CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04EEVCR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.HAYDAY Oleksandr ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che lo aveva riconosciuta colpevole del reato di tentato furto all'interno di esercizio com- merciale in orario di chiusura con violenza sulle cose e l'aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, nonché ripropositivi di analoghe censure che la corte distrettuale ha esaminato e disatteso con motivazione non manifesta- mente illogica o contraddittoria. 3.1 In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto cori la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza possono essere legittimamente giustificati con l'assenza di elementi o circo- stanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'im- putato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza, se non le condizioni di disagio socio economico, ma ha al contempo evidenziato l'allarmante capacità criminale del giovane, già sottoposto a misura cautelare custodiale per fatti della stessa specie e al momento del fatto gravato da misura cautelare non detentiva ed altresì sot- toposto a plurimi procedimenti penali per fatti della stessa specie. Il giudice distrettuale ha dato altresì conto della insufficienza e, comunque della ina- deguatezza del percorso riabilitativo intrapreso presso una comunità di re- cupero in ragione del ripetersi delle condotte delittuose tanto da essere stata disposta una misura custodiale per contenere il giovane all'interno della co- munità. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693), né d'altro canto il ricorrente ha indicato in ricorso gli elementi positivi indicati in 3.1 Quanto alla circostanza attenuante dell'avere provocato un danno di speciale tenuità il giudice distrettuale ha rilevato che il furto risultava tutt'al- tro che caratterizzato da speciale tenuità, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della cir- costanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessaria- mente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sot- tratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.269241). Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considera- zione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi succes- sivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01) e per- tanto a nulla rileva, a tali fini il fatto che nulla sia stato nella specie sottratto essendosi arrestata la condotta al livello del tentativo, in quanto una volta introdottosi all'interno dell'esercizio commerciale era del tutto prevedibile che il giovane si impossessasse di merce ben più consistente di generi ali- mentari, come dallo stesso riferito. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 Febb