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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 10755/2024

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12638/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- MINISTERO DELLA CULTURA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -resistente- per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6 del 2018 dinanzi al Commissario liquidatore per gli usi civici di Roma.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo alla Corte di cassazione di dichiarare i ricorsi inammissibili e, in ogni caso, infondati, affermando la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. [OSCURATO:PERSONA] Nel giudizio n. 6 del 2018 pendente dinanzi al Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, promosso da [OSCURATO:PERSONA] a r.l. al fine di far dichiarare la natura allodiale dei fondi siti in Civitavecchia, loc.

Bandita delle Mortelle, interveniva un atto di conciliazione fra la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, citata nel giudizio insieme alla Regione Lazio. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 471 del 7 ottobre 2020, approvava “l’atto di conciliazione intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia in data 2 marzo 2020”; dichiarava conseguentemente “la natura interamente privata del terreno ubicato in Civitavecchia, catastalmente censito al foglio 16, particelle 92, 1295, 1620 e 1622, e al foglio 17, particelle 49, 124 e 641, della superficie complessiva di ettari 6.18.74”; si riservava di emettere “la sentenza di cessata materia del contendere all’esito dell’adempimento degli obblighi assunti dalle parti le quali provvederanno al deposito, agli atti del giudizio, della relativa certificazione”.

Con ordinanza cron. n. 41 del 17.01.2022. il Commissario, poiché non risultava “pervenuta la documentazione comprovante gli avvenuti adempimenti di cui all’ordinanza di omologazione suddetta”, revocava la riserva della causa in decisione e rimetteva le parti innanzi ad altro Commissario.

Nel seguito della causa si costituiva il Comune di Civitavecchia e depositava nota prot. comunale n. 95449 del 21.11.2022, a firma del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e Urbanistica, Patrimonio e Demanio, nella quale si sollevavano obiezioni sui profili urbanistici dell’accordo conciliativo.

Con ordinanza cron. n. 207 del 17 aprile 2023 il Commissario, sciogliendo la riserva, considerato che “la conciliazione presuppone l’accordo di tutte le parti del giudizio, mentre nel caso in esame il Comune di Civitavecchia si è opposto”, riteneva di proseguire l’istruttoria con la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, rinviando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il giuramento del designato ausiliario del Giudice.

L’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione (nella fattispecie del Commissario per la liquidazione degli usi civici) in relazione al procedimento (amministrativo) di approvazione delle conciliazioni in materia di usi civici ai sensi dell’art. 29, 5° comma, della legge n. 1766 del 1927, e, in particolare, che sia dichiarato che sfugge a qualsiasi valutazione in sede giurisdizionale, da parte del Commissario per la liquidazione degli usi civici, il parere reso sui profili urbanistici dell’accordo conciliativo da parte del Comune, poiché tale parere, che proviene da soggetto che non fa valere alcuna pretesa sostanziale di natura reale sui beni controversi, può essere oggetto di considerazione solo nell’ambito del procedimento amministrativo per l’approvazione della conciliazione.

Il Comune di Civitavecchia e la Regione Lazio hanno resistito con controricorso.

Ha depositato controricorso anche [OSCURATO:PERSONA] a r.l., contenente ricorso incidentale, con il quale si assume che il fondo oggetto di causa è già divenuto privato a seguito della conciliazione approvata dal Commissario; ha chiesto pertanto alle Sezioni Unite di dichiarare la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] per l’eventuale ulteriore trattazione della causa.

Il Ministero della Cultura si è costituto ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale che fosse stata eventualmente fissata.

La ricorrente principale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Sussiste la giurisdizione del Commissario liquidatore per gli usi civici.

L’istituto della conciliazione stragiudiziale, già disciplinato all’art. 29 della L. n. 1766/1927 (“in ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato”), è oggi esperibile avanti il Commissario o avanti gli organi amministrativi (Regioni o Comuni) a seconda del momento (contenzioso o amministrativo) su cui il relativo procedimento si incardina.

Alla conciliazione avanti il Commissario è stata riconosciuta natura processuale (salvo l’obbligo di approvazione in sede amministrativa ai fini dell’efficacia) e la giurisprudenza, anche la più risalente, non ha mancato di ribadirne l’efficacia sospensiva della trattazione della causa fino al relativo esito: se questo esito è positivo cessa la materia del contendere ed il processo si avvia verso l’estinzione; se, invece, l’esito non è positivo, il processo riprende il suo percorso e prosegue la trattazione della causa (Cass., 13 maggio 1956, n. 760).

