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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 37767/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]4li Hichem, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto d fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesì con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte ha spiegato in modo corretto e convincente le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato.

Altresì, per guanto concerne la doglianza circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha rilevato come ostassero alla loro concessione, da un lato, la gravità della condotta; dall'altro lato, i diversi oltre che gravi e alle volte specifici precedenti penali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]4li Hichem, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto d fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesì con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte ha spiegato in modo corretto e convincente le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato. Altresì, per guanto concerne la doglianza circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha rilevato come ostassero alla loro concessione, da un lato, la gravità della condotta; dall'altro lato, i diversi oltre che gravi e alle volte specifici precedenti penali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il
Sentenza Cassazione n. 37767/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris