CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14439/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IN FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX diriconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reatiseparatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con:a) sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 12 luglio 2017, irrevocabile l’11settembre 2018, di condanna per il reato di associazione a delinquere finalizzata allacommissione di più delitti rapine di autotrasportatori, commesso nel casertano, nelleprovince di Milano e Lodi da aprile 2014 sino a settembre 2015;b) sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 18 aprile 2025, irrevocabile il 20febbraio 2025, di condanna per i reati di: i) associazione per delinquere, accertato in Arzano,Casoria, ed altri luoghi del territorio nazionale; ricettazione accertata in Arzano il 6 giugno2017 e in Napoli e Casoria il 7 novembre 2011; iii) art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessoil 6 giugno 2014. A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non potesseravvisarsi il medesimo disegno criminoso poiché i fatti erano stati commessi in tempi e luoghidifferenti e in circostanze del tutto eterogenee, atteso che i fatti di cui alla sentenza sub b)riguardavano la ricettazione di farmaci in un contesto associativo e quelli giudicati con lasentenza sub a) concernenti un sodalizio dedito alle rapine ai Tir e al sequestro dei relativiconducenti. Ha, inoltre, escluso che il pur documentato stato di tossicodipendenza fosse «inqualche modo connesso con i delitti oggetto di condanna».2. Ricorre l’interessato per cassazione, a mezzo del suo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ededuce un unico, articolato motivo. 2.1. Lamenta in primo luogo che l'ordinanza avrebbe omesso di considerare gli elementiindicativi della continuazione criminosa, pur indicati nell’istanza introduttiva, e segnatamentela circostanza che il reato di cui alla sentenza sub b), coprendo un arco temporale chegiunge fino al 17 marzo 2015, s'inserirebbe – sotto il profilo dell'epoca di commissione – nelperiodo di permanenza dell’associazione criminosa di cui alla sentenza sub a), che haoperato nell'arco temporale da aprile 2014 a settembre 2015. Prova di tanto, del tutto negletta dal Giudice dell'esecuzione, sarebbe quanto indicatonella sentenza sub a) allorquando si afferma che i reati fine del sodalizio riguarderebberobeni rinvenuti in occasione della perquisizione e sequestro operati in data 7 novembre 2014presso l’Auto park di [OSCURATO:PERSONA], utilizzata dalla consorteria per stazionaretemporaneamente autoarticolati e rimorchi carichi di merce.In secondo luogo, censura l’apparenza della motivazione che con una mera formula distile ha escluso l’incidenza del documentato stato di tossicodipendenza del condannato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 3 ottobre 2025, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni che s'indicano di seguito.2. Osserva il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specificoriferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementida cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotteillecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione exart. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso,che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiedel'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle lorocaratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo,Rv. 242098).L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché intal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vitaimprontato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzatada istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere,secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.252950-01).3. Con particolare riferimento alla continuazione tra il reato di partecipazione adassociazione criminosa e i reati fine, il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimitàritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento dellacostituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n.8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 del28/3/2006, Adanno, Rv.234100). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momentodella creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farviingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichipuntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove siritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione delsodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento dellacontinuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi inambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984).Infine, questa Corte ha in più occasioni affermato che, in tema di continuazione, qualorasia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibileravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specificaindagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuitànel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativiperseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal finesufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità deltitolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, G., Rv.268786 – 01).4. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata soddisfapienamente i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenzadell'unicità del disegno criminoso dedotta dal ricorrente nella sua richiesta ex art. 671 cod.proc. pen., secondo cui, essendosi in presenza di reati permanenti, era concretamentepossibile riscontrare l'unicità del disegno criminoso perché l’epoca dei due sodalizi eraparzialmente coincidente e i reati di rapina dei Tir di cui alla sentenza sun a) erano finalizzatianche al trasporto della merce ricettata per cui è condanna con la sentenza sub b). Per giustificare il rigetto, la Corte di appello ha affermato che le condotte illecite inscrutinio non erano espressive di un disegno criminoso preordinato, poiché realizzate inambiti geografici differenti e in circostanze del tutto eterogenee, soggiungendo altresì ladiversità di epoca di commissione.Si tratta di motivazione in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Cortesecondo cui nel «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537).Sotto altro profilo, osserva il Collegio che il ricorrente si limita a dedurre assertivamentel’esistenza di una preventiva unitaria deliberazione criminosa tra l’approvvigionamento difarmaci rubati e le condotte predatorie in danno dei Tir, senza tuttavia indicare elementifattuali obiettivi a dimostrazione dell’assunto che tra la merce sottratta in occasione dellerapine vi fosse il materiale medico di cui alla condanna sub 2).4. Quanto, infine, al dedotto stato di tossicodipendenza, che, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., non v’è dubbioche esso dev’essere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo agiustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato sianocollegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuatedalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma,cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv.241005). Nel caso di specie l’ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerare l’incidenza,ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato ditossicodipendenza, ma al riguardo, ha motivatamente ritenuto, alla luce delle tipologie direato, dei luoghi e tempi di consumazione e delle disomogenee caratteristiche delle singolecondotte, non esservi alcuna documentabile relazione tra queste ultime e l’anzidettacondizione tossicomanica. 5. A cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui il ricorrente non siconfronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso dev’essere complessivamenterigettato.In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.