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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 1982

Cassazione n. 08206/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato t a CORATO il 22/02/1982 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/09/2021 della Corte di appello di Bari, che ha rideterminato la pena inflittale con la sentenza in data 25/11/2020 del G.u.p. del Tribunale di Trani, che l'aveva condannata per il reato di rapina aggravata.

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al concorso nel reato, della sussistenza della penale responsabilità, sulla sussistenza del dolo, sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. e al trattamento sanzionatorio.

1.2. considerato che tutti i motivi di ricorso sono meramente reiterativi delle medesime questioni proposte con il gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto affermati con riguardo ai temi affrontati;

1.3. evidenziato che questa Corte ha spiegato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2^, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710);

1.5. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato t a CORATO il 22/02/1982 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/09/2021 della Corte di appello di Bari, che ha rideterminato la pena inflittale con la sentenza in data 25/11/2020 del G.u.p. del Tribunale di Trani, che l'aveva condannata per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al concorso nel reato, della sussistenza della penale responsabilità, sulla sussistenza del dolo, sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. e al trattamento sanzionatorio. 1.2. considerato che tutti i motivi di ricorso sono meramente reiterativi delle medesime questioni proposte con il gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto affermati con riguardo ai temi affrontati; 1.3. evidenziato che questa Corte ha spiegato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2^, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710); 1.5. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08206/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris