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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 46703/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] MATTEO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 14/03/2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini emessa il 24/05/2023 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati ascrittigli (rapina aggravata, lesioni personali, porto in luogo pubblico di arma da taglio).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato, eccependo la mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.86 del 13/05/2024 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena comminata sia diminuita di un terzo per la particolare tenuità del danno o del pericolo; l'affermata sussistenza del concorso del delitto di rapina con quello di lesioni, contestato al capo b); l'omessa riqualificazione della rapina nel reato di furto con strappo.

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi in parte manifestamente infondati e in parte non consentiti in sede di legittimità.

3.1. Per quanto riguarda il primo motivo, il ricorrente richiama la sentenza n.86/2024 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

E' stato cioè ritenuto dal giudice delle leggi che anche per la rapina propria - strutturalmente omogenea a quella impropria, di cui condivide sia l'elevato minimo edittale di pena detentiva (cinque anni di reclusione), sia l'idoneità a manifestare una diversificata offensività (in rapporto agli elementi costitutivi della violenza o minaccia e del profitto) - sussiste la necessità costituzionale di una "valvola di sicurezza", a garanzia della ragionevolezza, proporzionalità e capacità rieducativa della sanzione.

Il ricorrente non si confronta tuttavia con la fattispecie in esame e con le considerazioni espresse dai giudici di merito in ordine al trattamento sanzionatorio: in particolare, il giudice di primo grado ha sottolineato la gravità dei fatti (pagina 5 della sentenza), richiamando le duplici aggravanti (il numero delle persone e l'uso di un'arma) oltre che il valore del bene sottratto alla vittima (monili in oro), con la conseguenza che va a priori esclusa quella situazione di minore offensività che giustificherebbe una mitigazione della pena, nel senso suddetto; in definitiva, sebbene la sentenza impugnata, emessa prima della pronuncia della Corte costituzionale, non potesse tener conto della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio rispetto al minimo edittale previsto per la rapina, è tuttavia indubbio che dalla motivazione emergono elementi che portano ad escludere la lieve entità del fatto.

Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e il contenimento della pena base al minimo edittale, con esigui aumenti per la continuazione, non privano di gravità la condotta delittuosa, nei termini indicati.

3.2. Il secondo e il terzo motivo - relativi al reato di lesioni di cui al capo b) e alla diversa qualificazione della rapina - sono estranei all'appello, incentrato esclusivamente sull'accertamento di responsabilità per la rapina stessa e sul trattamento sanzionatori (non possono essere dedotte, infatti, con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione, Sez. 2, n.13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 28/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] MATTEO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14/03/2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini emessa il 24/05/2023 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati ascrittigli (rapina aggravata, lesioni personali, porto in luogo pubblico di arma da taglio). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato, eccependo la mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.86 del 13/05/2024 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena comminata sia diminuita di un terzo per la particolare tenuità del danno o del pericolo; l'affermata sussistenza del concorso del delitto di rapina con quello di lesioni, contestato al capo b); l'omessa riqualificazione della rapina nel reato di furto con strappo. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi in parte manifestamente infondati e in parte non consentiti in sede di legittimità. 3.1. Per quanto riguarda il primo motivo, il ricorrente richiama la sentenza n.86/2024 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. E' stato cioè ritenuto dal giudice delle leggi che anche per la rapina propria - strutturalmente omogenea a quella impropria, di cui condivide sia l'elevato minimo edittale di pena detentiva (cinque anni di reclusione), sia l'idoneità a manifestare una diversificata offensività (in rapporto agli elementi costitutivi della violenza o minaccia e del profitto) - sussiste la necessità costituzionale di una "valvola di sicurezza", a garanzia della ragionevolezza, proporzionalità e capacità rieducativa della sanzione. Il ricorrente non si confronta tuttavia con la fattispecie in esame e con le considerazioni espresse dai giudici di merito in ordine al trattamento sanzionatorio: in particolare, il giudice di primo grado ha sottolineato la gravità dei fatti (pagina 5 della sentenza), richiamando le duplici aggravanti (il numero delle persone e l'uso di un'arma) oltre che il valore del bene sottratto alla vittima (monili in oro), con la conseguenza che va a priori esclusa quella situazione di minore offensività che giustificherebbe una mitigazione della pena, nel senso suddetto; in definitiva, sebbene la sentenza impugnata, emessa prima della pronuncia della Corte costituzionale, non potesse tener conto della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio rispetto al minimo edittale previsto per la rapina, è tuttavia indubbio che dalla motivazione emergono elementi che portano ad escludere la lieve entità del fatto. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e il contenimento della pena base al minimo edittale, con esigui aumenti per la continuazione, non privano di gravità la condotta delittuosa, nei termini indicati. 3.2. Il secondo e il terzo motivo - relativi al reato di lesioni di cui al capo b) e alla diversa qualificazione della rapina - sono estranei all'appello, incentrato esclusivamente sull'accertamento di responsabilità per la rapina stessa e sul trattamento sanzionatori (non possono essere dedotte, infatti, con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione, Sez. 2, n.13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2
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