CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 13199/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27138-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 130, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Oggetto R.G.N.27138/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 7/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/03/2019 R.G.N. 682/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato il gravame proposto dai lavoratori indicati in epigrafe avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respinto la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dal colpevole inadempimento della obbligazione gravante su [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche ADR), oltre che su Regione [OSCURATO:PERSONA], in forza del Lodo sottoscritto tra la stessa società e le istituzioni interessate (Ministero delle infrastrutture dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Comune di Roma, Comune di Fiumicino, Regione [OSCURATO:PERSONA], provincia di Roma, ENAC, ENAV, CGIL , UIL , CISL, UGL, SULTA) e col quale era stato assunto l'obbligo di trovare una soluzione occupazionale in favore dei medesimi lavoratori già alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e poi transitati ex articolo 2112 c.c. alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - cessionaria del ramo di azienda dichiarata fallita l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal tribunale di Civitavecchia- e di seguito licenziati in data 20.12.2002 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. 2.- La Corte d'appello nel confermare le statuizioni della sentenza di primo grado, ha richiamato la sentenza n.17168/2012 resa da questa Corte di cassazione a definizione del precedente contenzioso tra le parti sul contenuto del lodo già richiamato ed ha osservato che l'avvenuto riconoscimento del diritto degli odierni appellanti all'indennizzo ex art. 1381 c.c. attesta, quindi, che i rapporti contrattuali tra gli stessi e [OSCURATO:SOCIETA]. si sono conformati -in modo oramai irretrattabile - nel senso che la società aveva esattamente adempiuto la sua obbligazione di facere e che l'obbligazione di dare era divenuta attuale soltanto perché il mancato conseguimento del risultato sperato da parte del promissario era da annettere al fatto del terzo. Resta pertanto escluso in virtù del giudicato, la configurabilità di un inadempimento della società appellata foriero di obbligazioni risarcitorie. 3.- Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva preso parte al precedente giudizio, la Corte di appello ha osservato che la natura e l'estensione della prestazione dovuta da ADR poteva essere individuata alla stregua dei principi già fissati dal giudice di legittimità con la ridetta pronuncia; e che pertanto si poteva confermare che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse adempiuto l'obbligo di facere a suo carico secondo quanto aveva affermato dalla Corte di cassazione n.17168/2012; né esistevano prove per affermare diversamente rispetto alle medesime circostanze di fatto già valutate; oltretutto che lo stesso Ciciotti aveva ammesso di aver perfezionato il corso di riqualificazione professionale e di aver ricevuto l'offerta di lavoro sebbene prospettandola come non congrua con i parametri del lodo, con le chiare implicazioni ai fini del decidere. 4.-Andava quindi confermata, secondo la Corte di appello, la statuizione impugnata, secondo cui [OSCURATO:SOCIETA]. promittente aveva adempiuto anche con riguardo al Ciciotti agli obblighi derivanti a suo carico dal Lodo ministeriale del 2/8/2002 con conseguente esclusione di qualsiasi obbligazione risarcitoria a suo carico. Nè vi era spazio per riconoscere in favore del predetto appellante l'indennizzo ex art. 1381 c.c. per mancanza di domanda attorea, oltre che per diversità e anzi incompatibilità tra le causae petendidella domanda con tale oggetto e di quella risarcitoria che precludeva addirittura in rito qualsiasi cognizione della Corte sulla ridetta questione. 5.-Inoltre riguardo alla posizione della Regione [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello ha rilevato che il tribunale aveva sotteso al diniego di responsabilità dell'ente due ordini di ragioni distinte: l'avvenuto adempimento da parte di Regione [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioniassunte con il lodo ed integrate dalla attivazione dei corsi di formazione professionale, nonché la mancata specifica allegazione dell'ingiustizia dell'interruzione del trattamento di mobilità da parte dell'amministrazione, tenuto conto che detto trattamento ha presupposti distinti da quelli oggetto del lodo. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori indicati in epigrafe con due motivi ai quali hanno resistito [OSCURATO:SOCIETA]. e Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si sostiene l’illogicità della motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 1218 c.c. violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la sentenza impugnata si sarebbe limitata a confermare le statuizioni del primo grado senza peraltro prendere posizioni sui gravi vizi della sentenza del tribunale denunciati dai ricorrenti con palese violazione del principio di cui all'articolo 112 c.p.c. travisando nel merito i contenuti e la natura del precedente reso da codesta Corte di cassazione. 