CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 39027/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 22131-2025 - Udienza del 5/11/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Tribunale di Ragusa, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace di Vittoria, per il reato di percosse. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla prova della sussistenza del reato contestato — non è consentito in sede di legittimità, stante lo sbarramento di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); nonché in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, in proposito, pp.2-5), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta un'errata valutazione delle prove — parimenti non è deducibile in sede di legittimità per le stesse ragioni sopra esposte. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che deduce l'erronea applicazione degli articoli 191 e 234 cod. proc. pen. — non è deducibile in sede di legittimità, perché ripropone le stesse censure già motivatamente smentite dal Tribunale (si vedano pp.4-5 del provvedimento impugnato), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che il quarto e ultimo motivo di ricorso — che denunzia l'intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato, applicandosi per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (c.d. 'Legge Orlando'), il che dilata il termine prescrizionale "classico" dal 2.9.25 (cui si perviene aggiungendo 7 anni e 6 mesi alla data del commesso reato), del tempo intercorso tra la scadenza del termine ex art. 544 cod. proc. pen. del Giudice di pace e la pronunzia della sentenza di appello e del tempo intercorso tra la scadenza del termine ex art. 544 cod. proc. pen. del Giudice di appello alla data della decisione di questa Corte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d