CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 1991
Cassazione n. 22152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/12/1991 avverso la ordinanza del 07/12/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Perla LORI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Dato atto che, su richiesta del difensore del ricorrente, è stata disposta la trattazione orale [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, formulata, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato del reato di cui all'art.416 bis cod. pen. per avere preso parte alla locale di 'ndrangheta denominata 'di Zungri' con il compito di assicurare e mantenere i contatti tra gli associati, nonché di detenere armi per conto della cosca e di controllare il territorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia violazione degli artt. 125, 299 e 273 cod. proc. pen.. e correlati vizi della motivazione, solo apparente in merito alla conferma della partecipazione del ricorrente al reato associativo nonostante che il suo principale accusatore - il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - durante l'esame dibattimentale, abbia riconosciuto di avere erroneamente individuato, nel ricorrente, la persona che egli stesso aveva indicato come "colui che si occupava della latitanza dello zio". In realtà, il riferimento era a un cugino omonimo del ricorrente, anche lui imputato nel medesimo procedimento, ma mai raggiunto da titolo cautelare. Nonostante a seguito di tali dichiarazioni il quadro indiziario risulti fortemente ridimensionato a carico del ricorrente, il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza difensiva con provvedimento dalla motivazione apparente, giacchè omette di indicare gli ulteriori elementi di prova, oltre alle dichiarazioni dello stesso Mancuso, sui cui poggerebbe il quadro indiziario a carico del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al giudice di merito. 2.Va ricordato che - come ha chiarito la Corte di cassazione - le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648). In particolare, con la sentenza "Testini", le Sezioni unite ritennero pienamente condivisibili le argomentazioni della sentenza "Donati" circa l'immanenza nell'ordinamento processual-penalistico di un generale principio di preclusione, di cui la regola dell'art. 649 cod. proc. pen. è solo una particolare pregnante espressione, e che opera, quindi, anche in altri ambiti procedurali. Quanto al procedimento cautelare, la Corte evidenziò come il principio di preclusione abbia insita nella propria "ratio" la natura contingente dei provvedimenti e la necessità del loro tendenziale adeguamento al mutare delle situazioni. Come affermano le Sezioni unite "ne consegue che l'«idem» il cui «bis» è precluso non può concretarsi ed esaurirsi, in ambito cautelare, come avviene invece nel processo cognitivo, nella mera identità del fatto.... ma ricomprende necessariamente anche l'identità degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 - dep. 2011- Testini, Rv. 249001). 2.1.0ra, venendo al caso in scrutinio, il tema centrale posto dalla Difesa ricorrente è quello del se abbia avuto incidenza, sul tessuto indiziario in base al quale era stato formulato il giudizio di gravità indiziarla, la nuova dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, mentre, nella fase predibattimentale, nell'individuare [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe della locale di Zangrì, lo aveva descritto come il figlio di Ambrogio, durante l'esame dinanzi al Tribunale, nell'effettuare il riconoscimento fotografico, ha ammesso di avere fatto confusione tra due fratelli, i quali hanno due figli omonimi, entrambi imputati nello stesso procedimento, l'uno detenuto, il ricorrente, l'altro libero. 2.2. La confusione, riconosciuta dal propalante, tra due fratelli, genitori di due figli omonimi, avrebbe dovuto essere specificamente scrutinata dal Tribunale, per i possibili riflessi sul quadro indiziario, esplicitando le ragioni per le quali detto errore, concentratosi sulla identificazione dell'ascendente, non si ripercuota anche sulla identificazione del discendente, giacché è proprio con riferimento al genitore che il collaborante aveva individuato il figlio, giungendo a indicarlo come partecipe del sodalizio. 2.3. Invece, il Tribunale distrettuale si è limitato a una sintetica, quanto generica, motivazione facendo riferimento alla presenza di "molteplici fattori probatori" ulteriori rispetto alle dichiarazioni del Mancuso - per essi intendendosi i contenuti delle intercettazioni e le annotazioni e accertamenti di polizia "quali dati che forniscono la base indiziaria e cautelare della misura adottata" - senza porsi il problema di verificare concretamente la tenuta del quadro indiziario alla luce dell'indicata sopravvenienza. 3.Nel rinnovato giudizio di merito, quindi, il Tribunale distrettuale, poste in correlazione con le precedenti le nuove dichiarazioni del Mancuso, dovrà dare conto delle specifiche fonti di prova che consentono di ravvisare - ancora, e nonostante le contrastanti propalazioni del collaboratore di giustizia - non "una base indiziaria" ma gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, tali da giustificare il permanere della attuale misura cautelare ìn corso, così da scongiurare il prospettato errore di persona. Nell'operare il nuovo scrutinio, inoltre, il Tribunale distrettuale - che ha fondato il rigetto dell'appello anche considerando la fluidità della fase processuale in corso, ancora non pervenuta all'accertamento giudiziario della responsabilità - si determinerà affrontando il tema devoluto secondo i criteri propri del giudizio cautelare, e, dunque, concentrando l'esame sulla attuale sussistenza di elementi fattuali capaci di confermare a carico del ricorrente i gravi indizi di colpevolezza. 4. L'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale — che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stabiliti dal comma ibis del citato art. 94. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale del riesame di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod.