CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34068/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7375/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 62; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente - 1 Cons.Est uigi D'Orazio R 75 2015 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1676/2014, depositata il 22 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (n.1676/07/2014), che aveva accolto solo parzialmente il ricorso presentato dal contribuente contro gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, con il metodo sintetico (sia incrementi patrimoniali che redditometro), ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento agli anni 2006 e 2007. In particolare, il giudice d'appello evidenziava quanto all'immobile sito in Pisticci, che la perizia di parte prodotta non era idonea a certificare lo stato dei luoghi negli anni d'imposta, essendo stata redatta in data 18 settembre 2011 e facendo espresso riferimento all'attualità delle condizioni dell'immobile. Per le stesse ragioni rigettava l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare lo stato dell'immobile con riferimento agli anni 2006 e 2007. Peraltro, dalla relazione del perito risultava che l'immobile era costituito da tre piccoli appartamenti al piano terra, due appartamenti al primo piano ed una soffitta al secondo piano. Con riferimento alla capacità di investimento si evidenziava che non vi era la prova che le somme riferibili al fratello avessero avuto valore di liberalità, non emergendo tale scopo dalla documentazione. Quanto alle somme percepite da [OSCURATO:PERSONA], coniuge del contribuente, derivanti dalla vendita di due immobili e asseritamente utilizzate per le compravendite indicate nell'avviso di accertamento sub b) e sub c), non risultava provata la volontà della Petrone di destinare le proprie risorse finanziarie al finanziamento di tali compravendite, né che tali somme fossero state effettivamente destinate a tali acquisti. Quanto al pagamento del mutuo, in 2 Cons.Est.L igi D'Orazio RGN 75 2015 assenza di redditi dichiarati sia dal contribuente che dal coniuge, non era stato dimostrato, in base ai risultati degli estratti conto bancari, che il ricorso al credito bancario fosse stato finalizzato ad onorare le rate del mutuo. Era, poi, inammissibile, in quanto generica, l'eccezione relativa all'applicazione degli indici e dei coefficienti. Il contraddittorio preventivo era obbligatorio solo a partire dal periodo d'imposta 2009, ed erano parimente infondati gli ulteriori profili di legittimità, ricorrendo "i presupposti legittimanti accertamento". 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente. 3. Resiste con controricorso l'Aaenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce la "nullità del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli articoli 115, primo comma, e 116, primo comma, c.p.c., dell'art. 58, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli articoli 2697, primo comma, e 2735, primo comma, c.c.". Invero, con riferimento specifico al possesso al 100% di un immobile in Pisticci, negli anni 2006 e 2007, indicato negli avvisi di accertamento come abitazione secondaria, il ricorrente rileva che si trattava di un bene relativo all'impresa agricola di cui era titolare, dovendo quindi essere escluso dall'accertamento sintetico, non potendo essere considerato reddito di capitale. Il contribuente avrebbe fornito la prova che tale immobile non era destinato ad abitazione facendo parte di una piccola novità contadina. In particoiare, è stata prodotta la nota del 24 gennaio 2012 dell'Agenzia delle entrate, ufficio territoriale di Pisticci, con cui l'Amministrazione finanziaria ha revocato, in autotutela, un avviso di liquidazione emesso nei confronti del contribuente avente ad oggetto la revoca dell'agevolazione per piccola proprietà contadina di cu alla legge n. 604 del 1954. È stata anche prodotta la nota del 10 gennaio 2012 della regione Basilicata con cui è stato trasmesso il certificato definitivo di cui alla legge n. 604 del 1954, con invito all'inoltro dello stesso all'Agenzia delle entrate di Pisticci. In particolare, la nota dell'Agenzia delle entrate del 24 gennaio 2012, proveniente dalla stessa Amministrazione, cs eLibe gil estremi della confessione stragiudiziale di cui 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 737, 2015 all'art. 2735 c.p.c., facendo piena prova a favore del contribuente. Inoltre, l'Agenzia delle entrate non avrebbe mai contestato che tale documentazione si riferisse all'immobile oggetto di causa. Ciò avrebbe implicato che tale circostanza risultava provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata depositata il 22 luglio 2014, sicché trova applicazione il vizio di motivazione, di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione successiva al decreto-legge n. 83 del 2012, in vigore per le sentenze pubblicate a decorrere dall'Il settembre 2012. Il ricorrente, pur invocando la violazione e la falsa applicazione di legge, chiede a questa Corte una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente valutati dal giudice di merito, non consentita in questa sede. In particolare, con riferimento all'immobile di Pisticci, il giudice di prime cure ha affermato che "la perizia depositata il 14 maggio 2012 non appare idonea a certificare con certezza lo stato dei luoghi di 5 e 6 anni prima" (cfr. motivazione della sentenza di primo grado, riportata a pagina 29 del controricorso). Pertanto, è evidente che la contestazione del contribuente si sia fondata, con il ricorso originario, sulle qualità strutturali dell'edificio, anche attraverso l'avallo di una perizia di parte. Il giudice d'appello ha pienamente condiviso l'operato del primo giudice, rigettando la richiesta di consulenza tecnico d'ufficio tesa ad accertare lo stato dell'immobile con riferimento agli anni 2006 e 2007, evidenziando che "la perizia di parte non è idonea a certificare lo stato dei luoghi negli anni d'imposta in questione, tanto è vero che il perito, nella relazione redatta in data 18 settembre 2011, fa espresso riferimento all'attualità delle condizioni dell'immobile". Inoltre, la Commissione regionale precisa che non è stata acquisita al fascicolo processuale la prova che l'Agenzia delle entrate di Matera avrebbe qualificato tale immobile "non destinato ad abitazione", poiché "parte di una piccola proprietà contadina". Anzi, la Commissione afferma che, come risulta dalla relazione del perito, l'immobile è costituito da tre piccoli appartamenti al piano 4 Cons.Est.L igi D'Orazio RGN 775 2015 terra, da numero due appartamenti al primo piano e da una soffitta al secondo piano. Come si vede, il giudice d'appello ha compiuto un proprio congruo ed autonomo accertamento delle risultanze di fatto, giungendo ad una condivisibile conclusione, non sindacabile in sede di legittimità. I due documenti richiamati con il ricorso per cassazione non costituiscono fatti decisivi, il cui omesso esame avrebbe in qualche misura inficiato la decisione del giudice di secondo grado. Invero, il provvedimento del 24 gennaio 2012 in autotutela cui l'Agenzia delle entrate di Matera ha revocato l'avviso di liquidazione emesso nei confronti del contribuente, aveva ad oggetto, appunto, la revoca dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina di cui alla legge n. 604 del 1954, ma in alcun modo si ravvisa un collegamento tra l'agevolazione per la piccola proprietà contadina e l'immobile oggetto di esame. Le medesime argomentazioni valgono per la nota del 10 gennaio 2012 relativo alla trasmissione dell'attestato definitivo in ordine alla piccola novità contadina. Pertanto, non si verte in tema di confessione stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., in assenza di ogni riferimento nei due provvedimenti invocati all'immobile oggetto del presente processo. Neppure v'è stata '3 1:4,111 incipio di non contestazione di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c., in quanto già il giudice di primo grado ha affermato che la perizia di parte depositata non era idonea a certificare con certezza lo stato dei luoghi 5 e 6 anni prima. Né, peraltro, il contribuente ha indicato con precisione l'atto in cui era stato indicato specificamente che l'immobile sito in Pisticci faceva parte della piccola proprietà rurale, né gli atti con i quali l'Agenzia delle entrate non aveva preso posizione in ordine a tale specifica allegazione. Per questa Corte, infatti, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere trrr,`4-0. rDr,to 1.ria circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass., sez. 6-1, 5 Cons.Est uigi D'Orazio RGN 13752015 12 ottobre 2017, n. 24062; Cass., sez. 3, 13 ottobre 2016, n. 20637; Cass., sez. 3, 9 agosto 2016, n. 16655). Neppure v'è stata violazione della regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., in quanto il giudice d'appello, correttamente, ha posto a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il maggior reddito sinteticamente determinato era costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e che tali redditi, nonché la durata del loro possesso, doveva risultare da idonea documentazione. Non è applicabile la disciplina della doppia conforme decisione nel merito di cui all'art. 348-ter c.p.c., in quanto il giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, sicché non v'è specularità nelle due decisioni di merito. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta "l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.). In particolare, la Commissione regionale avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulla circostanza che la somma di euro 65.000,00, percepita dal contribuente con il mutuo concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena del 24 marzo 2005, era stato utilizzato per effettuare le compravendite di cui agli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2006 e 2007. Nell'atto di appello, infatti, il contribuente ha dedotto che gli acquisti erano stati finanziati anche con la somma di euro 65.000,00 ottenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena in data 24 marzo 2005, ma l'Amministrazione finanziaria ha imputato tale somma ad un precedente acquisto effettuato dal contribuente in data 8 febbraio 2005. In realtà, alla stipula dell'atto di compravendita dell'8 febbraio 2005, il contribuente aveva già pagato per intero il prezzo convenuto, come emergeva dall'atto di compravendita. Non era dunque ipotizzabile che venisse contratto un mutuo al fine di finanziare un acquisto già integralmente pagato. Pertanto, il mutuo erogato il 24 marzo 2005 è stato utilizzato per finanziare l'acquisto in data 21 dicembre 2006, con preliminare dell'Il aprile 2005. La prova di tale assunto si ricava incrociando i dati contenuti nel preliminare dell'Il aprile 2005, nell'atto di compravendita del 21 dicembre 2006, nonché negli estratti del conto corrente bancario n. 43250/12 6 Cons.Est.Lti i D'Orazio RGN 7315 2015 presso il Monte dei Paschi di Siena intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Avrebbe errato, quindi, la Commissione regionale a non detrarre dalla capacità di investimento del contribuente la somma di euro 65.000,00. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Anche in questo caso il ricorrente chiede una nuova valutazione degli elementi di fatto, già congruamente effettuata dal giudice d'appello, non consentita in questa sede. In particolare, negli avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, l'innesco degli stessi è stato costituito da una segnalazione dell'Anagrafe Tributaria ([OSCURATO:PERSONA]) riferita a soggetti che avevano una serie di elementi indicatori certi di capacità contr loutiva, analiticamente indicati nell'invito n. I 01287 (cfr. pagina 17 del controricorso). I dati presi in considerazione dalla Agenzia delle entrate erano costituiti dal possesso al 100% di un immobile in Gravina, come abitazione principale; dal possesso 100% di un immobile in Pisticci, con la superficie di metri r.:1•?,(1r! 40, come abitazione secondaria; dall'utilizzo dell'autovettura con cilindrata 1598, immatricolata nel 2003; dall'utilizzo del motociclo immatricolato nel 2004; dall'utilizzo del motociclo immatricolato nel 2006; inoltre, nel 2006 risultavano pagate rate per complessivi euro 14.915,62, in base al mutuo stipulato il 4 febbraio 2003 con la banca Antonveneta per euro 50.000; oltre al mutuo stipulato il 24 marzo 2005 con la banca Monte dei Paschi di Siena per euro 65.000,00; negli anni 2007 e 2008 erano stati effettuati investimenti per un totale complessivo di euro 246.389,00, di cui euro 180.000,00 per l'acquisto di un fabbricato di un terreno agricolo con atto del 21 dicembre 2006, l'acquisto di un f9hbricato con atto del 3 novembre 2008 per euro 60.000,00 e l'acquisto di un fabbricato con atto del 19 dicembre 2008 al prezzo di euro 6689,00. L'Agenzia ha giustificato l'importo complessivo di euro 73.500,00, cOstituito da bonifici effettuati dal fratello [OSCURATO:PERSONA], con la precisazione che l'importo di euro 65.000,00, ottenuto dall'erogazione del mutuo stipulato con la banca Monte dei Paschi di Siena, non è stato considerato "in quanto in data 8 febbraio 2005 la S.V. ha acquistato un terreno agricolo per il prezzo di euro 150.000,00. Pertanto, la S.V. ha avuto una capacità di investimento di euro 173.189,00 (246.689,00 - 73.500,00)". 7 Cons.Est.Lui i D'Orazio RGN 73 2015 Pertanto, con riferimento all'anno 2006, l'importo delle spese sostenute per incrementi patrimoniali, con riferimento al quinquennio 2006/2010, era di euro 173.189,00, per cui il totale del reddito complessivo accertato era determinato dal valore determinato per singoli beni, pari ad euro 25.216,69, con l'aggiunta della quota relativa agli incrementi patrimoniali, pari ad 1/5 dell'importo relativo alle spese sostenute per € 173.189,00, quindi ad € 34.637,80, con l'aggiunta delle rate di mutuo pagate nell'anno 2006, pari ad euro 14.915,62 (3305,92 + 3293,56 + 4071,49 + 4244,65), per un totale di euro 74.770,11 (cfr. pagina 9 del controricorso ove è trascritto l'avviso di accertamento del 2006). Il reddito totale per l'anno 2007, calcolato con le medesime modalità era di euro 73.786,06 (cfr. pagina 16 del controricorso ove trascritto l'avviso di accertamento per l'anno 2007). Al contrario, il reddito dichiarato nel 2006 era di euro 0,00, mentre quello dichiarato nel 2007 di era di euro 1041,00, sicché per entrambe le annualità il reddito complessivo netto superava il reddito imponibile dichiarato maggiorato di un quarto, e lo scostamento si era verificato per due anni. Inoltre, è pacifico che per gli anni dal 2004 al 2008 il contribuente ha dichiarato redditi inesistenti. Per gli anni 2004 e 2005 non ha presentato le dichiarazioni dei redditi, per l'anno 2006 ha dichiarato un reddito pari a zero e per gli anni d'imposta 2007 e 2008 dichiarato un reddito pari ad euro 1041,00. Allo stesso modo il coniuge [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato mai dichiarazioni dei redditi, fatta eccezione per l'anno 2006, nel quale ha dichiarato un reddito pari a zero. Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che il contribuente aveva provato di non avere avuto negli anni 2006 e 2007 la disponibilità delle vetture e dei motocicli. Escludeva anche l'immobile di Gravina, in quanto la madre del contribuente poteva averne sostenuto i costi. Il giudice d'appello ha espressamente preso in considerazione anche la somma di euro 65.000,00 ottenuta dal contribuente a titolo di mutuo. Infatti, nella parte relativa al "fatto" la Commissione regionale precisa che con l'appello il contribuente, quanto alla capacità di investimento pari ad euro 173.189,00, aveva dedotto che parte delle liberalità erano state erogate dal fratello Giovanni per euro 30.000,00 e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], a seguito della vendita di due 8 Cons.Est.L igi D'Orazio RGN 775 2015 immobili, in data 21 maggio 2008 e 5 settembre 2008, per l'importo di euro 73.000,00, nonché da finanziamento a mezzo mutuo di euro 65.000,00, "che l'Ufficio ha attribuito a precedente acquisto effettuato in data 8 febbraio 2005 risultante, viceversa, già quietanzato al momento della stipula". Inoltre, nella motivazione il giudice d'appello si è soffermato sulla capacità di investimento osservando che non vi era prova che il fratello avesse effettuato versamenti con lo spirito di d del contribuente, [OSCURATO:PERSONA], avesse destinato le proprie risorse finanziarie al finanziamento delle compravendite indicate negli avvisi di accertamento. Pertanto, la motivazione della sentenza di secondo grado, letta nel suo complesso, chiarisce in modo inequivocabile la legittimità di entrambi gli avvisi di accertamento, con riferimento alla accertata capacità di investimento del contribuente negli anni 2006 e 2007. Il ricorrente pretende una nuova valutazione dei medesimi fatti, che, invece, sono stati esaminati dalla Commissione regionale, che è giunta ad un risultato diverso da quello prospettato dal contribuente. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.): art. 113 c.p.c., in correlazione con l'art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973". Sempre in relazione alla capacità di investimento, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con specifico riferimento alle somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA], fratello, e dal coniuge. In realtà, la Commissione regionale riconosce che il ricorrente ha depositato documentazione idonea a dimostrare la percezione da soggetti terzi di somme impiegate per l'acquisto degli immobili indicati negli atti di accertamento, quali indicatori di una sua capacità di investimento e, quindi, elementi di reddito. Tuttavia, il giudice d'appello avrebbe violato le norme di legge richiamate in quanto non sarebbe stata fornita la prova dell'elemento psicologico dei suddetti soggetti terzi, in assenza della prova dello scopo di liberalità del fratello e della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di destinare le somme al contribuente. In realtà, l'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non impone al contribuente di provare le intenzioni dei soggetti terzi da cui ha ricevuto determinate somme. È sufficiente che il 9 Cons.Est.L9,igi D'Orazio RGN 735 2015 contribuente dimostri che il reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con verifica dell'entità di tali redditi e della durata del loro possesso in base ad idonea documentazione. Non rileva in alcun modo l'elemento psicologico in capo ai soggetti da cui il contribuente percepito somme di denaro. La documentazione prodotta dimostrerebbe sia l'entità delle somme che [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto da soggetti terzi, sia la loro collocazione temporale, che coinciderebbe con gli investimenti oggetto di accertamento. In particolare, in merito alla compravendita effettuata in data 21 dicembre 2006, indicata sub a) degli avvisi di accertamento il contribuente aveva ricevuto dal fratello, non solo la somma di euro 73.500,00, già detratta, ma anche la somma di euro 30.000,00, di cui si dà conto nell'atto di compravendita. Tale somma deriva dagli importi corrisposti al venditore a mezzo di assegni bancari non trasferibili della banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Gravina in Puglia, relativi al conto corrente n. 35260/70 intestato ad RT Europe, ossia al conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, come si ricaverebbe dalla ricevuta di giroconto nonché dagli estratti conto di [OSCURATO:PERSONA]. Il conto RT Europe è intestato a [OSCURATO:PERSONA], trattandosi dello stesso conto da cui proveniva la somma di euro 73.500,00, detratta dall'Ufficio. Con riferimento alle compravendite indicate sub b) e sub c) dei due avvisi di accertamento, le stesse sono state finanziate con quanto ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], coniuge del contribuente, a seguito delle due vendite immobiliari effettuate in data 21 maggio 2008 e 5 settembre 2008, con le quali la stessa ha percepito, rispettivamente, le somme di euro 38.000,00 di euro 35.000,00, versata sul conto corrente della Banca di credito cooperativo di Santeramo in Colle, cointestato con il coniuge. È stato prodotto il conto corrente cointestato ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale riporta che in data 23 maggio 2008 è stata versata la somma di euro 38.000,00, proveniente da assegni circolari e che in data 8 settembre 2008 è stata versata la somma di euro 35.000,00 proveniente da semicircolari. [OSCURATO:PERSONA] era cointestatario di tale conto corrente. 3.1.11 motivo è infondato. 10 Cons.Est. igi D'Orazio RGN 7J75 2015 3.2.Invero, l'art. 38 commi 4, 5 e 6 del d.P.R. 600 del 1973, vigente all'epoca (dal 3.12.2005 al 30.5.2010), disponeva che "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate c pr-.7,c,2eicnti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione". 3.3roggetto della prova contraria a carico del contribuente riguarda, dunque, da un canto, la disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, dall'altro, l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1510; Cass., sez. 6-5, 16 luglio 2015, n. 14885; Cass. 18 aprile 2014, n. 8995; Cass., sez. 5, 26 novembre 2014, n. 25104), pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). Lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali redditi e della "durata" del relativo possesso, va letto, quindi, nel senso che la norma intende opportunamente ancorare a fatti oggettivi (di tipo n Cons.Est.pigi D'Orazio RGN 775 2015 quantitativo e temporale) la disponibilità dei redditi medesimi al fine di ricollegarvi la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente, escludendo quindi che possano utilizzarsi per finalità non considerate in tema di accertamento sintetico, come per un ulteriore investimento finanziario. In tale ultima ipotesi, infatti, tali ulteriori redditi non sarebbero utili a giustificare le spese o il tenore di vita accertati, che dovrebbero ascriversi, quindi, a redditi non dichiarati. 