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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36544/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna per il delitto di cui all'art. 494 c.p. e per l'effetto elimini la pena inflitta dal giudice di merito per questo reato pari a un mese di reclusione e 50 euro di multa. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI del foro di ROMA difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, in data 20 febbraio 2020, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Pavia il 6 marzo 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai delitti di furto in abitazione, in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla simulazione della qualità di incaricato di pubblico servizio, nonché di sostituzione di persona aggravata dal nesso teleologico: delitti contestati come commessi in Montebello della Battaglia il 21 marzo 2015, con la recidiva specifica e reiterata. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in primo grado perché il giudice, a fronte dell'intervenuto decesso della Balduzzi e della sopravvenuta irreperibilità dela badante [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto non acquisibili i verbali di denuncia e di riconoscimento fotografico, ravvisando l'inapplicabilità dell'art. 512 cod.proc.pen..

Avverso la sentenza assolutoria proponeva appello il Procuratore generale territoriale, ritenendo che i predetti verbali fossero acquisibili ed utilizzabili, atteso che non era prevedibile l'allontanamento della Zambrano (la quale aveva ottenuto il permesso di soggiorno in Italia ed era regolarmente impiegata come badante presso la Balduzzi), così come non era prevedibile il decesso della persona offesa, che pur di età avanzata godeva di buona salute.

Aderendo alla prospettazione del P.G. appellante, la Corte di merito acquisiva i detti verbali in base ai quali risultava che il Riviera, riconosciuto da entrambe le donne come autore della condotta furtiva, si era presentato a casa della Balduzzi spacciandosi per un tecnico dell'acquedotto venuto a controllare l'acqua, a suo dire a seguito di un incidente; costui, asserendo che l'acqua del pozzo esterno dell'abitazione era inquinata, invitava le due donne a raccogliere danaro e monili e a posizionarli in un sacchetto da riporre nel frigorifero per evitare contaminazioni e invitava la Zambrano ad aprire i rubinetti dell'acqua e a far scorrere l'acqua più lentamente al piano di sopra; poi, quando la Zambrano tornava al piano inferiore, la Balduzzi la avvisava che il sedicente tecnico era andato via, adducendo la scusa di essere stato chiamato da un collega; successivamente le due donne, che avvertivano un arrossamento agli occhi, sonnolenza e malessere generale, realizzavano che il danaro e i monili posizionati nel frigorifero erano spariti.

La valutazione dei verbali di denuncia e di riconoscimento conduceva pertanto la Corte di merito ad affermare la penale responsabilità dell'imputato per ambedue le condotte criminose a lui contestate.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Riviera, con atto articolato in quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di i motivazione in riferimento alla disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante utilizzo dei verbali di denuncia e di riconoscimento, fuori delle condizioni di cui all'art. 512 cod.proc.pen.: osserva il deducente che non é stata eseguita alcuna ricerca della Zambrano nel suo Paese d'origine (l'Ecuador) e che erano certamente prevedibili sia l'allontanamento della Zambrano (cittadina equadoregna), sia il decesso medio tempore della Balduzzi, persona non autosufficiente e in età avanzata.

Quanto precede a fronte dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'acquisizione per lettura delle dichiarazioni di persona straniera allontanatasi dal nostro Paese e dell'impossibilità assoluta ed oggettiva dell'assunzione in dibattimento della testimonianza.

Il denunciato modus procedendi della Corte territoriale non ha neppure consentito un adeguato vaglio di attendibilità delle persone offese; oltretutto neppure sono stati valutati né il grado di conoscenza della lingua italiana da parte della Zambrano, né il grado delle effettive capacità cognitive della Balduzzi.

2.2. Con il secondo motivo lil ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: deduce l'esponente, richiamando alcuni arresti giurisprudenziali, che la scelta della Corte di merito, sulla quale si é fondata la decisione di condanna, integra una violazione del principio del contraddittorio e legittima l'utilizzo di verbali effettuati durante l'attività investigativa dei Carabinieri, in ordine ai quali é mancato qualsiasi vaglio di attendibilità del riconoscimento del Riviera, sebbene da altre fonti di prova si sia appreso che le utenze cellulari dell'imputato, durante l'azione furtiva, non avevano agganciato alcuna delle celle della zona, e sia emerso che la refurtiva non era stata rinvenuta e che non vi erano nell'abitazione impronte rilevate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il deducente, a fronte di tali elementi, evidenzia l'inaffidabilità probatoria del riconoscimento dell'imputato, in relazione al quale peraltro non é dato conoscere le modalità di formazione del fascicolo fotografico; ciò imponeva un particolare rigore valutativo da parte della Corte di merito, in assenza del quale il provvedimento di condanna viene indicato come errato in diritto e illegittimo.

