CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 aprile 1968
Cassazione n. 11105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 22/04/1968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 03/05/1939 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 15/12/1931 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 23/04/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 17/09/1986 [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrttte le conclusioni del PG L. c.0-Lec.cv e-tx ; -Ger oe_k Yet CO )-(4-n rezyt cA) :tn fa 2-0.1(1 COO-ux_eiz_ PC-ejt , Cu >t, YOZ)t cA) ick) r. A l' ->"( n 0,1t .>e urrajtn' jtì (4-2:120n P [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 2 dicembre 2021 la Corte di Appello di Roma - in procedura di prevenzione personale e patrimoniale - ha in parte revocato (per quattro beni immobili) la confisca disposta in primo grado in danno di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 28 aprile 2020. 1.1 Per quanto rileva in questa sede, con il decreto di primo grado: a) è stata applicata la misura di prevenzione personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] classe '66, ritenuto portatore di pericolosità attuale; b) sono stati sottoposti a confisca beni riferibili al suddetto [OSCURATO:PERSONA] ed agli altri proposti [OSCURATO:PERSONA] classe '31, [OSCURATO:PERSONA] classe '39 e [OSCURATO:PERSONA] classe '68 (per pericolosità storica); c) rivestono la qualità di terzi, ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quanto alla verifica dell'inquadramento dei proposti in una delle categorie tipizzate di pericolosità sociale (art. 1 comma 1 lett. b d.lgs. n.159 del 2011) va brevemente ricordato che: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati raggiunti da condanna di primo grado emessa - nel 2015 - in sede penale per i delitti di associazione per delinquere semplice, truffe, simulazioni di reato e riciclaggio: l'attività delittuosa, promossa da [OSCURATO:PERSONA], si è protratta per molti anni (con certezza dal 2003 al 2009) e ha avuto ad oggetto la realizzazione di truffe alle compagnie di assicurazione, riciclaggio di vetture oggetto di furto, falsificazioni documentali ed altro. Si tratta di attività estremamente complessa da cui è derivata la cospicua produzione di reddito illecito, accertata anche mediante la captazione di conversazioni telefoniche e ambientali; b) [OSCURATO:PERSONA] è stato, altresì, raggiunto da un titolo cautelare emesso in data 4 aprile 2019 per i delitti di associazione per delinquere ed usura, accertati sino al 2018; c) gli altri proposti risultano avere dei carichi pendenti per altri reati, tra cui l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, violazioni edilizie ed altro. In sostanza, è stato realizzato l'inquadramento di tutti i proposti nella categoria tipica di cui all'art.1 comma 1 lett. b), con giudizio di attualità della pericolosità per il solo [OSCURATO:PERSONA]. Le attività criminali relative alle truffe in danno delle compagnie assicurative risultano censite dal 2003 ma, secondo i giudici del merito, hanno avuto r 2 D inizio in data antecedente, in rapporto alla professionalità dimostrata ed alla ripartizione di ruoli tra i diversi soggetti coinvolti. 3. Quanto alla verifica della sproporzione tra redditi e valore degli investimenti, la Corte di secondo grado ritiene infondate le doglianze introdotte dagli appellanti e conferma il giudizio di sproporzione durante l'accertato periodo di pericolosità . I punti oggetto di valutazione sono - in sintesi - i seguenti. 1) nella prospettazione difensiva relativa alla liquidità disponibile in capo all'originario nucleo familiare Mercuri/Fazzari sul finire degli anni ottanta dello scorso secolo non si tiene conto dei costi sostenuti per la realizzazione degli immobili e ciò rende inattendibile il contenuto della consulenza di parte ; 2) le pretese entrate per canoni di locazione degli immobili non sono state congruamente asseverate nè sul piano contrattuale nè su quello degli importi versati e, in ogni caso, si tratterebbe di redditi sottratti alla imposizione fiscale; 3) non vi è coerenza logica nella prospettazione relativa alle vincite al totocalcio, trattandosi di quote di sistemi, così come la plusvalenza per la vendita di un immobile in Terracina va imputata pro quota ai titolari del bene, tra cui anche un fratello /247 ulteriore, non proposto. Da qui una ulteriore incongruenza della ricostruzione alternativa introdotta dalla difesa; 4) in riferimento ai singoli beni oggetto di confisca in primo grado, la Corte dispone la revoca della ablazione di alcuni immobili (ad es. quelli siti in Roma alla via Posidonio 50) per difetto del presupposto della 'correlazione temporale' tra acquisizione patrimoniale e periodo di pericolosità ; 5) quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] viene confermato il giudizio di sproporzione in riferimento al compendio immobiliare ubicato in Zagarolo alla via Boito 5 e si precisa che le residue contestazioni sono del tutto generiche; 6) anche in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] vengono prese in esame e confutate le sole doglianze relative a tre beni immobili, ritenendosi per il resto del tutto generico l'atto di appello. 4. Quanto alla posizione dei terzi, la Corte di secondo grado ritiene non dimostrata la autonomia di costoro nel rapporto con il bene oggetto di confisca. 4.1 In particolare, quanto all'intervento di [OSCURATO:PERSONA] (che rivendica nell'interesse di una società la proprietà di un immobile), la Corte di Appello rileva, al di là del visibile difetto di legittimazione (assenza di nomina ad un difensore munito di procura speciale), la carenza di dimostrazione della titolarità dell'immobile in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl , nonché la assenza di documentazione idonea a dimostrare la provenienza delle risorse investite. 4.2 Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello ritiene fallita la dimostrazione della capacità della terza di realizzare in autonomia l' acquisto immobiliare. I bonifici realizzati al venditore sono preceduti da versamenti di denaro contante, il che rende non adeguata la allegazione difensiva; inoltre la ricostruzione della attività professionale svolta dalla Elisei viene ritenuta carente sotto più profili. Si evidenzia inoltre che per stessa ammissione della Elisei una quota del debito venne sostenuta mediante un prestito ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] e non è stata documentata la restituzione dell'importo. L'attività commerciale ubicata presso il locale viene ritenuta imputabile, di fatto, al Mercuri. 5. Gli atti di ricorso per cassazione. 5.1 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, introduce due motivi di ricorso. 5.1.1 Al primo motivo si deduce apparenza di motivazione in riferimento alla ritenuta pericolosità soggettiva attuale. La Corte di secondo grado si sarebbe limitata a riportare il contenuto del decreto di primo grado, senza realizzare alcun vaglio critico e senza esaminare in concreto le doglianze contenute nell'atto di appello. Non era sufficiente richiamare la sentenza di condanna per i fatti delittuosi commessi tra il 2003 e il 2009, posto che in quel periodo risultano censiti soltanto tre reati-scopo. Non vi sarebbe, in particolare, una effettiva ricognizione del parametro normativo della abitualità, necessario a realizzare la collocazione nella ipotesi di pericolosità generica di cui all'art.1 comma 1 lett. b d.lgs. n.159 del 2011. Anche la motivazione in punto di attualità della pericolosità sarebbe meramente apparente . Le condotte di usura - ritenute sussistenti in sede cautelare - si fermano all'anno 2017 e non è stata verificata la idoneità concreta alla produzione di reddito. 5.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione in punto di confisca. Si contesta la parziale genericità dell'atto di appello, ritenuta sussistente dalla Corte di secondo grado.In ogni caso si evidenzia che due dei beni confiscati sono stati acquistati prima della insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità ed in particolare nel dicembre del 1998 e nel dicembre del 2001. 5.2 Hanno proposto ricorso congiunto [OSCURATO:PERSONA] (deceduto posteriormente all'atto di ricorso), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della condizione soggettiva di pericolosità. Vi sarebbe apparenza di motivazione, non avendo la Corte di secondo grado realizzato un concreto esame delle doglianze. Non vi è motivazione circa l'attualità della pericolosità e la mera pendenza del giudizio penale correlato non avrebbe potuto rappresentare la base cognitiva della decisione di prevenzione. 5.2.2 Al secondo motivo si deduce apparenza di motivazione in riferimento al parametro della 'correlazione temporale' tra insorgenza della pericolosità ed incrementi patrimoniali oggetto di confisca. Si ripropongono alcuni temi di doglianza già portati alla attenzione del giudice di secondo grado su cui non vi sarebbe stata risposta. In particolare si rappresenta che quanto alle unità immobiliari site in Zagarolo - [OSCURATO:PERSONA] - l'acquisto del terreno è avvenuto nell'anno 2000 e le costruzioni sono avvenute 'in economia'. In modo del tutto irragionevole la Corte di secondo grado avrebbe 'retrodatato' il termine iniziale della pericolosità soggettiva rispetto alla contestazione elevata a carico dei ricorrenti nel correlato giudizio penale. 5.3 I terzi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati atti di ricorso. 