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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 02921/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Bologna, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato domicilio presso il recapito PEC del difensore; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 inRoma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 999, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale delle Marche il 15.7.2019, e pubblicata il 16.12.2019; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Irpef 2008 - Accertamento sintetico - Contestata sussistenza dei presupposti - Istanza di sospensione ex legge n. 197 del 2022.

1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ric., p. 2), l’avviso di accertamento n.

TQY01T100218, attinente ad Irpef e relative addizionali ed accessori, in relazione all’anno d’imposta 2008, per l’importo di Euro 3.212,00, oltre accessori.

Mediante l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente di aver percepito un reddito superiore rispetto a quello dichiarato, sul fondamento della distribuzione di utili extra-bilancio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il ricorrente era socio al 24% e nei confronti della quale sono stati ripresi a tassazione i costi relativi a fatture ritenute relative ad operazioni commerciali inesistenti intercorse con società riconducibili a CasadeiLeonardo.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona lamentando, tra l’altro, l’illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili, come giustificata sul fondamento della ristretta componente partecipativa della società di capitali.

Contestava, inoltre, l’effettiva esistenza dei rapporti commerciali con la società di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 34/2013, rigettava integralmente il ricorso presentato dal contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, riproponendo contestazioni e doglianze analoghe a quelle avanzate nel giudizio di primo grado.

Il giudice d’appello, con la sentenza n. 999/2019 confermava la decisione assunta dalla Ctp, e rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice d’appello, affidandosi a tre motivi di impugnazione, resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Successivamente il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022.

Ragioni della decisione

1. Deve preliminarmente rilevarsi che il presente giudizio è stato chiamato per la trattazione innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria, in occasione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] ha però ritenuto opportuno differire la definizione del giudizio per assicurarne la trattazione contestuale con l’avviso di accertamento relativo al medesimo anno d’imposta notificato alla [OSCURATO:PERSONA], recante RGR n. 25180 (indicato nell’ordinanza dep. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] come avente n. 25146/2020 per lapsus calami).

Quindi entrambi i giudizi sono statifissati per l’odierna udienza.

2. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., e degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione delle norme in tema di onere della prova, in quanto la presunzione di distribuzione degli utili conseguiti ma non dichiarati nelle società a base ristretta necessita di uno specifico accertamento probatorio e che la presunzione sia grave, precisa e concordante.

3. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., poiché il giudice d’appello non ha osservato l’obbligo di sospendere la decisione in attesa del giudizio che investiva contemporaneamente anche la società [OSCURATO:SOCIETA]., avendo il giudice di secondo grado depositato separatamente nello stesso giorno, ossia il 16.12.2019, sia la sentenza concernente il socio [OSCURATO:PERSONA] sia le sentenze riguardanti la società, che evidentemente non potevano essere passate in giudicato.

4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, non avendo osservato il giudice d’appello il principio del favor rei con riferimento al sistema sanzionatorio applicabile.

5. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.

Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo.

La Corte, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], e dichiara sospesa la trattazione del p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Bologna, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato domicilio presso il recapito PEC del difensore; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 inRoma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 999, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale delle Marche il 15.7.2019, e pubblicata il 16.12.2019; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Irpef 2008 - Accertamento sintetico - Contestata sussistenza dei presupposti - Istanza di sospensione ex legge n. 197 del 2022. 1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ric., p. 2), l’avviso di accertamento n. TQY01T100218, attinente ad Irpef e relative addizionali ed accessori, in relazione all’anno d’imposta 2008, per l’importo di Euro 3.212,00, oltre accessori. Mediante l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente di aver percepito un reddito superiore rispetto a quello dichiarato, sul fondamento della distribuzione di utili extra-bilancio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il ricorrente era socio al 24% e nei confronti della quale sono stati ripresi a tassazione i costi relativi a fatture ritenute relative ad operazioni commerciali inesistenti intercorse con società riconducibili a CasadeiLeonardo. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona lamentando, tra l’altro, l’illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili, come giustificata sul fondamento della ristretta componente partecipativa della società di capitali. Contestava, inoltre, l’effettiva esistenza dei rapporti commerciali con la società di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 34/2013, rigettava integralmente il ricorso presentato dal contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, riproponendo contestazioni e doglianze analoghe a quelle avanzate nel giudizio di primo grado. Il giudice d’appello, con la sentenza n. 999/2019 confermava la decisione assunta dalla Ctp, e rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice d’appello, affidandosi a tre motivi di impugnazione, resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Successivamente il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022. Ragioni della decisione 1. Deve preliminarmente rilevarsi che il presente giudizio è stato chiamato per la trattazione innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria, in occasione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] ha però ritenuto opportuno differire la definizione del giudizio per assicurarne la trattazione contestuale con l’avviso di accertamento relativo al medesimo anno d’imposta notificato alla [OSCURATO:PERSONA], recante RGR n. 25180 (indicato nell’ordinanza dep. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] come avente n. 25146/2020 per lapsus calami). Quindi entrambi i giudizi sono statifissati per l’odierna udienza. 2. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., e degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione delle norme in tema di onere della prova, in quanto la presunzione di distribuzione degli utili conseguiti ma non dichiarati nelle società a base ristretta necessita di uno specifico accertamento probatorio e che la presunzione sia grave, precisa e concordante. 3. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., poiché il giudice d’appello non ha osservato l’obbligo di sospendere la decisione in attesa del giudizio che investiva contemporaneamente anche la società [OSCURATO:SOCIETA]., avendo il giudice di secondo grado depositato separatamente nello stesso giorno, ossia il 16.12.2019, sia la sentenza concernente il socio [OSCURATO:PERSONA] sia le sentenze riguardanti la società, che evidentemente non potevano essere passate in giudicato. 4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, non avendo osservato il giudice d’appello il principio del favor rei con riferimento al sistema sanzionatorio applicabile. 5. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. La Corte, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], e dichiara sospesa la trattazione del p
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