CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16035/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. DAWAN; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia dì condanna, resa in data 6 luglio 2023 dal locale Tribunale, per il reato di guida in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psico-fisica, causata dall'assunzione di sostanza stupefacente del tipo "cannabinoidi", aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Ritenuto che i motivi sollevati (Inosservanza della legge penale per non essere stato dichiarato estinto il reato per maturata prescrizione; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle già ritenute attenuanti generiche sulla contestata aggravante) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 4. sent. app. quanto alla prescrizione; pp. 4 e 5 quanto al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche). Con riguardo al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il