CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 05756/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha accertato l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte dell'imputato nella visita da questi effettuata della Licata, che le mostrava il cavo orale, indicandole l'intervento da fare; Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato avendo il giudice di merito, nel rideterminare la pena, eliminato la pena pecuniaria riducendo quella detentiva; Ritenuto che alle precedenti conclusioni non fa velo la memoria difensiva sostanzialmente reiterativa dei motivi di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024