CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 33841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22151/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1657/2023 depositata il 12/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1657 del 2023 della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: - aveva convenuto in giudizio, a titolo di responsabilità da custodia, [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al risarcimento di danni anche non patrimoniali alla persona; - il Tribunale, davanti al quale avevano resistito sia [OSCURATO:PERSONA] che la sua compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in lite, aveva accolto parzialmente la domanda, con pronuncia in parte riformata, in favore dell’originario attore deducente, dalla Corte di appello, in specie quanto al computo del danno biologico differenziale; non hanno svolto difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 1226, 2056, 2059, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di applicare le cosiddette tabelle di Milano per la liquidazione del danno alla persona sopravvenute, nel 2021, al momento della liquidazione, avendo invece fatto applicazione di quelle, ormai pregresse, del 2018. Considerato che vi è stata rituale rinuncia agli atti da parte ricorrente; il giudizio di legittimità deve dunque dichiararsi estinto, senza disposizioni sulle spese atteso il mancato svolgimento di difese da parte degli intimati rimasti tali. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità