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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10181/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HA1XR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avvkm alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; rilevato che il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»), «essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HA1XR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avvkm alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; rilevato che il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»), «essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Cos
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