2.3. Con il terzo motivo il deducente denuncia violazione di legge in riferimento ai reati contestati all'imputato: deve/ in particolare, escludersi, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il concorso formale tra l'ipotesi di sostituzione di persona - consistente nell'attribuirsi falsamente una qualità da cui la legge fa derivare taluni effetti giuridici - e l'ipotesi di furto aggravato ex art. 625 n. 5 cod.pen. dalla simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio: nella specie, obietta il deducente, si é al cospetto di un concorso apparente di norme rispetto al quale vale il divieto del bis in idem sostanziale a norma dell'art. 84 cod.pen..2.4.

Con il quarto motivo,/ si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio: la severa statuizione in punto di pena da parte della Corte di merito, a fronte della ben più mite richiesta del Procuratore generale d'udienza, viola il principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione alla gravità del fatto, e ciò attraverso una motivazione affatto carente e succinta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato, alla luce del fatto - dedotto dal ricorrente e da ritenersi assorbente - che la motivazione resa dalla Corte di merito non fornisce elementi estrinseci di conferma e riscontro alle dichiarazioni e all'individuazione fotografica dell'imputato da parte della p.o.

Balduzzi (nel frattempo deceduta) e della badante Zambrano (divenuta irreperibile).

Consta, dalla lettura della sentenza impugnata, che le due donne rilasciarono le dichiarazioni accusatorie e riconobbero l'imputato in foto presso la stazione dei Carabinieri competente per territorio, nel corso dell'attività investigativa condotta dai militari poche ore dopo il fatto.

Ora, sebbene ai fini dell'utilizzabilità dei predetti contributi ex art. 512 cod.proc.pen. non vi sia motivo di ritenere prevedibile né il decesso della Balduzzi, né l'allontanamento della Zambrano (considerando che il giudizio di prevedibilità va operato ex ante e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza: cfr. Sez. 6, Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195), nondimeno occorre considerare che, in base a quanto é dato leggere nel provvedimento impugnato, il giudizio di colpevolezza emesso da parte della Corte distrettuale poggia in via esclusiva sugli elementi di prova offerti dal contributo dichiarativo delle due donne (la cui audizione é, medio tempore, divenuta irripetibile) e dall'identificazione fotografica del Riviera operata da parte delle stesse dichiaranti, senza che a tali acquisizioni - che si collocano nelle prime fasi delle indagini preliminari - abbia fatto riscontro alcun ulteriore elemento probatorio proveniente da altra fonte.

A tale riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità in base alla quale le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata (Sez. 2, Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148; Sez. 6, Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195).

E' noto che tale indirizzo giurisprudenziale, peraltro, ha temperato in parte il più rigoroso indirizzo espresso da Sez.

U, Sentenza n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.F., Rv. 250199, in base al quale le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale; ma é chiaro che, nel caso di specie, non vi é stato alcuno scrutinio di valutazione dell'affidabilità dichiarativa basato su ulteriori e diverse acquisizioni probatorie, di tal che - alla stregua del percorso argomentativo segua° dalla Corte di merito - le dichiarazioni predibattimentali delle due testimoni, oltre a costituire la base "esclusiva e determinante" delle acquisizioni probatorie, non risultano essere state assunte con le garanzie procedurali richieste dalla giurisprudenza di legittimità e da quella sovranazionale.

