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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23348/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 341-bis non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata.

Invero, la Corte territoriale, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone e della pubblicità del luogo, ha dato atto che le espressioni oltraggiose venivano pronunciate dalle imputate alla presenza di persone diverse dagli operanti, come riferito da alcuni testimoni che assistevano al fatto e le cui dichiarazioni venivano riportate nell'annotazione di PG, utilizzabile avendo le imputate optato per il giudizio abbreviato; in tal modo ha fatto quindi buon governo del principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è necessaria la prova della presenza di più persone e, ove questo presupposto risulti accertato, è sufficiente a far ritenere integrato il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466 - 01).

Quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per dichiarare la particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, valorizzato la circostanza che le predette hanno reiteratamente offeso l'onore e il prestigio dei pubblici ufficiali operanti, minacciando di aggredirli fisicamente.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 nsigliere elato e DEPOSn-ASTA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 341-bis non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata. Invero, la Corte territoriale, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone e della pubblicità del luogo, ha dato atto che le espressioni oltraggiose venivano pronunciate dalle imputate alla presenza di persone diverse dagli operanti, come riferito da alcuni testimoni che assistevano al fatto e le cui dichiarazioni venivano riportate nell'annotazione di PG, utilizzabile avendo le imputate optato per il giudizio abbreviato; in tal modo ha fatto quindi buon governo del principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è necessaria la prova della presenza di più persone e, ove questo presupposto risulti accertato, è sufficiente a far ritenere integrato il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466 - 01). Quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per dichiarare la particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, valorizzato la circostanza che le predette hanno reiteratamente offeso l'onore e il prestigio dei pubblici ufficiali operanti, minacciando di aggredirli fisicamente. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 nsigliere elato e DEPOSn-ASTA
Sentenza Cassazione n. 23348/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris