CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13494/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dellegale rappresentant e pro tempore , domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 1279/2020depositata in data 16.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 13494/21 R.G. Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l’Emilia - Romagna accolse l’ appell o d i [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenz a n. 1 52 /201 6 della C.T.P. di Modena , che aveva rigettato i l ricors o propost o dal contribuente avverso l’avviso di accertamento notificatogli il 13.2.2013, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente il suo reddito in € 97.714,00 per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; nel riformare la sentenza di primo grado, il giudice d’appellorilevò che il Morotti aveva sufficientemente documentato con gli estratti conto bancari come le notevoli disponibilità dimostrate provenivano da bonificiricevuti da altri c/c per incassi di cedole, disinvestimenti di titoli e rimborsi di fondi comuniper un totale di € 182.160,00, già assoggettati a tassazione; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; consideratoche: 1.1 – c o n l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per aver la C.T.R. del tutto omesso di accertare la durata del possesso dei redditi esenti o già tassati, nonché il nesso eziologico tra le spese affrontate e le somme disponibili, che era onere del contribuente dimostrare, pacifico peraltro essendo chequest’ultimo e il coniuge, nell’anno 2008, avevano beneficiato di rilevanti entrate per l’importo di € 182.160,36, costituiti da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fontea titolo di imposta; 1.2 –il motivo è fondato, nei termini di cui appresso; N. 13494/21 R.G. infatti, questa Corte ha condivisibilmente affermato che “ In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere”(Cass. n. 16637/2020); pertanto, indiscussa essendo la provenienza e l’entità delle somme nella disponibilitàdel Morotti per l’anno in discorso, è evidente che il giudice d’appello ha del tutto obliterato di accertare la durata del possesso delle sommestesse, ondeverificare se – avuto riguardo alle spese in contestazione ed in forza della documentazione prodotta dal contribuente, su cui grava il relativo onere della prova– sia effettivamente accaduto (o sia comunque potuto accadere) che esse siano state affrontate e sostenute con detti proventi; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, effettuando l’indagine omessa, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; N. 13494/21 R.G. P.Q.M. accoglieil ricorso; cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna,in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittim