CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il tribunale di Udine, in data 21.11.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624 bis, co. 2, c.p., e 81, cpv., 61, n. 2), 494, c.p., in rubrica ascrittigli, rispettivamente, ai capi A) e B) dell'imputazione 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto per cui si procede ascrittogli al capo A) dell'imputazione, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], che, ad avviso del ricorrente, andava qualificato ai sensi dell'art. 640, c.p., ovvero degli artt. 624, 625, co. 1, n. 4), c.p. 3. Con requisitoria scritta del 26.9.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Esso, invero, risulta fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, in gran parte anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Si tratta, peraltro, di un ricorso sorretto da motivi manifestamente infondati. Come evidenziato dalla corte territoriale con logico argomentare, "entrambi i testi Esposito e Fabozzo hanno riferito che, invitato dal "Franco" (il falso nome utilizzato dal Braidic per presentarsi alla persona offesa) "a mostrargli il denaro pattuito per pagare i pneumatici, l'Esposito aveva estratto la busta con dentro le banconote in contanti e a quel punto l'imputato gliela aveva strappata di mano e si era dileguato". Sicché appare del tutto corretta la conclusione cui è giunta la corte di appello nell'affermare che "non vi fu affatto una consegna spontanea del denaro da parte della persona offesa, indotta dagli artifizi e raggiri posti in essere dall'imputato" nel simulare la conclusione di un negozio di compravendita di circa trenta pneumatici, "ma una vera e propria sottrazione della busta", contenente il denaro pattuito per l'acquisto dei menzionati pneumatici, "con violenza sulle cose da parte dello stesso Braidic, che se ne impossessò e sparì velocemente assieme al complice" (cfr. p. 5). Tale conclusione appare del tutto in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, dominanti in subiecta materia. Da tempo, infatti, si è chiarito che in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (cfr. Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Rv. 262725; Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Rv. 269537; Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, Rv. 275019). Orbene, come si è visto, nel caso in esame lo spossessamento della busta contenente la somma di denaro si è verificata "invito domino", in quanto la busta in questione non venne consegnata volontariamente dall'Esposito all'imputato, sulla base di un consenso carpitogli con l'inganno, ma venne da quest'ultimo strappata dalle mani della persona offesa. La circostanza aggravante della destrezza, d'altro canto, sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (cfr. Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088). Tale circostanza, pertanto, sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (cfr. Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361), mentre non è configurabile quando il bene in questione, come nel caso in esame, sia, per l'appunto, a stretto contatto fisico con la persona del derubato, in quanto, come è stato affermato in altro condivisibile arresto, l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624 bis, c.p., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa (nella fattispecie che ci occupa la busta contenente il denaro) e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (cfr. Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, Rv. 268148). Vero è che il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito con "doppia conforme", evidenziando come il Fabbozzo e l'Esposito non possono ritenersi credibili, avendo essi modificato la loro originaria versione dei fatti sulla consegna del denaro al Braidic e sul soggetto al quale il denaro era stato sottratto, ma, in disparte il fatto che l'Esposito non ha mostrato esitazioni nell'indicare, in sede di riconoscimento fotografico, operato sia in dibattimento, sia nell'immediatezza del fatto, il Braidic come l'autore del furto n suo danno sotto le mentite spoglie del "Franco" (cfr. p. 4-5 della sentenza di appello), non può non rilevarsi come i rilievi difensivi siano in tutta evidenza inammissibili. In questa sede di legittimità, infatti, come si è già detto, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 1852:1. del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell