CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 5008/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], Nicola D ell'Aversana, [OSCURATO:PERSONA]Aversana, Emma D ell'Osa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Tiziana d'Onofrio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona del Presidente del Consiglio e Oggetto:medici specializzandi - risarcimento del danno da violazione delle direttive comunitarie. N.R.G.: 5008/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 dei rispettivi ministri pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 19 luglio 2021 n. 5321 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2017 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni indicate in epigrafe, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni compresi tra il 1982 ed 1990; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 14 giugno 2018 n. 12273 il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione del diritto. Ritenne applicabile il termine decennale con decorrenza dal 27.10.1999. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 19 luglio 2021 n. 5321 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame ad eccezione che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Aversana, la cui domanda fu accolta. N.R.G.: 5008/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione con separati ricorsi: -) da [OSCURATO:PERSONA] ed altri 25 ricorrenti (d’ora innanzi, il “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”), con ricorso fondato su quattro motivi; -) da [OSCURATO:PERSONA] ed altri due ricorrenti (d’ora innanzi, il “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”), con ricorso fondatosu quattro motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha resistito alle due impugnazioni con due separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorsodel “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”. Il primo motivo denuncia la violazione “delle norme e dei principi in materia di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie”. Con esso è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere dal 27 ottobre 1999, e cioè dalla data di entrata in vigore della legge 370/99. I ricorrenti sostengono che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può correre quando il diritto non può essere fatto valere; che fino a quando le direttive comunitarie sopra indicate non furono correttamente trasposte nel diritto nazionale, essi non potevano avere “piena conoscenza” dei loro diritti; che solo dal 2011, dopo l’intervento chiarificatore di questa corte, essi poterono avere un quadro “sufficientemente chiaro” della misura del diritto ad essi spettante. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 N.R.G.: 5008/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”(così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022). 1.2. Che il diritto al risarcimento del danno vantato dai ricorrenti non potesse essere esercitato “per incertezza” è pretesa infondata. L’obbligo per gli Stati membri di remunerare gli iscritti alle scuole di specializzazione fu introdotto dall’art. 1, secondo paragrafo, di cui all’ “Allegato” introdotto dall’art. 13 della Direttiva 1982/76. Tale norma è redatta in termini così limpidi da non consentire divagazioni (“ces postes font l'objet d'une remuneration appropriee”, ovvero “la formazione è oggetto di adeguata rimunerazione”). [OSCURATO:PERSONA] fu pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea il 15 febbraio 1982 (GUCE n. L-043), e l’art. 16 della suddetta Direttiva 1982/76 ne imponeva il recepimento entro il 31.12.1982. Sostenere dunque che a fronte d’un testo così chiaro gli odierni ricorrenti “non potessero sapere” di avere un diritto è tesi che sconfina nel surreale. E se lo Stato, con poco zelo, impiegò nove anni per recepire la Direttiva, non più zelanti furono gli odierni ricorrenti, che ne impiegarono trentasei per avvedersi di avere un diritto di credito. 1.3. I princìpi appena riassunti non solo non collid ono , ma anzi sono puntualmente conformi all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia N.R.G.: 5008/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C - 452/09), invocata dai ricorrenti. In tale sentenza infatti si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso: (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01). E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto. Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”. L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”. N.R.G.: 5008/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”. Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi. E’ dunque insostenibile la tesi invocata dai ricorrenti, secondo cui in subiecta materia essi non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano. 2. Il secondo motivodi ricorso del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”. Il secondo motivo concerne la sola posizione di NicolaDell’Aversana. Con esso è contestata la stima del danno, liquidato dalla Corte territorialein euro 6.714 pro anno. Ilricorrente si dichiara “ben consci o ” ( folio 25 del ricorso, le cui pagine non sono numerate) della infondatezza della propria pretesa alla luce della giurisprudenza di questa Corte, ma sostiene la originale tesi per cui tale giurisprudenza dovrebbe mutare perché, in un procedimento pendente dinanzi al Corte di giustizia dell’Unione europea (alla data di proposizione del ricorso per cassazione), la Commissione Europea aveva “affermato” (non è dato sapere in quale atto, in quale forma ed a quali fini) che il risarcimento del danno spettante a quanti avessero frequentato una scuola di specializzazione senza percepire l’adeguato compenso deve comprendere “il danno emergente, il lucro cessante gli interessi ad un tasso congruo, oltre le perdite supplementari”. N.R.G.: 5008/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Aggiungono che il risarcimento si sarebbe dovuto liquidare nella misura prevista dal d. lgs. 257/91, oltre la rivalutazione e gli interessi. 2.1. Con riferimento a tale motivo la difesa erariale ha eccepito l’avvenuta formazione del giudicato esterno, “stante gli intervenuti giudicati di cui alle sentenze nn. 17039/2005 e 14966/2011 del Tribunale di Roma” (p. 3 del controricorso). L’eccezione è inammissibile, in quanto non altrimenti spiegata, né documentata. 