2. All'evidenza, le ulteriori questioni proposte dal ricorrente restano assorbite dalle considerazioni che precedono.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, per nuovo giudizio nel quale si valuterà l'esistenza o meno di elementi probatori di riscontro alle dichiarazioni predibattinnentali rese dalla persona offesa e dalla Zambrano e all'individuazione fotografica dell'imputato da loro eseguita prima che per entrambe sopravvenisse l'impossibilità di ripetere l'acquisizione probatoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna per il delitto di cui all'art. 494 c.p. e per l'effetto elimini la pena inflitta dal giudice di merito per questo reato pari a un mese di reclusione e 50 euro di multa. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI del foro di ROMA difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, in data 20 febbraio 2020, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Pavia il 6 marzo 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai delitti di furto in abitazione, in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla simulazione della qualità di incaricato di pubblico servizio, nonché di sostituzione di persona aggravata dal nesso teleologico: delitti contestati come commessi in Montebello della Battaglia il 21 marzo 2015, con la recidiva specifica e reiterata. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in primo grado perché il giudice, a fronte dell'intervenuto decesso della Balduzzi e della sopravvenuta irreperibilità dela badante [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto non acquisibili i verbali di denuncia e di riconoscimento fotografico, ravvisando l'inapplicabilità dell'art. 512 cod.proc.pen.. Avverso la sentenza assolutoria proponeva appello il Procuratore generale territoriale, ritenendo che i predetti verbali fossero acquisibili ed utilizzabili, atteso che non era prevedibile l'allontanamento della Zambrano (la quale aveva ottenuto il permesso di soggiorno in Italia ed era regolarmente impiegata come badante presso la Balduzzi), così come non era prevedibile il decesso della persona offesa, che pur di età avanzata godeva di buona salute. Aderendo alla prospettazione del P.G. appellante, la Corte di merito acquisiva i detti verbali in base ai quali risultava che il Riviera, riconosciuto da entrambe le donne come autore della condotta furtiva, si era presentato a casa della Balduzzi spacciandosi per un tecnico dell'acquedotto venuto a controllare l'acqua, a suo dire a seguito di un incidente; costui, asserendo che l'acqua del pozzo esterno dell'abitazione era inquinata, invitava le due donne a raccogliere danaro e monili e a posizionarli in un sacchetto da riporre nel frigorifero per evitare contaminazioni e invitava la Zambrano ad aprire i rubinetti dell'acqua e a far scorrere l'acqua più lentamente al piano di sopra; poi, quando la Zambrano tornava al piano inferiore, la Balduzzi la avvisava che il sedicente tecnico era andato via, adducendo la scusa di essere stato chiamato da un collega; successivamente le due donne, che avvertivano un arrossamento agli occhi, sonnolenza e malessere generale, realizzavano che il danaro e i monili posizionati nel frigorifero erano spariti. La valutazione dei verbali di denuncia e di riconoscimento conduceva pertanto la Corte di merito ad affermare la penale responsabilità dell'imputato per ambedue le condotte criminose a lui contestate. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Riviera, con atto articolato in quattro motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di i motivazione in riferimento alla disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante utilizzo dei verbali di denuncia e di riconoscimento, fuori delle condizioni di cui all'art. 512 cod.proc.pen.: osserva il deducente che non é stata eseguita alcuna ricerca della Zambrano nel suo Paese d'origine (l'Ecuador) e che erano certamente prevedibili sia l'allontanamento della Zambrano (cittadina equadoregna), sia il decesso medio tempore della Balduzzi, persona non autosufficiente e in età avanzata. Quanto precede a fronte dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'acquisizione per lettura delle dichiarazioni di persona straniera allontanatasi dal nostro Paese e dell'impossibilità assoluta ed oggettiva dell'assunzione in dibattimento della testimonianza. Il denunciato modus procedendi della Corte territoriale non ha neppure consentito un adeguato vaglio di attendibilità delle persone offese; oltretutto neppure sono stati valutati né il grado di conoscenza della lingua italiana da parte della Zambrano, né il grado delle effettive capacità cognitive della Balduzzi. 