5.3.1 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore - munito di procura speciale - deduce erronea applicazione di legge. Mancherebbe la prova della riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] del bene in questione, né è esatto ritenere che l'immobile non sia transitato nel patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] srl, essendo rimasto nella titolarità [OSCURATO:PERSONA] srl . Le quote di detta società sono - a loro volta - detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] srl.5.3.2 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore - munito di procura speciale - deduce al primo motivo vizio del procedimento. [OSCURATO:PERSONA], pur intestataria del bene sottoposto a sequestro (per avvenuto acquisto nel 2019) non ha ricevuto l'avviso ex art. 7 comma 2 del d.lgs. n.159 del 2011, ma esclusivamente un avviso per l'udienza del 28 maggio 2020, con compressione dei diritti di difesa. La Corte di secondo grado ha valutato la documentazione che non era stata acquisita in primo grado, ma ciò - in tesi - non esclude la declaratoria di nullità. Al secondo motivo la ricorrente deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. Si ripercorre la valenza dimostrativa della documentazione prodotta e si evidenzia che la fittizietà della intestazione non sarebbe stata affatto dimostrata. [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato una autonoma capacità reddituale e gli elementi valorizzati nella decisione impugnata, per ritenere il bene nella disponibilità del Mercuri, non hanno reale capacità dimostrativa. Quanto alla anomalìa rappresentata dal fatto che i bonifici partiti dal conto bancario della Elisei (verso quello del venditore) erano per lo più avvenuti subito dopo il versamento di denaro contente, la Elisei afferma che 'la Elisei era in possesso della provvista e non può essere vietato alla Elisei di fare dei versamenti in banca' . Si ribadisce che l'acquisto è trasparente e che l'attività di mediazione svolta dalla Elisei non era fittizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi risultano infondati, per le ragioni che seguono. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La doglianza espressa al primo motivo riguarda l'inquadramento tipico di [OSCURATO:PERSONA] nella ipotesi descritta al legislatore all'art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011, nonchè la ritenuta attualità della pericolosità. Sul punto, va rilevato che la decisione impugnata è immune da vizi, posto che la base cognitiva è solidamente ancorata : a) ai contenuti della sentenza di condanna emessa in sede penale, oggetto di puntuale valutazione, in riferimento alle plurime attività delittuose lucrogenetiche poste in essere tra il 2003 e il 2009 ;b) ai contenuti del titolo cautelare emesso in data 4 aprile 2019 per i delitti di associazione per delinquere ed usura. Non vi è pertanto alcun asettico rinvio per relationem ai contenuti del decreto di primo grado e risulta che la Corte di Appello ha ampiamente trattato il punto oggetto di doglianza in secondo grado. Le attività delittuose censite sono tutte produttive di reddito illecito - in misura apprezzabile - e la reiterazione delle condotte, in un arco temporale consistente, risulta del tutto in linea con le indicazioni desumibili dai contenuti della decisione n.24 del 2019 della Corte costituzionale. Quanto alla ricognizione della attualità della pericolosità, la stessa va rapportata al momento della decisione di primo grado (del 28 aprile 2020) e, circa tale aspetto, va rilevato che in modo del tutto coerente le decisioni di merito hanno valorizzato la 'prossimità temporale' tra momento della decisione e consumazione dei reati (sino al 2018), nonchè la realizzazione delle condotte delittuose in forma associativa, ulteriore dato indicativo di spiccata pericolosità soggettiva. Il motivo va pertanto respinto. 2.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti infondato. Ed invero, va rilevato che la statuizione di confisca è stata ampiamente argomentata in riferimento ai beni oggetto di specifica contestazione, sia in riferimento al giudizio di sproporzione che sul punto della 'correlazione temporale'. Sul punto, va ricordato the va ricordato che il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende il vizio di motivazione ma la sola violazione di legge . Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte, Sez. I 26.2.2009, rv 242887). Le argomentazioni contenute nella decisione impugnata risultano, invero, del tutto chiare e ben ancorate a dati di fatto, il che esclude in radice che possa parlarsi di motivazione apparente. Il ricorrente, inoltre, si duole della residua dichiarazione di genericità dell'appello ma non specifica le doglianze che la Corte di secondo grado avrebbe finito per non esaminare, nè la diretta consultazione dell'atto di appello, operata dal Collegio, consente di rinvenire aspetti di critica specifica.Quanto alle considerazioni espresse in tema di dies a quo della pericolosità va rilevato che la confisca ha effettivamente riguardato taluni beni acquisiti in epoca antecedente all'anno 2003, ma ciò è avvenuto sulla base di una constatazione di 'elevata professionalità' del gruppo associativo dedito alle attività (anche in territorio estero) di riciclaggio delle autovetture, tale da determinare una ragionevole presunzione (anche per l'esistenza di una rete organizzativa complessa) di avvenuto inizio della attività delittuosa in epoca antecedente rispetto alla contestazione elevata in ambito penale. Si tratta di una considerazione di merito, del tutto logica rispetto alle dimensioni organizzative riscontrate, che non presenta vizi rilevabili in sede di legittimità. Anche il secondo motivo va pertanto respinto. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità. La decisione impugnata non ha applicato nè confermato alcuna misura personale nei confronti dei tre ricorrenti in questione. Dunque del tutto 'fuori asse' sono le considerazioni espresse nell'atto di ricorso circa la attualità della pericolosità (che sarebbe stata non motivata). In realtà i tre ricorrenti (nei limiti indicati nel dispositivo di secondo grado) sono stati destinatari di una statuizione di confisca disgiunta per pericolosità 'storica' ma non attuale al momento già della decisione di primo grado. Quanto al profilo dell'inquadramento 'storico' lo stesso si fonda, come si è già evidenziato trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA], sui contenuti di una sentenza di condanna emessa - in primo grado - in ambito penale, atto certamente utilizzabile in sede di prevenzione e, peraltro, non acriticamente recepito ma valutato nei suoi contenuti informativi in modo ampio e senza vizi logici. 3.2 II secondo motivo è infondato. Come si è già rilevato trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] la confisca ha effettivamente riguardato taluni beni acquisiti in epoca antecedente all'anno 2003 (fermo restando che nel caso degli immobili siti in Zagarolo vi è puntuale analisi dei tempi di realizzazione, che finiscono con il coincidere con la consumazione dei reati accertata in sede penale) ma ciò è avvenuto sulla base di una constatazione di 'elevata professionalità' del gruppo associativo dedito alle attività (anche in territorio estero) di riciclaggio delle autovetture, tale da determinare una ragionevole presunzione (anche per l'esistenza di una rete organizzativa complessa) di avvenuto inizio dell'attività delittuosa in epoca antecedente rispetto alla contestazione elevata in ambito penale. Si tratta di una considerazione di merito, del tutto logica rispetto alle dimensioni organizzative riscontrate, che non presenta vizi rilevabili in sede di legittimità e che non si pone in contrasto con gli arresti giurisprudenziali (sez. U Spinelli) citati nell'atto di ricorso. 4. I ricorsi proposti dai soggetti terzi sono infondati. 4.1 Quanto al ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], la decisione di secondo grado risulta immune da vizi. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti sottoscritto i motivi di appello personalmente (e non a mezzo di difensore munito di procura speciale, necessaria ai sensi dell'art.100 cod.proc.pen.) e non ha documentato la pretesa qualità di legale rappresentante della società cui è intestato l'immobile. L'appello era dunque inammissibile e le considerazioni in fatto - aggiuntive - non rappresentano la primaria ratio decidendi. Il ricorso, peraltro, non contraddice sulla inammissibilità dell'appello e va, pertanto, respinto. 4.2 D ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Quanto al motivo in rito, va rilevato che il soggetto terzo intestatario è parte 'eventuale' e la mancata citazione non determina nullità, potendo il terzo intervenire nel corso del procedimento (come è avvenuto nel caso in esame) o agire in sede esecutiva in caso di pretermissione. Unico profilo di eventuale invalidità può rinvenirsi nella 'amputazione' del diritto alla prova, ma nel caso in trattazione la Corte di secondo grado (v. pag. 143 e s..) ha ampiamente valutato l'intera produzione difensiva. Non vi è pertanto alcuna violazione dei diritti difensivi rilevabile in questa sede. Quanto alle doglianze circa la conferma della fittizietà della intestazione dell'immobile, va rilevata la inammissibilità delle censure, trattandosi di argomenti di mero fatto, su cui peraltro la Corte di secondo grado ha correttamente argomentato. Le allegazioni difensive, in particolare, non hanno introdotto una reale dimostrazione della autonoma capacità reddituale e resta non dimostrata - pertanto - la provenienza delle risorse finanziarie (in contanti) immesse sul conto della ricorrente in prossimità temporale con i bonifici verso il soggetto venditore. 5. Al rigetto dei ricorsi segue ex lege