Quanto alla conciliazione in sede amministrativa, già da tempi risalenti se ne postula l’autonoma configurazione e la riconduzione delle relative competenze alle regioni (cfr. parere del Consiglio di Stato 1277/79 del 1981).

Questo implica che, mentre alla prima può riconoscersi una natura del tutto analoga all’ipotesi prevista all’art. 185 c.p.c., alla seconda dev’essere riconosciuta natura di attività amministrativa consensuale.

In altre parole, non vertendosi in ipotesi di contenzioso, in caso di conciliazione avviata in occasione dei procedimenti di accertamento demaniale o di reintegra, questa mira alla definizione consensuale e concordata del procedimento amministrativo, al pari di quanto previsto dall’art. 11 della L. n. 241/90 in materia di accordi sostitutivi.

In linea con tale ricostruzione la giurisprudenza ha da tempo sottolineato che la conciliazione è, e resta, un istituto negoziale sottoposto, in entrambi i casi esaminati, alla condizione sospensiva dell’approvazione regionale.

Quanto alla funzione svolta, mentre in sede contenziosa la conciliazione è preordinata alla definizione delle controversie in merito alla qualitas soli, in sede amministrativa ha il compito di definire, in maniera concordata (ed in alcuni casi transattiva), i procedimenti rimessi alle regioni o agli enti da queste individuati.

In materia è stato chiarito che, venuta meno, per effetto dell'intervenutaconciliazione, l'appartenenza al demanio comunale del terreno oggetto della controversia, non si giustifica più la competenza giurisdizionale del Commissario per gliusi civici, in quanto, una volta trasformata la natura del bene da demaniale in privata, ogni contestazione che insorga in ordine a tale bene, che ha cessato di essere demaniale, non può che riguardare diritti patrimoniali privati, devoluti, come tali, alla cognizione esclusiva del giudice ordinario, quand'anche sorga questione, con carattere di pregiudizialità rispetto all'azione proposta, in ordine alla natura originaria del bene medesimo (Cass., S.U., n. 2006/1966).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il rimedio impugnatorio esperibile avverso le sentenze rese dal commissario per la liquidazione degli usi civici in materia di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, anche con contenuto di omologa od approvazione di accordi conciliativi raggiunti tra le parti, è costituito, ai sensi dell' art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, esclusivamente dal reclamo alla corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici, mentre il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è inammissibile (Cass.

S.U., 04-07-2014, n.15300; S.U., 12-3-2002, n. 3575; S.U., 11-9-2003 n. 13352; S.U., 16-1-2001 n. 3575 n. 27).

2. — Nel caso in esame è avvenuto che, raggiunta la conciliazione fra [OSCURATO:PERSONA] a r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, si è costituito nel giudizio il Comune di Civitavecchia, sollevando una pluralità di obiezioni sui profili urbanistici della conciliazione.

In considerazione di ciò, il Commissario liquidatore ha disposto la prosecuzione dell’istruttoria.

Con il regolamento principale si sostiene che il Commissario non abbia il potere di esaminare tali aspetti, in quanto proposti da un soggetto estraneo alla lite.

Con il regolamento incidentale, nella stessa prospettiva, si sostiene che, essendosi perfezionata la conciliazione, il procedimento non possa proseguire dinanzi al Commissario, essendo ogni questione oramai rimessa al giudice ordinario.

Ora, senza che sia minimamente necessario prendere posizione sulle questioni sollevate dalle ricorrenti, principale e incidentale, ai fini che interessano in questa sede è sufficiente rilevare che le stesse questioni non contraddicono la giurisdizione del Commissario, che deve essere riconosciuta.

Invero, con tali questioni, si denunziano, in ipotesi, vizi interni al procedimento, da far valere con gli ordinari rimedi impugnatori contro la decisione, che fosse eventualmente assunta in esito alla (supposta irrituale) prosecuzione della causa, secondo i principi sopra richiamati.

3. — Va pertanto dichiarata la giurisdizione del Commissario liquidatore, che regolerà anche le spese di questo giudizio.