2.1.1. Il motivo è comunque inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.. Questa Corte - come ben noto al difensore deg l i odierni ricorrenti, i cui assistiti sono stati in precedenti occasioni più volte condannat i da questa Corte per lite temeraria, proprio per avere proposto censure identiche a quella oggi in esame - ha reiteratamente affermato che le somme da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all’importo della borsa di studio introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi. L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata. Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni N.R.G.: 5008/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 fattuali idonee all’acquisizionedei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però esserericompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991. Con l’art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,ha compiuto una aestimatiodel danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto quello relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali(ex multis, solo tra le più recenti, Cass. 15/07/2024 n. 19439; Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass.25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812;Cass. 13/09/2022, n. 26901). 2.2. Ad abundantiam, varrà rilevare che Infatti i ricorrenti muovono da un assunto postulato più che dimostrato: e cioè che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loro corrisposto sarebbe stato comunque superiore a quello che sarà stabilito dalla l. 370/99. Assunto non condivisibile, in virtù dello iato temporale tra le due epoche e dei profondi mutamenti macroeconomici che le differenziano. In secondo luogo, sul piano del diritto comunitario, lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato delquantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (ex permultis,Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018). N.R.G.: 5008/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Né è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione prima del 1991, e coloro che le hanno frequentate dopo. Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero che soltanto i secondi nell’iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assunto oneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi. 3. Il terzo motivodi ricorso del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”. Col terzo motivo la sentenza d’appello è censurata, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per avere negato la liquazione degli interessi compensativi prodotti dal credito risarcitorio. 3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 - bis , n. 1, c.p.c. , alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 -comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta” ( ex multis , Sez. 3, ordinanza n. 19439 del 15/07/2024; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012). 4. Il quarto motivodi ricorso del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”. Il ricorso prospetta, in foliis 33 e ss., deduzioni presentate graficamente come un quarto motivo di ricorso. Ivi tuttavia non è contenuta alcuna censuraulteriore rispetto a quelle contenute nei motivi secondo e terzo, ma solo ulteriori deduzioni a conforto di questi ultimi. N.R.G.: 5008/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Tali deduzioni trovano confutazione nei rilievi svolti nei §§ che precedono. 5. Il primo ed il secondo motivodi ricorso del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Col primo motivo, infatti, è prospettata la violazione dell'articolo 101, comma secondo, della Costituzione. Al di là di tale riferimento, l'illustrazione del motivo si riduce a ciò: che la Corte d'appello avrebbe violato la legge per avere erroneamente individuato il dies a quo di decorso del termine prescrizionale. Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999. Deducono i ricorrenti che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria non può decorrere sino a quando quella direttiva non sia pienamente ed integralmente recepita, e nel caso di specie il recepimento non poteva dirsi avvenuto nel 1999. 5.2. Ambedue i motivi sono inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., per le ragioni giàesposte nei precedenti §§ da 1 a 1.3 compresi. 6. Il terzo motivodi ricorso del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”. Il terzo motivo censura la statuizione con cui la Corte d’appello ha rigettato l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato sia perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il suddetto rinvio; sia perché comunque la suddetta istanza di rimessione è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantasei fattispecie identiche e, in ben ventisei casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022). N.R.G.: 5008/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 7. Il quarto motivodi ricorso del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”. Il quarto motivo lamenta la mancata compensazione delle spese ed è inammissibile in quanto investe una scelta discrezionale riservata al giudice di merito. 8. Le pagine 24-34 del ricorso contengono ulteriori deduzioni, prospettate come “quarto” e “quinto” motivo di ricorso, le quali in realtà pertengono al merito della domanda, non esaminato dalla sentenza impugnata in considerazionedella maturata prescrizione. Le suddette deduzioni sono quindiinammissibili. 9. La manifesta infondatezza delle tesi sostenute dai ricorrenti ne giustifica la condanna ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c.. 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Il valore della causa è pari al petitum, ovvero euro 11.103,83 per ciascun anno di corso, oltre interessi e rivalutazione dal 1982, e dunque euro 229.000. La misura della spese va aumentata del 30% per ciascun ricorrente oltre il primo, giusta la previsione dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14. P.q.m. (-) dichiara inammissibili ambo i ricorsi; (-) condanna i ricorrenti del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 14.840 , oltre spese prenotate a debito; (-) condanna i ricorrenti del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”, in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri d ella somma di euro 7.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) condanna i ricorrenti del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente N.R.G.: 5008/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 4.480 , oltre spese prenotate a debito; (-) condanna i ricorrenti del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”, in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridella somma di euro 2.200 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza d