CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 34379/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28305/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].R.L.; -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 482/2017,depositata il 07/09/2017 R . G . n. 654/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Torino ha respinto il gravame, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Biella di rigetto della sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in suo favore dell'importo di € 21.000, a titolo di retribuzioni non pagate per i mesi da luglio 2013 a gennaio 2014, previo accertamento della prestazione di attività lavorativa per il periodo 1/2/2013 – 31/1/2014 in virtù di contratto di procacciamento di affari o, in subordine, contratto a progetto o, comunque, secondo la tipologia contrattuale appropriata; 2.in fatto, l'originario ricorrente aveva dedotto di avere lavorato nel periodo indicato per tale società con l'incarico di studiare la fattibilità dell'apertura di una filiale commerciale nel Nord Italia e di acquisire nuovi clienti; di avere percepito l'importo mensile netto concordato di € 3.000 fino a luglio 2013, pur non essendogli stato consegnato contratto di lavoro; che il rapporto di collaborazione si era interrotto il 31/1/2014; che la somma rivendicata corrispondeva ai ratei di retribuzione netta concordati per il periodo e non pagati per 7 mesi di lavoro (a differenza che per i primi 5, come documentato tramite ricevute di bonifici bancari); 3.la Corte di merito, nel contraddittorio con la società, confermando il giudizio del Tribunale, ha ritenuto non provata la domanda, incompatibili le tipologie di rapporto dedotte in giudizio, irrilevante la mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta a rendere l'interrogatorio libero in primo grado, inammissibili le prove di esibizione di documenti o per testimoni articolate nel ricorso di primo grado, perché esplorative; 4.avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi; controparte è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. parte ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.: sostiene che la Corte d'appello, pur dando atto che la società non aveva contestato specificamente l'allegazione del ricorrente, erroneamente non ha ritenuto applicabile il principio di non contestazione; 2.con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 116, 345, 420, 437 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per mancato riesame nel merito dell'operato del giudice di primo grado; 3.con il terzo, violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.: contesta il rigetto della richiesta istruttoria di esibizione della documentazione societaria giustificativa dei pagamenti effettuati in favore del ricorrente, a fronte della prova documentale dell'avvenuto pagamento di 5 ratei di € 3.000 ciascuno; 4.con il quarto, violazione degli artt. 244, 421, 345, 437 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta; 5.i primi tre motivi, da trattare congiuntamente, in quanto tutti riguardanti dedotti errores in procedendo , in relazione alla valutazione delle prove, non sono ammissibili; 6.deve osservarsi che il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 20814/2018, S.U. n. 34476/2019), atteso che le contestazioni volte a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, esclude, in ogni caso, una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. n. 15276/2021); 7.in questo senso, la Corte di merito ha escluso l’effetto della non contestazione, richiamando giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 19586/2015) che chiarisce che tale principio non significa che il giudicante non possa accertare la portata ed il rilievo del fatto non contestato, al fine dell'accoglimento della domanda, sulla base delle complessive emergenze processuali; 8.ha altresì osservato che la mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta a rendere l'interrogatorio libero costituisce semplice presunzione, nella specie non sufficiente a ritenere provati i fatti allegati, e confermato la valutazione operata dal Tribunale circa il rigetto dell'istanza di disporre l'ordine di esibizione, quale iniziativa con finalità esplorative; tale ultima valutazione non è sindacabile in cassazione, perché, trattandosi di strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 24188/2013, n. 23120/2010); 9.è, invece, fondato per quanto di ragione, il quarto motivo; 10.la sentenza impugnata presenta effettivamente le lamentate anomalie motivazionali circa il governo delle prove, perché, ritenendo incompatibili le prospettazioni di parte ricorrente circa la causa del rapporto parasubordinato dedotto, ha omesso di valutare gli elementi allegati – segnatamente il pagamento in favore dell’originario ed odierno ricorrente della somma complessiva di € 15.000, in 5 ratei mensili, per una causale che parte ricorrente ha ricondotto ad un rapporto di lavoro parasubordinato e che la società, invece, sembra non avere spiegato in alcun modo, non fornendo giustificazione (neanche fiscale) degli intervenuti pagamenti - al fine di fondare percorsi probatori da approfondire attraverso i mezzi istruttori testimoniali richiesti; 11.questa Corte ha evidenziato come, in tema di interpretazione delledomande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Cass. n. 19435/2018; cfr. anche Cass. 5832/2021); e che chi chiede il compenso di prestazioni eseguite nell'ambito di un rapporto di cd. para-subordinazione deve provare le prestazioni che del diritto al corrispettivo rappresentano i fatti costitutivi, senza che tuttavia sia indispensabile qualificare esattamente il rapporto dedotto in giudizio, essendo sufficiente accertare l'espletamento di una serie di incarichi riconducibili ad una pluralità di figure contrattuali tipiche le cui modalità di esplicazione possono essere caratterizzate dall'impiego prevalente di attività personale anche non subordinata, ricadente nell'ambito di una collaborazione continuativa e coordinata (cfr. Cass. n. 12681/2003); 12.a seguito della mancata valutazione e qualificazione della domanda fondante un allegato diritto di credito, in un contesto in cui la questione della causale dei documentati pagamenti periodici all’odierno ricorrente da parte della società è rimasta immotivata, risulta contradittorio negare in radice la prova costituenda (mediante testimoni) della causale lavorativa invocata, al fine di fondare l’eventuale sussistenza del complessivo diritto rivendicato; 13.ciò tanto più nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova (cfr. Cass. 25148/2017), con la conseguenza che, a fronte di una tempestiva e compiuta allegazione nel ricorso introduttivo dei presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, e di dedotta assenza di contratto scritto per fatto datoriale, la mancata ammissione della prova testimoniale si risolve (non in un difetto di dimostrazione del diritto) ma in un impedimento in radice alla prova e quindi alla tutela processuale del diritto; 14.la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello indicata in dispositivo, anche per provvedere sulle spese del presente giudizio; P.Q.M La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al mot