Non trattandosi di impugnazione, non v'è luogo per pronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Commissario liquidatore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12638/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- MINISTERO DELLA CULTURA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -resistente- per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6 del 2018 dinanzi al Commissario liquidatore per gli usi civici di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo alla Corte di cassazione di dichiarare i ricorsi inammissibili e, in ogni caso, infondati, affermando la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. [OSCURATO:PERSONA] Nel giudizio n. 6 del 2018 pendente dinanzi al Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, promosso da [OSCURATO:PERSONA] a r.l. al fine di far dichiarare la natura allodiale dei fondi siti in Civitavecchia, loc. Bandita delle Mortelle, interveniva un atto di conciliazione fra la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, citata nel giudizio insieme alla Regione Lazio. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 471 del 7 ottobre 2020, approvava “l’atto di conciliazione intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia in data 2 marzo 2020”; dichiarava conseguentemente “la natura interamente privata del terreno ubicato in Civitavecchia, catastalmente censito al foglio 16, particelle 92, 1295, 1620 e 1622, e al foglio 17, particelle 49, 124 e 641, della superficie complessiva di ettari 6.18.74”; si riservava di emettere “la sentenza di cessata materia del contendere all’esito dell’adempimento degli obblighi assunti dalle parti le quali provvederanno al deposito, agli atti del giudizio, della relativa certificazione”. Con ordinanza cron. n. 41 del 17.01.2022. il Commissario, poiché non risultava “pervenuta la documentazione comprovante gli avvenuti adempimenti di cui all’ordinanza di omologazione suddetta”, revocava la riserva della causa in decisione e rimetteva le parti innanzi ad altro Commissario. Nel seguito della causa si costituiva il Comune di Civitavecchia e depositava nota prot. comunale n. 95449 del 21.11.2022, a firma del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e Urbanistica, Patrimonio e Demanio, nella quale si sollevavano obiezioni sui profili urbanistici dell’accordo conciliativo. Con ordinanza cron. n. 207 del 17 aprile 2023 il Commissario, sciogliendo la riserva, considerato che “la conciliazione presuppone l’accordo di tutte le parti del giudizio, mentre nel caso in esame il Comune di Civitavecchia si è opposto”, riteneva di proseguire l’istruttoria con la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, rinviando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il giuramento del designato ausiliario del Giudice. L’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione (nella fattispecie del Commissario per la liquidazione degli usi civici) in relazione al procedimento (amministrativo) di approvazione delle conciliazioni in materia di usi civici ai sensi dell’art. 29, 5° comma, della legge n. 1766 del 1927, e, in particolare, che sia dichiarato che sfugge a qualsiasi valutazione in sede giurisdizionale, da parte del Commissario per la liquidazione degli usi civici, il parere reso sui profili urbanistici dell’accordo conciliativo da parte del Comune, poiché tale parere, che proviene da soggetto che non fa valere alcuna pretesa sostanziale di natura reale sui beni controversi, può essere oggetto di considerazione solo nell’ambito del procedimento amministrativo per l’approvazione della conciliazione. Il Comune di Civitavecchia e la Regione Lazio hanno resistito con controricorso. Ha depositato controricorso anche [OSCURATO:PERSONA] a r.l., contenente ricorso incidentale, con il quale si assume che il fondo oggetto di causa è già divenuto privato a seguito della conciliazione approvata dal Commissario; ha chiesto pertanto alle Sezioni Unite di dichiarare la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] per l’eventuale ulteriore trattazione della causa. Il Ministero della Cultura si è costituto ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale che fosse stata eventualmente fissata. La ricorrente principale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Sussiste la giurisdizione del Commissario liquidatore per gli usi civici. L’istituto della conciliazione stragiudiziale, già disciplinato all’art. 29 della L. n. 1766/1927 (“in ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato”), è oggi esperibile avanti il Commissario o avanti gli organi amministrativi (Regioni o Comuni) a seconda del momento (contenzioso o amministrativo) su cui il relativo procedimento si incardina. Alla conciliazione avanti il Commissario è stata riconosciuta natura processuale (salvo l’obbligo di approvazione in sede amministrativa