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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46302/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 108-24614/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa, acuta e puntuale motivazione della sentenza impugnata.

1.1. Il primo motivo di ricorso svolto in tema di improcedibilità dell'azione penale per intempestività della querela è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha specificamente argomentato sul tema della individuazione del dies a quo del termine trimestrale di cui all'art, 124 cod. pen., che decorre solo dal momento in cui il deceptus ha assunto piena contezza del raggiro subito, il che nella fattispecie si è verificato, argomenta logicamente la Corte di merito, allorquando l'offeso ha realizzato quali fossero le reali intenzioni dell'agente, determinandosi a chiederne la punizione. [OSCURATO:PERSONA] intende sul punto dare continuità a quell'orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 24380, del 12/3/2015, Rv. 264165), assolutamente condiviso, che stima tempestiva la proposizione della querela allorquando il fatto si manifesti al deceptus in tutti i suoi certi elementi costitutivi, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio.

1.2. Inammissibilità altrettale caratterizza i motivi spesi in ordine alla non condivisa affermazione di responsabilità (doppia conforme) per il delitto di truffa, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale.

Trattasi invero di doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio, alla attendibilità della voce narrante, tutte si risolvono pertanto nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa di prove assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità.

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano 108-24614/2021 ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

1.3. Le censure svolte con detti motivi si risolvono, peraltro, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

La Corte di merito ha avuto cura di spiegare in proposito che la persona offesa doveva ritenersi nel narrato del tutto attendibile e scevra di risentimento, mentre la condotta dell'imputato si era caratterizzata da particolare callidità nel profittare della altrui ingenua buona disposizione.

1.4. del pari è a dirsi per la dedotta meritevolezza delle richieste attenuanti innominate, in assenza di qualsivoglia favorevole allegazione in tal senso, tenuto anche conto delle altre condotte oggetto di accertata responsabilità in primo grado nei confronti della stessa vittima.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L gi Agost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 108-24614/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa, acuta e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. Il primo motivo di ricorso svolto in tema di improcedibilità dell'azione penale per intempestività della querela è manifestamente infondato. La Corte di merito ha specificamente argomentato sul tema della individuazione del dies a quo del termine trimestrale di cui all'art, 124 cod. pen., che decorre solo dal momento in cui il deceptus ha assunto piena contezza del raggiro subito, il che nella fattispecie si è verificato, argomenta logicamente la Corte di merito, allorquando l'offeso ha realizzato quali fossero le reali intenzioni dell'agente, determinandosi a chiederne la punizione. [OSCURATO:PERSONA] intende sul punto dare continuità a quell'orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 24380, del 12/3/2015, Rv. 264165), assolutamente condiviso, che stima tempestiva la proposizione della querela allorquando il fatto si manifesti al deceptus in tutti i suoi certi elementi costitutivi, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. 1.2. Inammissibilità altrettale caratterizza i motivi spesi in ordine alla non condivisa affermazione di responsabilità (doppia conforme) per il delitto di truffa, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale. Trattasi invero di doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio, alla attendibilità della voce narrante, tutte si risolvono pertanto nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa di prove assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano 108-24614/2021 ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1.3. Le censure svolte con detti motivi si risolvono, peraltro, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. La Corte di merito ha avuto cura di spiegare in proposito che la persona offesa doveva ritenersi nel narrato del tutto attendibile e scevra di risentimento, mentre la condotta dell'imputato si era caratterizzata da particolare callidità nel profittare della altrui ingenua buona disposizione. 1.4. del pari è a dirsi per la dedotta meritevolezza delle richieste attenuanti innominate, in assenza di qualsivoglia favorevole allegazione in tal senso, tenuto anche conto delle altre condotte oggetto di accertata responsabilità in primo grado nei confronti della stessa vittima. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L gi Agost
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