CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 11248/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso lasentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha confermato la condanna peril reato di danneggiamento;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmentedall’imputato, anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte dicassazione (v., per tutti, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento,compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»);[OSCURATO:PERSONA] infine che l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. e che alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11248/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 450/2026PIERO MESSINI D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3285/2026DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso lasentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha confermato la condanna peril reato di danneggiamento;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmentedall’imputato, anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte dicassazione (v., per tutti, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento,compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»);[OSCURATO:PERSONA] infine che l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. e che alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] PellegrinoP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]