CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 21111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diLombardia n.1072/2025 depositata il 23/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 24702/2025Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 21111/2026Data pubblicazione 22/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 19/06/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO