Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15074/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

atti del procedimento n. 2858/2024 tra le parti:[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], già rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], già rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla pronuncia del decreto di [OSCURATO:PERSONA] n. 22173/2025 depositato il 1/8/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalPresidente relatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

Questa Corte, con decreto presidenziale n. 22173 del 2025, reso nelprocedimento al R.G. n. 2858/2024, ne ha disposto, all’esito dellamancata istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., laestinzione, ciò conseguendo alla proposta di definizione del giudizioformulata ai sensi della medesima disposizione e comunicata alle parti.2.

Parimenti è stata disposta la condanna alle spese in favore dellaparte ricorrente.3.

Come rilevato nell’odierno ricorso, nel decreto del Presidente vi èstato il riferimento alla parte ricorrente con implicito rinvio all’epigrafe,nella quale l’impugnazione risultava proposta dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale,segnalato e dedotto con il ricorso della parte, poiché effettivamente lagenerazione telematica della intestazione del decreto n. 22173 del 2025non ha incluso altresì, al pari della società [OSCURATO:SOCIETA]., DanieleProcaccini che, oltre a risultarne il legale rappresentante, figurava nellaveste, in proprio, di congiunto ed autonomo ricorrente, al pari dellasocietà.2.

Va dunque disposta, sussistendone i presupposti, la correzione dellaparte espositiva e conseguentemente statuitiva del decreto recante lacondanna alle spese, includendo tra i soggetti che vi sono tenuti in solido,in quanto costituenti una parte pluripersonale, sia la società che il legalerappresentante, come si evince dal menzionato originario ricorso al R.G. n.2858 del 2024.3.

Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spesedell’attuale procedimento, per la natura del medesimo, come ricostruita direcente dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U.29432/2024) P.Q.MNumero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte dispone che l’epigrafe e, rispettivamente, il dispositivo deldecreto di questa Corte n. 22173/2025, pubblicato il 1/8/2025, siano cosìcorretti e dunque alle parole “sul ricorso iscritto al n. 2858/2024 R.G.proposto da:[OSCURATO:PERSONA]” siano aggiunte le parole “in persona del l.rp.p.t.

Sig.[OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], il quale agiscepersonalmente e nella qualità di l.r.p.t. della fallita” e alle parole“Condanna la parte ricorrente” siano aggiunte le parole “[OSCURATO:PERSONA] eDaniele Procaccini, in solido,” fermo il resto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMASSIMO FERRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti del procedimento n. 2858/2024 tra le parti:[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], già rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], già rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla pronuncia del decreto di [OSCURATO:PERSONA] n. 22173/2025 depositato il 1/8/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalPresidente relatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Questa Corte, con decreto presidenziale n. 22173 del 2025, reso nelprocedimento al R.G. n. 2858/2024, ne ha disposto, all’esito dellamancata istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., laestinzione, ciò conseguendo alla proposta di definizione del giudizioformulata ai sensi della medesima disposizione e comunicata alle parti.2. Parimenti è stata disposta la condanna alle spese in favore dellaparte ricorrente.3. Come rilevato nell’odierno ricorso, nel decreto del Presidente vi èstato il riferimento alla parte ricorrente con implicito rinvio all’epigrafe,nella quale l’impugnazione risultava proposta dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale,segnalato e dedotto con il ricorso della parte, poiché effettivamente lagenerazione telematica della intestazione del decreto n. 22173 del 2025non ha incluso altresì, al pari della società [OSCURATO:SOCIETA]., DanieleProcaccini che, oltre a risultarne il legale rappresentante, figurava nellaveste, in proprio, di congiunto ed autonomo ricorrente, al pari dellasocietà.2. Va dunque disposta, sussistendone i presupposti, la correzione dellaparte espositiva e conseguentemente statuitiva del decreto recante lacondanna alle spese, includendo tra i soggetti che vi sono tenuti in solido,in quanto costituenti una parte pluripersonale, sia la società che il legalerappresentante, come si evince dal menzionato originario ricorso al R.G. n.2858 del 2024.3. Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spesedell’attuale procedimento, per la natura del medesimo, come ricostruita direcente dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U.29432/2024) P.Q.MNumero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte dispone che l’epigrafe e, rispettivamente, il dispositivo deldecreto di questa Corte n. 22173/2025, pubblicato il 1/8/2025, siano cosìcorretti e dunque alle parole “sul ricorso iscritto al n. 2858/2024 R.G.proposto da:[OSCURATO:PERSONA]” siano aggiunte le parole “in persona del l.rp.p.t. Sig.[OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], il quale agiscepersonalmente e nella qualità di l.r.p.t. della fallita” e alle parole“Condanna la parte ricorrente” siano aggiunte le parole “[OSCURATO:PERSONA] eDaniele Procaccini, in solido,” fermo il resto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMASSIMO FERRO