CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2016
Cassazione n. 26508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orbimento degli ulteriori motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione degli artt. 115, 133 c.p.c., 2719 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente si duole che il Tribunale non abbia considerato che la prima data del 18 novembre era corrispondente al solo deposito della minuta in cancelleria, mentre la seconda, quella del 27 novembre, era la data della pubblicazione della sentenza, come risultante dall'estratto riportato sul sito internet rappresentante il registro delle pubblicazioni del Giudice di Pace di Viterbo e dal certificato rilasciato dall'Ufficio dello stesso Giudice, ed allegato all'atto di appello, di guisa che l'impugnazione doveva essere considerata tempestiva. La sentenza impugnata, valorizzando la sola data del deposito della minuta e non anche quella della pubblicazione, si sarebbe posta in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo "(Cass., S.U. n. 18569 del 22/9/2016). 2. Con il secondo motivo del ricorso - violazione degli artt. 115 e 116, 133 c.p.c., art. 2719 c.c. 2712 e 23 c. 2 e 23 quater d.lgs. 7/3/2005 n. 82 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente censura la sentenza anche sotto il profilo della violazione dell'art. 2719 c.c. in quanto, avendo essa allegato e provato, tramite copia fotografica del sito internet relativo al registro del Giudice di Pace di Viterbo, che la sentenza era stata pubblicata in data 27 novembre, e non avendo la controparte disconosciuto la conformità del suddetto documento all'originale, la stessa si aveva per riconosciuta in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 13425 del 13/6/2014 n. 13425). 3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione degli artt. 115, 133 c.p.c., 2700 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - la ricorrente censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto non discutibile la data del deposito per mancata presentazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di querela di falso. Ad avviso della ricorrente l'asserto sarebbe illegittimo perché la Talete non aveva mai contestato che, in data 18 novembre 2014, la sentenza fosse stata depositata - sicché non vi era alcuna querela di falso da azionare - ma soltanto che il procedimento di pubblicazione si fosse perfezionato nella successiva data del 27 novembre. 4. Con il quarto motivo - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - la ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza abbia omesso di considerare il fatto storico dell'inserimento dell'atto, oggetto di deposito, alla data del 27 novembre anziché a quella del 18 novembre 2014. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i primi due motivi del ricorso siano fondati. La fattispecie in esame è caratterizzata dalla divaricazione tra la data del deposito della sentenza del Giudice di Pace di Viterbo, ritualmente attestata dalla Cancelleria in data 18/11/2014, e la data di inserimento della sentenza appellata nell'elenco cronologico delle sentenze e di assegnazione del numero identificativo, coincidente con il 27/11/2014, come si evince dalla copia fotografica, prodotta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] SpA in allegato all'atto di appello (e relativa alla certificazione della data di pubblicazione della sentenza rilasciata dalla cancelleria alle parti). La fattispecie diverge da quella in cui vi sia una duplice data di deposito, una riferita alla cd. minuta e l'altra riferita alla sentenza. E' pacifico che alla parte ricorrente sia stata rilasciata una certificazione relativa alla data di pubblicazione della sentenza: da ciò discende la tutela del legittimo affidamento della parte appellante in merito al fatto che il dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione coincidesse con la seconda delle due date. 5.1 A conferma della necessità di tutelare l'affidamento della parte ricorrente, che ha adempiuto ai propri oneri di allegazione e prova, è dirimente, ai fini dell'accoglimento dei motivi, quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio con riferimento all'ipotesi in cui vi sia una anomala divergenza tra la data del deposito della sentenza e quella di inserimento della stessa nel registro cronologico e di assegnazione del numero identificativo, La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che "Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo" (Cass. U, n. 18569 del 22/9/2016; Cass., 1, n. 6384 del 13/3/2017; Cass., 6-3, n. 20447 del 2/8/2018). La sentenza impugnata non è conforme a tale dictum, in quanto la parte ricorrente ha provato che l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico ed attribuzione del numero identificativo era avvenuto alla data del 27/11/2014, anziché a quella del 18/11/2014, sicchè il giudice avrebbe dovuto ritenere l'appello tempestivo, essendo stato notificato nel termine di 6 mesi da quella seconda data. 6. L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso determina l'assorbimento dei restanti motivi, terzo e quarto, e del ricorso incidentale, e la cassazione della impugnata sentenza con rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti il terzo ed il quarto motivo del principale, nonché il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Tri