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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27922/2022

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A sul ricorso iscritto al n. 28152/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante GRAzitu,2 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]_Kt.LJ 2 ; domi- ciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Siracusa, n.2246/16/2014 depositata 1'8 luglio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 19 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Siracusa n.588/1/2011 di accoglimento del ricorso propo- sto dalla [OSCURATO:SOCIETA], esercente attività di Bar e Caffé avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'anno di impo- sta 2007 per II.DD., IVA e accessori.

2. In particolare, le riprese, integralmente caducate dal giudice d'ap- pello, traevano origine dalla rideterminazione del reddito ex art.39 del d.P.R. n.600 del 1973 per antieconomicità della gestione societa- ria, con conseguente ricostruzione induttiva dei ricavi e applicazione di una percentuale di ricarico del 220% sul costo delle materie prime utilizzate. 3.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agen- zia delle entrate deducendo quattro motivi.

Il contribuente si è difesa depositando controricorso e, successivamente, istanza di sospensione del processo.

Il contribuente deposita da ultimo documenti rendendo nota la definizione agevolata della lite.

Considerato che:

4. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trat- tazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finaliz- zata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

5. Che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 di- cembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissa- zione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ;

6. che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della par- te che le ha anticipate, P.Q.M.

La Corte: dichiara estinto il processo.

Così deciso in Ro a il 19 maggio 2022 DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 28152/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante GRAzitu,2 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]_Kt.LJ 2 ; domi- ciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Siracusa, n.2246/16/2014 depositata 1'8 luglio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 19 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Siracusa n.588/1/2011 di accoglimento del ricorso propo- sto dalla [OSCURATO:SOCIETA], esercente attività di Bar e Caffé avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'anno di impo- sta 2007 per II.DD., IVA e accessori. 2. In particolare, le riprese, integralmente caducate dal giudice d'ap- pello, traevano origine dalla rideterminazione del reddito ex art.39 del d.P.R. n.600 del 1973 per antieconomicità della gestione societa- ria, con conseguente ricostruzione induttiva dei ricavi e applicazione di una percentuale di ricarico del 220% sul costo delle materie prime utilizzate. 3.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agen- zia delle entrate deducendo quattro motivi. Il contribuente si è difesa depositando controricorso e, successivamente, istanza di sospensione del processo. Il contribuente deposita da ultimo documenti rendendo nota la definizione agevolata della lite. Considerato che: 4. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trat- tazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finaliz- zata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 5. Che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 di- cembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissa- zione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; 6. che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della par- te che le ha anticipate, P.Q.M. La Corte: dichiara estinto il processo. Così deciso in Ro a il 19 maggio 2022 DE
Sentenza Cassazione n. 27922/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris