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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 35551/2023

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ricorso n. 19760/2022proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente dell’Avvocatura, con delega di rappresentanza in giudizio, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4876/18 /20 22 , depositata il 20giugno 20

22. visto l’atto depositato in cancelleria il 16 dicembre 2022 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 19760/2022proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente dell’Avvocatura, con delega di rappresentanza in giudizio, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4876/18 /20 22 , depositata il 20giugno 20 22. visto l’atto depositato in cancelleria il 16 dicembre 2022 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35551/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris