CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 7 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in data 19 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una serie di rapine (art. 628 cod. pen.) e furti (art. 624 cod. pen.), consumati e tentati. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente censura la sentenza di secondo grado per carenza di motivazione, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, in cui il secondo giudice ha puntualmente indicato gli elementi fondanti la penale responsabilità del prevenuto in ordine a ciascuno dei delitti lui ascritti (si veda, in particolare, pagina 10), non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]