CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 17813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv.Raffadale che insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/04 - 24/05/2021 il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale il G.i.p. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il rinnovo del sequestro preventivo - già disposto in precedenza dal G.i.p. presso il Tribunale di Palermo, dichiarato incompetente con precedente ordinanza del medesimo Tribunale del 12/03/2021 - dell'intero capitale sociale e dei beni aziendali della I.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l'impostazione accusatoria, recepita dal provvedimento impugnato, quest'ultima società era stata costituita dagli indagati, tra i quali l'odierna ricorrente, una volta preso atto dell'irreversibile stato di insolvenza nel quale versava la I.C. Servizi s.r.I., ed era stata resa destinataria, attraverso una pluralità di atti distrattivi, di tutte le risorse materiali e immateriali della stessa I.C. Servizi s.r.I., che sarebbe poi fallita nel gennaio 2020. In altri termini, secondo il provvedimento impugnato, gli indagati avrebbero posto in essere una serie di condotte distrattive aventi ad oggetto non singoli cespiti, ma l'intero compendio aziendale in favore della neo-costituita I.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con la conseguente configurabilità di un nesso di pertinenzialità fra questa società e il reato contestato. 2. Nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di agire in proprio e quale socia della I.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art.321 cod. proc. pen., rilevando che, nel caso di specie, oltre a difettare il fumus commissi delicti, non sussiste il periculum in mora, ossia il concreto pericolo che il bene sequestrato possa assumere carattere strumentale rispetto alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. nonché apparenza della motivazione, con riferimento all'esistenza di un «preciso collegamento tra reato fallimentare e cosa sequestrata ed un rapporto di pertinenzialità con il reato per cui si procede». Richiamando le conclusioni di Sez. 5, n. 5868 del 11/12/2018 - dep. 06/02/2019, Pungitore, Rv. 275496 - 0, rileva il ricorso che il provvedimento impugnato non dimostra la pertinenzialità della società sequestrata con il reato, dal momento che la pubblica accusa ha contestato singole attività distrattive che non coinvolgono le «intere quote societarie sottoposte a sequestro», prive di pericolosità intrinseca. Si aggiunge: a) che le finalità impeditive tipiche previste dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. non sono configurabili, rispetto alla disponibilità delle quote societarie, alla luce della natura istantanea del reato di bancarotta; b) che gli elementi fattuali valorizzati dal provvedimento impugnato si fermano ad una soglia di mera interdipendenza fattuale, rasentando la categoria del collegamento occasionale. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione apparente, in relazione alle norme che disciplinano il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente: a) contestando la sussistenza dei presupposti giuridici del sequestro; b) sottolineando la violazione dei criteri di proporzionalità. 3. È stata trasmessa memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili per manifesta infondatezza. li ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia dì sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. (1, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, n. mass. sul punto; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296). Si è ulteriormente precisato, infine, che costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Alla luce di tali premesse, le critiche rivolte nel ricorso alla sussistenza del fumus commissi delicti sono di assoluta genericità e non si confrontano in alcun modo con l'apparato argomentativo dell'ordinanza. Ciò posto, il nucleo fondante della motivazione di quest'ultima si coglie in ciò: che la nuova società è stata costituita (ma, va aggiunto, ad identiche conclusioni si dovrebbe pervenire nel caso di utilizzo al fine indicato di una società già esistente) proprio al fine di consolidare le distrazione e, anzi, consentire la prosecuzione, attraverso un diverso strumento formale, dell'attività d'impresa originaria. La ricostruzione dei contorni della bancarotta fraudolenta distrattiva, infatti, è stata delineata in dottrina e recepita anche dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270763 - 0), nel senso che l'accertamento dell'elemento oggel:tivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. In questa prospettiva, non rileva una considerazione atomistica dei singoli atti o attività attraverso i quali la distrazione può realizzarsi - e c:he, isolatamente considerati, possono anche risultare formalmente e civilisticarnente leciti - ma proprio la valutazione della condotta globalmente considerata. Coerentemente la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento (nel caso di specie nel diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.), può costituire uno strumento di frode per