con l’avviso di accertamento n. BN0015156/2017 l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Benevento - Territorio - rettificava la rendita catastale proposta dalla società, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con modello docfa in relazione all’unità immobiliare ([OSCURATO:PERSONA]) ubicata nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in catasto al folio 10, p.lla n. 303) - costituita da torre, navicella e rotore -accertando una rendita di 1.170,00 € (maggiore di quella proposta dalla contribuente pari a 356,00 €), includendo nel computo della stessa il valore del palo di sostegno degli aerogeneratori; 2. la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello proposto dalla suindicata società contro la sentenza n. 403/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, richiamando la previsione dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in combinato disposto con l’art. 4 del R.D.L. n. 652/1939 e con l’art. 2 del D.M. del 2 gennaio 1998, per ritenere, alla luce della relazione tecnica di parte prodotta dalla contribuente che: - « la torre di sostegno di un aerogeneratore non può essere utilizzata come struttura autonoma ed è progettata per lo specifico uso e sito. Essa è integrata nell’impianto di produzione come componente essenziale e svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento per consentire alle pale di opporvi la massima resistenza al fine di generare energia elettrica». - «Tale fu nzione è da considerare prevalente rispetto all’utilità statica di sostegno, atteso che anche dalla dimensione della torre e dalla sua forma dipende la produttività dell’impianto»; - «In conclusione è possibile individuare un vincolo di funzionalità tra torre, rotore e navicella, tale da costituire un unico impianto realizzato per lo specifico processo produttivo» (così la sentenza impugnata); 3. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 28 dicembre 2019, formulando un unico motivo d’impugnazione; 4. E2i [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. notificava alla ricorrente, in data 6 febbraio 2020, controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] : 1.con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., premettendo che detta norma impone «di considerare, ai fini della determinazione della rendita catastale, il valore del suolo e delle costruzioni nonché quello degli impianti che non siano funzionali ad uno specifico processo produttivo ma abbiano un’utilità ed un valore apprezzabili in generale» (v.pagina n. 4 del ricorso) ed assumendo che la Commissione aveva dato seguito alle non condivisibili valutazioni espresse del consulente tecnico di parte, il quale aveva ritenuto la torre come «parte inscindibile dell’unicum impiantistico» (v. pagina n. 4 del ricorso); 1.1. di contro, l’Agenzia ha sostenuto che «le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, le cosiddette torri o pali eolici, presentano caratteristiche tipologiche e costruttive nelle quali è possibile riscontrare i caratteri della stabilità, solidità e consistenza volumetrica nonché della immobilizzazione al suolo propri della definizione civilistica di cui all’art. 812 c.c.», costituendo «strutture complesse stabilmente ancorate al suolo», aventi un ruolo strumentale e funzione di sostegno, « ma non strettamente funzionale alla produzione di energia … » (v. pagine nn. 4 e 5 del ricorso), precisando che «il legislatore ha legato il concetto di funzionalità allo specifico processo produttivo solo agli impianti, escludendo da tale specificazione le costruzioni che restano dunque oggetto della valorizzazione ai fini del calcolo della rendita» (v. pagina n. 6 del ricorso); 1.2. la ricorrente ha, infine, rappresentato che l’Ufficio ha tenuto conto dell’intervento normativo di cui al menzionato art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottraendo dal computo il valore da attribuire all’impiantistica, come precisato dalla circolare 2/E del 1° febbraio 2016, così decurtando il valore della rendita catastale nella misura dell’80% rispetto a quello presente in [OSCURATO:PERSONA], con evidente beneficio per la contribuente, richiamando sul punto varie pronunce di merito che avevano confermato l’interpretazione normativa offerta dall’Agenzia; 2.il ricorso non può essere accolto; 2.1. la medesima questione, sorta tra le stesse parti, è stata decisa con le ordinanze nn. 27040/2022, 4853/2022, 4841/2022, 3022/2022, 2544/2022, 2543/2022, 2541/2022, 2532/2022, 37428/2021 di questa Corte, la quale sul tema in rassegna ha avuto modo, altresì, di pronunciarsi, di recente, svariate volte (cfr. Cass. nn. 8534/2022, 8524/2022, 7412/2022, 3108/2022, 2381/2022, 3109/2022, 7923/2022, 2386/2022, 2885/2022, 2382/2022, 6658/2021, 6569/2021, 6568/2021, 6567/2021, 6566/2021, 6290/2021, 6289/2021, 5692/2021, 5691/2021, 5690/2021, 5689/2021, 3422/2021, 3421/2021, 2510/2021, 2509/2021), così consolidando un orientamento favorevole alle contribuenti alla luce del mutato quadro normativo di riferimento introdotto dall’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 2.2. non vi è motivo di ripercorrere, funditus, le ragioni poste a fondamento delle suindicate decisioni, ben note alle parti, essendo sufficiente richiamare, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., i relativi contenuti, avendo cura in tale sede solo di ribadire, in estrema, quanto doverosa sintesi ed anche sul tracciato di altre svariate pronunce rese sul tema in esame (cfr., ancora, senza pretesa di completezza, Cass.nn. 20726/2020, 20727/2020, 20728/2020, 21286/2020, n. 21287/2020, 21288/2020, 21460/2020, 21461/2020, 21462/2020, 19763/2022, 3919/2022, 6687/2022, 6719/2022, 6830/2022, 25784/2021, 27787, 25789, 25790 del 2021, nonché Cass. nn. 7343/2021, 2114/2021, 380/2022), quanto segue: - l'art. 1, comma 21, della legg e 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»; - il legislatore del 2015, attraverso una tecnica legislativa cd. “per esclusione”, ha descritto nella prima parte della disposizione normativa le caratteristiche del bene immobile o di parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi) che ne accresce l'utilità ed il valore e poi, nell'ultima parte, ha escluso da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), così sottraendolo al regime fiscale, il tutto prescindendo dalla circostanza che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo richiesto, per l'esclusione dalla stima, il loro impiego nel processo produttivo, in quanto ad esso funzionale; - è divenuto, quindi, irrilevante la consistenza fisica della costruzione, perché ciò che ora conta è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo; - tale conc lusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla disposizione in esame, la quale sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede ed al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale; - ai fini della determinazione della rendita, non si deve, dunque, tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato; - la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico, il quale, in mancanza della torre, non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica), così risultando superato l'indirizzo assunto dall'amministrazione finanziaria in ordine all'applicazione della c.d. normativa imbullonati al settore eolico (v. le circolari n. 2/E del 1° febbraio 2016 e n. 27/E di giugno 2016); 2.3. allaluce di tali principi, va dato conto che nella specie la proposta di variazione della rendita è pacificamente successiva alla menzionata disciplina dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la conseguenza che la torre di sostegno e/o palo eolico va esclusa dal computo della rendita catastale; 3. risulta, quindi, corretta la valutazione del Giudice regionale, insindacabile in punto di fatto e sviluppata in linea coerente con i principi sopra esposti, il che giustifica il rigetto del ricorso; 4. le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sul tema sopra esaminato; 5. non vi poi è motivo di procedere all’attestazione prevista dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura G
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