CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14418/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, in persona della [OSCURATO:PERSONA] OlgaMignolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Investita della decisione a seguito della sentenza di annullamento senzarinvio n. 36941/24 emessa dalla Corte di cassazione il 18 settembre 2024 (aventead oggetto una sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 17 novembre2022), con sentenza del 20 dicembre 2024, la Corte di appello di Bari ha riformato,quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata il 2 maggio 2018 dalTribunale di Trani, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L’imputato è stato ritenutoresponsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, commi 1 e 3, cod. pen. econdannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 300 di multa (a fronte dellapena di anni uno, mesi quattro, di reclusione ed € 400 di multa inflitta in primogrado).2. Contro la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] ha propostotempestivo ricorso articolato in tre motivi.3.1. Con il primo deduce la violazione di legge per non essere stata accolta larichiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dalla difesa all’udienza del 20dicembre 2024, quando fu pronunciata la sentenza impugnata. Osserva il difensoreche, a quella data, [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale conobbligo di soggiorno nel comune di Minervino, e, pertanto, non poteva allontanarsidal territorio di quel Comune senza autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. Ildifensore riferisce: che il permesso di recarsi a Bari per presenziare al giudizio diappello fu tempestivamente chiesto al Tribunale di Bari – Sezione Misure diprevenzione, ma la richiesta rimase inevasa; che, pertanto, all’udienza del 20dicembre 2024 fu chiesto un rinvio per legittimo impedimento; che il rinvio funegato perché l’imputato non aveva chiesto di partecipare all’udienza e, comunque,aveva chiesto l’autorizzazione ad allontanarsi dal comune di Minervino solo tregiorni prima della data stabilita per il giudizio. In tesi difensiva, così argomentando,la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato l’assenza dell’imputato comeuna rinuncia a comparire in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite conla sentenza n. 7635 del 30/09/2021, Costantino, dep. 2022, Rv. 282806 secondo laquale «La restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa,documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo,integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimentoad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso». Secondo la difesaquesto principio deve considerarsi operante in presenza di qualsiasi limitazione dellalibertà personale idonea ad impedire la presenza in udienza. Era dunque operantenel caso di specie, atteso che [OSCURATO:PERSONA] aveva documentato ai Giudici di appello diessere sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo disoggiorno in un Comune diverso dal Comune di Bari.3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione. Sostieneche la Corte territoriale ha recepito acriticamente la sentenza di primo grado e lo hafatto in maniera contraddittoria, avendo avvalorato l’ipotetica e non provatapartecipazione del ricorrente ai fatti oggetto del processo. [OSCURATO:PERSONA] non è mai statovisto nei pressi del garage di proprietà della persona offesa. A poca distanza dalgarage è stata rinvenuta soltanto la sua auto, ma [OSCURATO:PERSONA] non si trovava all’internoe fu individuato in altro luogo mentre camminava. Il teste Bilanzuoli, inoltre, hariferito di aver visto una sola persona nei pressi del garage della persona offesa eciò porta ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] (già condannato definitivamente per ilfurto tentato) possa aver agito in concorso con altri. Secondo la difesa, lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] si sia nascosto nel bagagliaio dell’auto di [OSCURATO:PERSONA] noncostituisce elemento sufficiente all’affermazione della responsabilità atteso che DiCillo si trovava in un altro luogo (via Lavello) e non v’è prova certa di un suocoinvolgimento nella vicenda.3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in relazione almancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.4. Il PG, in persona della [OSCURATO:PERSONA] procuratrice [OSCURATO:PERSONA], ha depositatoconclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.2. Quanto al primo motivo deve rilevarsi quanto segue.Il giudizio all’esito del quale è stata pronunciata la sentenza impugnata è statointrodotto con atto di appello depositato il 27 settembre 2018. Si tratta, pertanto,di impugnazione proposta in data anteriore al 1 luglio 2024 e, ai sensi dell’art. 94d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nel testo vigente alla data dell’appello, «per leimpugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi ledisposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quintoperiodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».Nel caso di specie, la Corte di appello ha fissato l’udienza in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 23 bis, comma 4, d.l. n. 137/2020 (convertito conmodificazioni dalla legge n. 176/2020), pertanto, il pubblico ministero e il difensorepotevano formulare richiesta di discussione orale «entro il termine perentorio diquindici giorni liberi prima dell’udienza». Entro lo stesso termine perentorio,l’imputato poteva formulare, «a mezzo del difensore, la richiesta di partecipareall’udienza». Dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del viziodedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – non risultache tale richiesta sia stata mai presentata. Nel caso di specie, pertanto, nonessendo stata richiesta, la comparizione personale dell’imputato non era prevista e,di conseguenza, non può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 420 tercod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire dell’imputato.Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare: «in tema diimpugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l’istanza ditrattazione orale formulata dal difensore nel procedimento di appello, avverso lasentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina laconversione del rito emergenziale “cartolare” in rito camerale ordinario, ma nonanche l’obbligo di traduzione dell’imputato detenuto che non abbia espresso lavolontà di partecipare all’udienza (fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullitàdella sentenza di appello, ritenendo corretta la celebrazione del rito in assenzadell’imputato)» (Sez. 5, n. 3356 del 14/11/2024, dep. 2025, Rv. 287413 – 01).Ancor più chiaramente, con la sentenza n. 13277 del 19/02/2025, Aiello,Rv. 287831, la Terza Sezione penale di questa Corte ha affermato che «Nel giudiziodi appello celebrato con rito cartolare non partecipato per la mancanza ditempestiva richiesta di partecipazione in presenza dell’imputato appellante exart. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione la previsione di cuiall’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a compariredell’imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale». Nellamotivazione di questa sentenza si legge (pag. 4): «il diritto a partecipareall’udienza (sia essa camerale che pubblica) consegue alla richiesta dipartecipazione avanzata dall’imputato (o dal suo difensore), che sin dalla normaemergenziale Covid ex art. 23 bis della legge n. 176 del 2020, e poi ora il novellatoart. 611 cod. proc. pen. (non applicabile ratione temporis, ma che ha datocontinuità alla disciplina emergenziale) costituisce unica condizione per latrasformazione del rito cartolare in udienza partecipata (sia camerale che pubblica)con tutte le conseguenze in tema di diritto di partecipazione e legittimoimpedimento. Ed infatti, come affermato con riguardo alla posizione del difensorenel procedimento cartolare, ma con argomenti applicabili anche all’imputato chenon ha chiesto di partecipare, nel giudizio di appello, ove si proceda con ritocartolare non partecipato per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale,non trova applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema dilegittimo impedimento a comparire del difensore dell’imputato, non essendoprevista la sua comparizione personale (Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, DiGiorgio, Rv. 286969 – 01)».Tali condivisibili principi di diritto, affermati con riferimento all’imputatodetenuto, devono trovare applicazione anche (e a maggior ragione) nel casooggetto del presente ricorso, atteso che [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a sorveglianza specialecon obbligo di soggiorno, non ha chiesto di partecipare all’udienza entro il termineperentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza stessa. A questo proposito èappena il caso di rilevare che la richiesta di trattazione orale proposta dal difensorenon comporta che anche l’imputato voglia essere presente, essendo necessaria, perespressa previsione di legge, una esplicita richiesta in tal senso.3. Il secondo motivo di ricorso è generico e versato in fatto. In proposito varicordato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione degli elementi indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,La sentenza impugnata ha adeguatamente vagliato gli elementi acquisiti e hadato atto del superamento delle argomentazioni difensive, oggi riproposte,sviluppando un percorso logico giuridico che non merita censure.Invero, la Corte territoriale ha evocato: il giudicato formatosi sullaresponsabilità del Martoccia, rinvenuto dagli operanti nascosto all’interno del cofanodell’autovettura del [OSCURATO:PERSONA], nella stradina privata sterrata che conduce ai garage dipertinenza del condominio dove risiede la persona offesa; la testimonianza dellaguardia giurata che, pochi minuti dopo la segnalazione di allarme, ha rilevato lapresenza del [OSCURATO:PERSONA], a piedi in via Lavello, a soli 50 metri dal luogo dell’azionefurtiva; i fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza che ritraggono aquell’ora un uomo con abiti scuri intento a scavalcare un muretto in pietra posto aimargini della via Lavello per poi darsi alla fuga. A fronte di tali argomentazioni, ilricorso ha carattere meramente oppositivo perché non smentisce efficacemente ilsignificato degli elementi valorizzati dai giudici di merito, non evidenzia profili dicontraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e chiede a questa Corteuna inammissibile rivalutazione dei fatti, finalizzata, nella prospettiva del ricorrente,ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto aquelli fatti propri dalla Corte di appello.4. Del tutto aspecifico è il terzo motivo col quale la difesa si duole del mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. invocatasoltanto perché, all’epoca dei fatti (risalenti al 15 maggio 2017), la pena minimaedittale prevista per il tentato furto in appartamento, aggravato ai sensi dell’art.625 n. 2 cod. pen., era pari ad un anno.Va rammentato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta,del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche adopera dell’art. 1, co. 1, lett. c), d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condottasuccessiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi divalutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6,n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudicemotivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, pervalutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente,il bisogno di pena (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Sitratta, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cuiall’art. 133, cod. pen., che la Corte di appello ha motivato valorizzando i «plurimiprofili di gravità intrinseca» del reato, «anche rispetto alle effettive caratteristichedell’azione». Tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito enon può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanzao della manifesta illogicità della motivazione, situazioni che il ricorrente non haneppure ipotizzato limitandosi a criticare genericamente la decisione adottata.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenzaCorte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie nonsussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a normadell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese delprocedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammendedella somma indicata nel dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27 gennaio 2026La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]