pregiudicare o frodar -e le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019 - dep. 26/05/2020, lezzi, Rv. 279089 - 01). E sempre nella stessa cornice interpretativa si colloca l'orientamento di questa Corte, a mente del quale è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita. In sostanza, il sequestro preventivo deve essere apprezzato come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale (Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246864 - 01). La puntualizzazione operata dalla sentenza citata dal ricorrente„ secondo la quale è illegittimo il sequestro preventivo totalitario delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia disposto a prescindere dall'accertamento del collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e per un valore eccedente quello attribuito ai beni distratti (Sez. 5, n. 5868 del 11/12/2018 - dep. 06/02/2019, Pungitore, Rv. 275496 - 01), va appunto colta nelle peculiarità della concreta vicenda processuale esaminata. In quel caso, infatti, il sequestro delle quote della società (che, secondo la prospettazione accusatoria, era servita all'indagato per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale) era stato argomentato con mol:ivazione ritenuta meramente apparente, «a dispetto della stessa contestazione c:he aveva limitato l'operazione distrattiva intercorsa tra le due società alla sola cessione di beni del valore di Euro 109.000,00 a fronte di un corrispettivo irrisorio», ritenendo «che tutti i beni aziendali della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fossero provento delle distrazioni operate in danno della P.G. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. sol perché l'amministratore di fatto della fallita si era disfatto, senza lasciare traccia documentale, di imponenti rimanenze di magazzino, secondo quanto riferito dal curatore fallimentare». Non casualmente, Sez. 5, n. 14017 del 20/01/2021, Messina, Rv. 281026 - 01, che ribadisce il medesimo principio di carattere generale (e anzi esplicitamente richiama Sez. 5, n. 5868 del 2018 cit.), ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sullo specifico punto del quale si discute, proprio alla luce della motivazione fornita dal Tribunale, secondo il quale la società le cui quote erano state sequestrate aveva rappresentato lo strumento di perpetuazione delle attività economiche della società fallita: «di qui la necessità del sequestro preventivo dell'azienda e delle relative quote da considerarsi pertinenti al reato, trattandosi di enti per mezzo dei quali è stato commesso il reato e costituenti, altresì, il profitto/prodotto del reato, costituendo, in particolare, la prima l'oggetto stesso delle distrazioni». Deve, anzi aggiungersi, secondo la recente puntualizzazione di Sez. 5, 24 giugno 2021 - 5 gennaio 2022, n. 129, proprio con riguardo ad un sequestro preventivo impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive, oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso, in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Onorati, Rv. 281104 - 0). In questa cornice, si è osservato che, nel caso di specie, erano state sottoposte a sequestro preventivo tutte le azioni di alcune società e non solo quelle che si assumevano essere oggetto delle distrazioni, posto che la finalità della misura era evitare il completamento del progetto di spoliazione. Pertanto, del tutto indifferente in tale vicenda è apparsa la dedotta differenza di valore delle partecipazione azionarie sottoposte a sequestro, rispetto all'entità del danno cagionato attraverso le condotte distrattive, oggetto di contestazione, posto che la proporzionalità era stata razionalmente rapportata alla finalità della misura. E identiche considerazioni sono sottese alla motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale, si ripete, il vincolo di pertinenzialità è stato colto proprio nella strumentalità del nuovo veicolo societario per conseguire e consolidare i vantaggi della condotta distrattiva. La valorizzata natura istantanea del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è del tutto irrilevante, poiché le finalità del sequestro impeditivo si concentrano sulle conseguenze del reato e sulla loro proiezione temporale. 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto i rilievi dedicati in ricorso al tema della confisca per equivalente sono del tutto fuori campo, venendo in rilievo un sequestro impeditivo. Infatti, il sequestro, come precisato dallo stesso Tribunale, è stato disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come sequestro preventivo di cose pertinenti al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, finalizzato ad evitare la protrazione del reato stesso e ad arginarne le conseguenze pericolose, attraverso la dispersione del patrimonio. Se invece le critiche fossero intese a sostenere che la misura, nella sostanza, corrisponde ad un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, deve rinviarsi a quanto sopra argomentato, in ordine alle ragioni che rendono le quote in oggetto cosa pertinente al reato idonea ad aggravarne e a protrarne le conseguenze. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,