CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 agosto 1979
Cassazione n. 04823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1979 avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile VERFI di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s., che ha chiesto rigettarsi il ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata con sentenza del Tribunale di Firenze in data 26 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di truffa aggravata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e all'art. 24 Cost.; ha osservato il ricorrente che il decreto di citazione a giudizio in appello conteneva l'indicazione del proprio nominativo, con invertiti il nome ed il cognome ([OSCURATO:PERSONA], anziché [OSCURATO:PERSONA]); che in data 12 marzo 2021 aveva ricevuto, attraverso la propria casella di posta elettronica certificata, le conclusioni scritte del Procuratore generale; che nella stessa data, con richiesta a mezzo pec, deduceva l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 25 marzo 2021 (di cui aveva avuto conoscenza solo attraverso la comunicazione delle conclusioni del P.G.); la Corte territoriale aveva trattato ugualmente il processo all'udienza fissata, dando atto - quanto all'eccezione sollevata dalla difesa con la nota indicata - che "in atti vi è prova della notifica allo stesso mediante posta certificata in data 24 febbraio 2021, con esito positivo delle operazioni di consegna e accettazione"; al contrario, dal fascicolo processuale risultava la prova della notificazione della citazione ad altro difensore (l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce); deduceva, in conseguenza, l'omessa notifica dell'avviso sia al difensore di fiducia, sia all'imputato, avendo proceduto l'ufficio a notificare l'avviso ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla prova dell'elemento soggettivo e del dato del profitto conseguito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dalla documentazione allegata al ricorso e dall'esame degli atti del fascicolo risulta che il decreto di citazione a giudizio in grado di appello è stato notificato al difensore e, per esso, all'imputato, con invio a mezzo pec all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL], ossia all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce e non al difensore dell'imputato. Tale omissione integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. Unite, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01), eccepita dal difensore attraverso la memoria inviata alla Corte d'appello per l'udienza fissata e ritenuta, erroneamente, infondata dalla Corte territoriale; l'accoglimento del motivo, che assorbe l'esame del secondo motivo, impone l'annullamento .della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per il giudizio. 2. Il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado deve essere affidato al giudice chiamato a decidere in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. Spese di parte