ai fini dell’efficacia) e la giurisprudenza, anche la più risalente, non ha mancato di ribadirne l’efficacia sospensiva della trattazione della causa fino al relativo esito: se questo esito è positivo cessa la materia del contendere ed il processo si avvia verso l’estinzione; se, invece, l’esito non è positivo, il processo riprende il suo percorso e prosegue la trattazione della causa (Cass., 13 maggio 1956, n. 760). Quanto alla conciliazione in sede amministrativa, già da tempi risalenti se ne postula l’autonoma configurazione e la riconduzione delle relative competenze alle regioni (cfr. parere del Consiglio di Stato 1277/79 del 1981). Questo implica che, mentre alla prima può riconoscersi una natura del tutto analoga all’ipotesi prevista all’art. 185 c.p.c., alla seconda dev’essere riconosciuta natura di attività amministrativa consensuale. In altre parole, non vertendosi in ipotesi di contenzioso, in caso di conciliazione avviata in occasione dei procedimenti di accertamento demaniale o di reintegra, questa mira alla definizione consensuale e concordata del procedimento amministrativo, al pari di quanto previsto dall’art. 11 della L. n. 241/90 in materia di accordi sostitutivi. In linea con tale ricostruzione la giurisprudenza ha da tempo sottolineato che la conciliazione è, e resta, un istituto negoziale sottoposto, in entrambi i casi esaminati, alla condizione sospensiva dell’approvazione regionale. Quanto alla funzione svolta, mentre in sede contenziosa la conciliazione è preordinata alla definizione delle controversie in merito alla qualitas soli, in sede amministrativa ha il compito di definire, in maniera concordata (ed in alcuni casi transattiva), i procedimenti rimessi alle regioni o agli enti da queste individuati. In materia è stato chiarito che, venuta meno, per effetto dell'intervenutaconciliazione, l'appartenenza al demanio comunale del terreno oggetto della controversia, non si giustifica più la competenza giurisdizionale del Commissario per gliusi civici, in quanto, una volta trasformata la natura del bene da demaniale in privata, ogni contestazione che insorga in ordine a tale bene, che ha cessato di essere demaniale, non può che riguardare diritti patrimoniali privati, devoluti, come tali, alla cognizione esclusiva del giudice ordinario, quand'anche sorga questione, con carattere di pregiudizialità rispetto all'azione proposta, in ordine alla natura originaria del bene medesimo (Cass., S.U., n. 2006/1966). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il rimedio impugnatorio esperibile avverso le sentenze rese dal commissario per la liquidazione degli usi civici in materia di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, anche con contenuto di omologa od approvazione di accordi conciliativi raggiunti tra le parti, è costituito, ai sensi dell' art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, esclusivamente dal reclamo alla corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici, mentre il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è inammissibile (Cass. S.U., 04-07-2014, n.15300; S.U., 12-3-2002, n. 3575; S.U., 11-9-2003 n. 13352; S.U., 16-1-2001 n. 3575 n. 27). 2. — Nel caso in esame è avvenuto che, raggiunta la conciliazione fra [OSCURATO:PERSONA] a r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, si è costituito nel giudizio il Comune di Civitavecchia, sollevando una pluralità di obiezioni sui profili urbanistici della conciliazione. In considerazione di ciò, il Commissario liquidatore ha disposto la prosecuzione dell’istruttoria. Con il regolamento principale si sostiene che il Commissario non abbia il potere di esaminare tali aspetti, in quanto proposti da un soggetto estraneo alla lite. Con il regolamento incidentale, nella stessa prospettiva, si sostiene che, essendosi perfezionata la conciliazione, il procedimento non possa proseguire dinanzi al Commissario, essendo ogni questione oramai rimessa al giudice ordinario. Ora, senza che sia minimamente necessario prendere posizione sulle questioni sollevate dalle ricorrenti, principale e incidentale, ai fini che interessano in questa sede è sufficiente rilevare che le stesse questioni non contraddicono la giurisdizione del Commissario, che deve essere riconosciuta. Invero, con tali questioni, si denunziano, in ipotesi, vizi interni al procedimento, da far valere con gli ordinari rimedi impugnatori contro la decisione, che fosse eventualmente assunta in esito alla (supposta irrituale) prosecuzione della causa, secondo i principi sopra richiamati. 3. — Va pertanto dichiarata la giurisdizione del Commissario liquidatore, che regolerà anche le spese di questo giudizio. Non trattandosi di impugnazione, non v'è luogo per pronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del Commissario liquidatore
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