2.2. Con il secondo motivo lil ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: deduce l'esponente, richiamando alcuni arresti giurisprudenziali, che la scelta della Corte di merito, sulla quale si é fondata la decisione di condanna, integra una violazione del principio del contraddittorio e legittima l'utilizzo di verbali effettuati durante l'attività investigativa dei Carabinieri, in ordine ai quali é mancato qualsiasi vaglio di attendibilità del riconoscimento del Riviera, sebbene da altre fonti di prova si sia appreso che le utenze cellulari dell'imputato, durante l'azione furtiva, non avevano agganciato alcuna delle celle della zona, e sia emerso che la refurtiva non era stata rinvenuta e che non vi erano nell'abitazione impronte rilevate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il deducente, a fronte di tali elementi, evidenzia l'inaffidabilità probatoria del riconoscimento dell'imputato, in relazione al quale peraltro non é dato conoscere le modalità di formazione del fascicolo fotografico; ciò imponeva un particolare rigore valutativo da parte della Corte di merito, in assenza del quale il provvedimento di condanna viene indicato come errato in diritto e illegittimo. 2.3. Con il terzo motivo il deducente denuncia violazione di legge in riferimento ai reati contestati all'imputato: deve/ in particolare, escludersi, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il concorso formale tra l'ipotesi di sostituzione di persona - consistente nell'attribuirsi falsamente una qualità da cui la legge fa derivare taluni effetti giuridici - e l'ipotesi di furto aggravato ex art. 625 n. 5 cod.pen. dalla simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio: nella specie, obietta il deducente, si é al cospetto di un concorso apparente di norme rispetto al quale vale il divieto del bis in idem sostanziale a norma dell'art. 84 cod.pen..2.4. Con il quarto motivo,/ si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio: la severa statuizione in punto di pena da parte della Corte di merito, a fronte della ben più mite richiesta del Procuratore generale d'udienza, viola il principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione alla gravità del fatto, e ciò attraverso una motivazione affatto carente e succinta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato, alla luce del fatto - dedotto dal ricorrente e da ritenersi assorbente - che la motivazione resa dalla Corte di merito non fornisce elementi estrinseci di conferma e riscontro alle dichiarazioni e all'individuazione fotografica dell'imputato da parte della p.o. Balduzzi (nel frattempo deceduta) e della badante Zambrano (divenuta irreperibile). Consta, dalla lettura della sentenza impugnata, che le due donne rilasciarono le dichiarazioni accusatorie e riconobbero l'imputato in foto presso la stazione dei Carabinieri competente per territorio, nel corso dell'attività investigativa condotta dai militari poche ore dopo il fatto. Ora, sebbene ai fini dell'utilizzabilità dei predetti contributi ex art. 512 cod.proc.pen. non vi sia motivo di ritenere prevedibile né il decesso della Balduzzi, né l'allontanamento della Zambrano (considerando che il giudizio di prevedibilità va operato ex ante e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza: cfr. Sez. 6, Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195), nondimeno occorre considerare che, in base a quanto é dato leggere nel provvedimento impugnato, il giudizio di colpevolezza emesso da parte della Corte distrettuale poggia in via esclusiva sugli elementi di prova offerti dal contributo dichiarativo delle due donne (la cui audizione é, medio tempore, divenuta irripetibile) e dall'identificazione fotografica del Riviera operata da parte delle stesse dichiaranti, senza che a tali acquisizioni - che si collocano nelle prime fasi delle indagini preliminari - abbia fatto riscontro alcun ulteriore elemento probatorio proveniente da altra fonte. A tale riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità in base alla quale le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata (Sez. 2, Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148; Sez. 6, Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195). E' noto che tale indirizzo giurisprudenziale, peraltro, ha temperato in parte il più rigoroso indirizzo espresso da Sez. U, Sentenza n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.F., Rv. 250199, in base al quale le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale; ma é chiaro che, nel caso di specie, non vi é stato alcuno scrutinio di valutazione dell'affidabilità dichiarativa basato su ulteriori e diverse acquisizioni probatorie, di tal che - alla stregua del percorso argomentativo segua° dalla Corte di merito - le dichiarazioni predibattimentali delle due testimoni, oltre a costituire la base "esclusiva e determinante" delle acquisizioni probatorie, non risultano essere state assunte con le garanzie procedurali richieste dalla giurisprudenza di legittimità e da quella sovranazionale. 2. All'evidenza, le ulteriori questioni proposte dal ricorrente restano assorbite dalle considerazioni che precedono. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, per nuovo giudizio nel quale si valuterà l'esistenza o meno di elementi probatori di riscontro alle dichiarazioni predibattinnentali rese dalla persona offesa e dalla Zambrano e all'individuazione fotografica dell'imputato da loro eseguita prima che per entrambe sopravvenisse l'impossibilità di ripetere l'acquisizione probatoria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvi
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