3.4.Va chiarito, però, che la prova di cui è onerato il contribuente non è tipizzata, sicché può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento accertato dal fisco, e la durata del relativo possesso, tanto che neppure rileva l'eventuale nullità dell'atto dal punto di vista civilistico. Ed infatti, proprio in base a tale premessa, nella giurisprudenza di questa Corte è stata ritenuta prova idonea e sufficiente la documentazione bancaria rappresentativa della "sequenza temporale dell'operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto" (Cass, 22 marzo 2017, n. 7258); o l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari intestati al contribuente in grado di dimostrare l'entità e la durata del possesso dei redditi, non il loro semplice "transito" nella di lui disponibilità del contribuente (Cass., 12214/2017; vedi anche Cass., 16 maggio 2018, n. 12026 e Cass., 23 marzo 2018, n. 7389). 3.5.Facendo corretta applicazione di tali principi di elaborazione giurisprudenziale di legittimità, la Commissione regionale, nella fattispecie in esame, ha adeguatamente valutato il materiale probatorio acquisito al processo, ritenendo che il contribuente non ha fornito la prova di avere effettivamente beneficiato della dazione della somma proveniente dal fratello a titolo di liberalità. Né era stata fornita la prova che le somme provenienti dalla moglie, in regime di separazione dei beni, fossero state effettivamente destinate all'acquisto degli immobili di cui alle lettere b) e c) dei due avvisi di accertamento. Peraltro, il vizio dedotto dalla ricorrente è quello di violazione e falsa applicazione di legge, mentre non è stato dedotto il vizio di motivazione, di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, 12 Cons.Est uigi D'Orazio RGN 775 2015 in vigore per le sentenze pubblicate a decorrere dall'Il settembre 2012, sub specie di omesso esame di fatto decisivo. Inoltre, il giudice d'appello ha evidenziato che il contribuente ha dichiarato nell'anno 2006 un reddito pari a zero nell'anno 2007 un reddito pari a euro 1041,00 (cfr. pagina 2 della motivazione "l'ufficio, sulla base delle evidenze emergenti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente, riportanti per l'anno 2006 un reddito pari a zero e, per l'anno 2007, pari a euro 1041,00"), mentre era pacifico che la coniuge non avesse presentato le dichiarazioni dei redditi negli anni dal 2004 al 2008, salvo per l'anno 2006, con la dichiarazione di un reddito pari a zero (cfr. pagina 4 della motivazione della sentenza "atteso che i redditi dichiarati dal contribuente, nel periodo 2004-2008, sono inesistenti e che il coniuge non ha mai presentato dichiarazione dei redditi, ad eccezione dell'anno di imposta 2006 nel quale ha dichiarato un reddito pari a zero"). È evidente, quindi, che anche il ricavato delle vendite da parte del coniuge [OSCURATO:PERSONA], in assenza di redditi sia da parte del ricorrente che da parte di [OSCURATO:PERSONA], dovesse essere almeno in parte utilizzato per le spese di sostentamento del nucleo familiare. 4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della "nullità del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli articoli 115, primo comma, c.p.c., nonché dell'art. 2697, primo comma, c.c.". Con riferimento al terzo elemento che, per gli avvisi di accertamento, concorre a determinare il reddito complessivo del contribuente, costituito dalle rate di mutuo pagate dallo stesso negli anni 2006 e 2007, rispettivamente nella misura di euro 14.915,62 ed euro 15.498,82, il giudice d'appello avrebbe erroneamente affermato che, in assenza di redditi dichiarati sia da parte del contribuente che del codice, non risultava provato, tenendo conto del complesso delle operazioni finanziarie poste in essere nel periodo, che il ricorso al credito bancario fosse stato finalizzato ad onorare le rate del mutuo. Per il ricorrente l'unico dato che era chiamato a dimostrare consisteva nella circostanza che tali rate di mutuo fossero state pagate accedendo al credito bancario. Nell'anno 2006 il contribuente ha ricevuto dal fratello, [OSCURATO:PERSONA], liberalità per un importo complessivo di euro 33.500,00, tramite bonifici 13 Cons.E [OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 375 2015 provenienti dal conto RT Europe. In realtà, il ricorrente avrebbe dimostrato, in base agli estratti conto depositati che evidenziavano un saldo negativo al 31 dicembre 2006, per euro 17.223,48, che il ricorso al credito era stato utilizzato per effettuare pagamenti delle rate di mutuo. Non sussisteva, allora, la capacità di investimento, per l'anno 2016, in base alle rate di mutuo pagate, per la misura di euro 14.915,62. Per l'anno 2007 il saldo iniziale era di euro 16.276,52, in attivo, mentre il saldo finale alla data del 31 dicembre 2007 registrava un attivo di euro 55,53. Pertanto, nel 2007, il contribuente aveva registrato un passivo pari ad euro 16.220,99. La capacità di investimento per il 2007, come accertata dall'Agenzia, era di euro 15.498,82, pari alle rate di mutuo pagate in tale anno, ma tale somma è inferiore a quella del saldo negativo bancario registrato nello stesso anno. Pertanto, le rate di mutuo pagate dal contribuente non dovrebbero essere considerate ai fini della determinazione del reddito, in quanto "non esprimono alcuna capacità di investimento del contribuente". 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Di nuovo, pur mascherando il vizio contestato alla sentenza di appello, quale violazione di legge, in realtà il contribuente chiede una rivalutazione degli elementi di fatto, già compiutamente esaminati dal giudice d'appello, non consentita in questa sede. 4.3.Per questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva; ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato, ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati (Cass., sez. 5, 24 febbraio 2017, n. 4797; anche Cass., sez. 5, n. 19371/2018, Cass., n. 24597/2010). 4.4. Il giudice d'appello, correttamente, ha evidenziato che sia il contribuente che il coniuge Mar. Ichiarato redditi inesistenti o irrisori negli anni 2004-2008, sicché i finanziamenti bancari ricevuti non potevano che essere utilizzati per la gestione della vita familiare, mentre i ratei di mutuo pagati negli 14 Cons.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 737 2015 anni 2006 e 2007 dovevano essere considerati come indici rappresentativi di reddito. Chiarisce, infatti, la Commissione tributaria che "quanto al pagamento del mutuo, il primo giudice ha correttamente valutato le risultanze degli estratti conto bancari atteso che, in assenza di redditi dichiarati sia da parte del contribuente che del coniuge, non risulta provato, tenuto conto del complesso delle operazioni finanziarie poste in essere nel periodo, che il ricorso al credito bancario sia stato finalizzato ad onorare le rate del mutuo". 5. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.): art.113 c.p.c., in correlazione con gli articoli 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697, primo comma, c.c.". Invero, il ricorrente, avrebbe fornito la prova contraria richiesta dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. Sarebbe stata, quindi, fornita la prova con riferimento alle voci di cui agli avvisi di accertamento impugnati, con riferimento agli anni 2006 e 2007 in particolare con riferimento al possesso al 100% dell'immobile in Pisticci the, alla capacità di investimento di euro 173.189,00; al pagamento di rate di mutuo per un importo di euro 14.915,62 per l'anno 2006 e di euro 15.498,82 per l'anno 2007. 5.1. Il motivo è infondato. 5.2. Invero, il giudice d'appello ha fatto corretta applicazione delle norme sopra indicate, evidenziando che il contribuente non aveva fornito la necessaria prova contraria, di cui all'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, con congruo accertamento di fatto, che non può essere esaminato in questa sede. 6. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la "nullità della sentenza (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), per violazione e falsa applicazione degli articoli 132, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 36, 20 comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992". Invero, nell'atto di appello il ricorrente ha dedotto l'inapplicabilità, per l'anno 2006, degli indici e dei coefficienti stabiliti nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2007, poiché tale provvedimento era successivo all'anno di imposta 2006. Il giudice d'appello ha ritenuto inammissibile l'eccezione, in quanto generica. Tale motivazione è viziata per manifesta contraddittorietà, essendo del tutto disancorata rispetto al punto oggetto del contendere. Il motivo di appello non 15 Cons.Estl *gi D'Orazio RGN 737 2015 poteva essere ritenuto generico, in quanto nell'atto di gravame erano indicati espressamente l'atto impugnato, l'anno di imposta ed il motivo dell'opposizione. 6.1. Il motivo è infondato. 6.2. Effettivamente, il giudice d'appello ha ritenuto erroneamente inammissibile, in quanto generica, l'eccezione sollevata dal contribuente in ordine all'applicazione degli indici e dei coefficienti stabiliti nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2007, per l'anno di imposta precedente, ossia per l'anno 2006. Il motivo d'appello, in realtà, era specifico, sicché è mancata una pronuncia di merito da parte del giudice del gravame. 6.3.Tuttavia, per questa Corte, a sezioni unite, ia mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assu-"?, iandcs; tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., sez. un., 2 febbraio 2017, n. 2731, Cass., sez. 5, 28 giugno 2017, n. 16171, in relazione all'omessa pronuncia su motivo di gravame, quando la questione di diritto posta con il motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti in fatto). 6.4. Per questa Corte, infatti, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai dd.mm . del 10 settembre e 19 16 Cons.Est.L igi D'Orazio RGN 7 5 2015 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne consente l'applicazione sin dal momento dell'accertamento (Cass., sez. 5, 26 febbraio 2019, n. 5566). 7. Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la "nullità della sentenza (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), per violazione e falsa applicazione degli articoli 132 c.p.c., nonché 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992". Il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi su tre distinte ragioni: mancato avvio del procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge n. 78 del 2010; carenza di motivazione in merito alla scelta di procedere all'accertamento sintetico dei redditi, trattandosi di semplice facoltà dell'Amministrazione che avrebbe onere di motivare la decisione di procedere; coincidenza degli anni per i quali è stato effettuato l'accertamento sintetico con quelli in cui si sarebbe verificato lo scostamento dei redditi, operando la norma solo ove si registri uno scostamento del 25% tra il reddito dichiarato e quello presunto per due o più periodi. Mentre sul primo profilo la sentenza di appello contiene una motivazione del rigetto, in ordine al secondo ed al terzo profilo la motivazione è puramente apparente. 7.1. Il motivo è infondato. 7.2. Invero, per questa Corte, a sezioni unite, il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art.384 cp.c. (Cass., sez.un., 1 marzo 2019, n. 6145). 7.3. Nella specie, con riferimento alla semplice facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare il metodo sintetico, si evidenzia che l'innesco dell'accertamento e 17 Cons.Est.L gi D'Orazio RGN 7315 2015 partito dalla segnalazione dell'anagrafe tributaria (criterio Apple), "riferita a soggetti che hanno una serie di elementi indicatori certi di capacità contributiva (Auto, Immobili, etc. analiticamente giudicati nell'invito n- 101287" (cfr. pagina 17 del controricorso). 7.4. Quanto alla coincidenza degli anni per i quali è stato effettuato l'accertamento sintetico, con quelli in cui si sarebbe verificato lo scostamento dei redditi, prevedendo la norma uno scostamento di almeno il 25% tra il reddito dichiarato e quello presunto per due o più periodi, si evidenzia che è pacifico il superamento della percentuale del 25%, in quanto il contribuente per gli anni 2004-2008, ha dichiarato redditi pressoché inesistenti (euro zero nel 2006 ed euro 1041,00 nel 2007), mentre il coniuge non ha mai presentato le dichiarazioni dei redditi, ad eccezione dell'anno 2006, per il quale ha dichiarato un reddito pari a zero. 8. Le spese del giudizio di legittimità vanno, dunque, poste, per il principio della soccombenza a carico del ricorrente, e si liquidano come da dispositivo. P.Q. M . rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che si