1.1. Si tratta di un motivo che presenta vari profili di inammissibilità e profili di infondatezza. 1.2. Anzitutto con lo stesso motivo i ricorrenti sollevano una varietà di doglianze: l’omessa valutazione sulle gravi censure sollevate in appello (che non sono neppure precisamente trascritte nel motivo); la violazione del giudicato, avendo la Corte erroneamente affermato che la società avesse adempiuto al facere (ma non è neppure trascritto l’asserito giudicato); lamentano che non corrisponde al vero che nel precedente giudizio fosse stata accertata l'assenza di colpa da parte di ADR; mentre al contrario sussisteva la condotta colposa e negligente di ADR per le per ragioni di merito indicate (ADR si sarebbe limitata semplicemente a inviare delle lettere prestampate, non specifiche, con grave ritardo, senza provare di aver compiuto quanto possibile per garantire l'occupazione dei lavoratori, senza aver posto in essere alcuna organizzazione strutturata al fine di adempiere all'obbligazione qualificata scaturente dal Lodo, senza creare una task force, senza coordinarsi con la Regione [OSCURATO:PERSONA], senza valutare che, come risultava dal giudicato, le proposte di lavoro pervenute ai lavoratori erano del tutto difformi a quanto previsto nel lodo anche con riguardo alla formazione acquisita; la circostanza che molti lavoratori siano stati assunti non attesta nè aiuta alla dimostrazione dell'adempimento da parte di ADR e/o della Regione [OSCURATO:PERSONA]); sostengono che il tribunale abbia invertito l’onere della prova sulla colpa; deducono inoltre, quanto alla posizione del Ciciotti, che non aveva partecipato al precedente giudizio, l’errore della sentenza per aver affermato con superficialità che costui non avrebbe indicato con la dovuta specificità la ragione per cui le lettere prodotte da [OSCURATO:SOCIETA] non dimostrerebbero l'avvenuto adempimento da parte di quest'ultima, ritenendo generiche le doglianze della ricorrente; inoltre denunciano l’errore processuale di ritenere che la domanda di indennizzo ex art 1381 c.c. fosse inammissibile perché richiesta solo in primo grado. 1.3. Si tratta pertanto di un motivo inammissibile perché promiscuo e confuso; oltre che contraddittorio (denuncia omissioni di giudizio e censura la motivazione nello stesso contesto),con denunce di vizi eterogenei (di fatto e di diritto, sostanziali e processuali, collettivi ed individuali), in violazione del principio di specificità e di autosufficienza del ricorso e di sindacato nel merito dei fatti in cassazione, oltretutto in ipotesi di doppia conforme. 1.4. D’altra parte, in relazione alla censura relativa al giudicato, è pure evidente che - come risulta testualmente dalla sentenza della Cassazione n.17168/2012 - il giudicato si fosse formato sulla mancanza di colpa del promittente ADR secondo le richieste avanzate nel precedente giudizio, in cui era stato accertato pure l’indennizzo dovuto ex art 1381 c.c., liquidato equitativamente a ciascuno dei lavoratori, in misura pari ad € 60.000, sul presupposto che ADR avesse adempiuto alla promessa e fosse tenuta invece per l’inadempimento del terzo, nei limiti dell’indennizzo appunto corrisposto ai ricorrenti. La sentenza della Cassazione n.17168/2012 ha i nfatti affermato che la Corte di appello aveva accertato che ” la ADR è tenuta a corrispondere il previsto indennizzo, in quanto pur essendosi adoperata nell'attivarsi presso i terzi per soddisfare gli interessi dei lavoratori (promissari) tuttavia il fatto promesso non si è compiuto a causa del comportamento dei terzi e tanto basta per l'obbligo della corresponsione dell'indennizzo da parte della promittente (vedi: Cass. 19 dicembre 2003, n. 19472)”. Questa è la statuizione passata in giudicato tra le stesse parti. Risulta, pertanto, del tutto inammissibile che i medesimi ricorrenti (salvo Ciciotti che però come affermato dai giudici di merito non ha ritualmente introdotto la relativa domanda), dopo aver ricevuto l'indennizzo di € 60.000 per mancanza di colpa del promittente ADR, abbiano invocato – in questa nuova causa - il risarcimento del danno, che presuppone la colpa di ADR, promuovendo un giudizio che, come già riconosciuto dalla Corte di cassazione cit., si fonda su una causa petendi che è alternativa e non concorrente con quella ex art. 1381 c.c. 2.- Con il secondo motivo di ricorso si sostiene violazione degli artt. 1218, 1294, 2043, 2049 c.c., violazione degli articoli 112 e 433 c.p.c. perché in relazione alla posizione della Regione [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello avrebbe errato palesemente, per illogicità della motivazione, oltre che per la mancata pronuncia sulle parti dell'atto d'appello che invece avevano censurato la pronuncia di primo grado. Riguardo alla posizione della Regione [OSCURATO:PERSONA], la gravata sentenza ha rilevato che il tribunale aveva sotteso al diniego di responsabilità dell'ente due ordini di ragioni distinte: l'avvenuto adempimento da parte di Regione [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni assunte con il lodo ed integrate dalla attivazione dei corsi di formazione professionale, nonché la mancata specifica allegazione dell'ingiustizia dell'interruzione del trattamento di mobilità da parte dell'amministrazione, tenuto conto che detto trattamento ha presupposti distinti da quelli oggetto del lodo. Nondimeno, gli appellanti avevano sottoposto a rilievo ex art.433 c.p.c. soltanto la prima affermazione del tribunale, insistendo nel dire che l'interruzione del trattamento da parte della regione [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata illegittima e che di tanto vi sarebbe stata prova nel giudizio, ma non hanno censurato con la dovuta puntualità la seconda affermazione, indicando alla Corte gli argomenti, travisati o tralasciati dal primo giudice, che darebbero conto di quale sia la fonte del reclamato diritto al trattamento di mobilità ed i relativi fatti costitutivi ivi previsti, nè hanno argomentato sull'evenienza che la detta fonte sarebbe rappresentata proprio dal lodo del 2/8/2002. Secondo i ricorrenti, invece, non era vero che essi non avessero allegato l'ingiustificatezza dell'interruzione del trattamento di mobilità, dato che essi avevano offerto di provare sia in primo che in secondo grado le circostanze di fatto relative a tale inadempimento. 2.2. E’ opportuno premettere, ai fini della decisione, che la pretesa risarcitoria nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva una differente causa petendi rispetto a quella intentata nei confronti di ADR ed era limitata alle richieste di cui alla lettera b) delle conclusioni del ricorso , formulate dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Di questi, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Regione [OSCURATO:PERSONA] era chiamata rispondere unicamente dei danni arrecati loro per la mancata percezione del trattamento di mobilità; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invece, la Regione doveva rispondere in solido con ADR di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal medesimo come quantificati al punto a) delle conclusioni del ricorso. 2.3. Ciò posto, va rilevato che anche il presente motivo di ricorso risulta tuttavia promiscuo e di merito; e perciò inammissibile per le medesime ragioni del primo, dal momento che denuncia vizi eterogenei promiscuamente accorpati (di fatto e di diritto, sostanziali e processuali, collettivi ed individuali), in violazione del principio di specificità e di autosufficienza; e sottopone la pronuncia di appello ad una generalizzata critica, come se quello di cassazione fosse un terzo grado di giudizio di merito. 2.4. Risulta in ogni caso evidente l’infondatezza delle censure di omessa pronuncia o di difetto di motivazione sollevate con lo stesso motivo di ricorso. 2.5. Ed invero la Corte di appello ha rilevato che non poteva neppure individuarsi un profilo di responsabilità in capo alla Regione per una mera interruzione del trattamento di mobilità nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal momento che tale circostanza è rimasta del tutto indimostrata, perché non specificamente allegata e comunque sarebbe stata non attinente in quanto questo trattamento si fonda su presupposti e richiede requisiti distinti da quelli oggetto del Lodo. 2.6. Inoltre, la Corte d'appello ha affermato che la pretesa risarcitoria del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è rimasta priva dell'indispensabile presupposto logico giuridico alla stregua degli artt. 2043 seguenti c.c. giacché al fine di affermare la responsabilità aquiliana della Regione [OSCURATO:PERSONA] non era stata individuata la fonte della sua condotta colposa, né il nesso di causalità tra tale condotta e la lesione patrimoniale lamentata; né tantomeno poteva configurarsi la responsabilità della Regione ex art. 2049 sempre con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] in quanto la norma è diretta a regolare i profili di responsabilità dei padroni e committenti per i fatti illeciti compiuti dai loro sottoposti, mentre la natura degli obblighi assunti da ADR e Regione [OSCURATO:PERSONA] con illodo del 2 agosto del 2002 importa soltanto una mera intersecazione fattuale delle posizioni obbligatorie di Regione [OSCURATO:PERSONA] e di aeroporti di Roma non certo un nesso di preposizione tra i due enti rilevanti ai sensi di legge. 2.7. Si tratta di conclusioni ampiamente giustificate e motivate, rispondenti alle regole processuali e sostanziali e che pertanto si sottraggono alle generiche censure sollevate con lo stesso motivo di ricorso. 3.- In conclusione, sulla scorta delle premesse, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore di Aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] in euro 8 . 500 ,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge; ed inoltre in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] in euro 4 . 500 ,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti